CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17350/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN. DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata indicazione dell'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza è manifestamente infondato, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 6, n. 6559 del 20/04/1998, Calone, Rv. 210916); considerato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità "è priva di conseguenze sul piano processuale la mancata indicazione nell'estratto notificato all'imputato della sentenza di primo grado dell'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata, in quanto tra le ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 125, comma terzo, e 546, comma terzo, cod. proc. pen., non è compresa l'indicazione prevista dalla lettera a) del comma primo dell'art. 546" (Sez. 6, Sentenza n. 6559 del 20/04/1998, Calone, Rv. 210916); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile