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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 15972/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato di bancarotta semplice documentale; Ritenuto che la doglianza, proposta con l'unico motivo di ricorso, che riguarda l'affermazione di responsabilità, non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché costituita da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che la censura, proposta nell'ambito dello stesso motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche è aspecifica, poiché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare il riconoscimento delle attenuanti in parola; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini S t elayo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato di bancarotta semplice documentale; Ritenuto che la doglianza, proposta con l'unico motivo di ricorso, che riguarda l'affermazione di responsabilità, non è consentita dalla legge in sede di legittimità, perché costituita da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che la censura, proposta nell'ambito dello stesso motivo, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche è aspecifica, poiché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare il riconoscimento delle attenuanti in parola; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini S t elayo
Sentenza Cassazione n. 15972/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris