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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 giugno 2020

Cassazione n. 17153/2023

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25606/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 361/2020depositata il 22/06/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Con atto di citazione notificato il 25/6/1999 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere proprietari di immobili gravemente danneggiati dal sisma del 1980 siti nel Comune di Savoia di Lucania, si dolevano di essere stati destinatari dell’ordinanza di sgombero n.2247 del 29/4/1999, con la quale il Comune, facendo riferimento ad istanza presentata nel mese di febbraio 1991, e quindi a distanza di oltre otto anni, disponeva lo sgombero dell’immobile e l’esecuzione di opere provvisionali atte a salvaguardare la pubblica e privata incolumità. Affermavano di avere diritto alla demolizione e alla ricostruzione dell’immobile, con il contributo previsto dalla legge n.219/1981 e dalla legge n.32/1992, da concedersi in via prioritaria, ai sensi dell’art.3, comma 2, lett. a) della legge n.32/1992; di essere stato costretto il Montone, a seguito dell’evento sismico, a trasferirsi a Bella. Il Comune di Savoia di Lucania costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettava la domanda, affermando, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU, l’insussistenza dei requisiti necessari per ottenere il contributo. L’appello proposto dal solo Montone è stato parzialmente accolto dalla Corte di Potenza, con sentenza depositata il 22/6/2020 che ha condannato il Comune al pagamento in favore dell’appellante della somma di euro 58.650,00=, oltre aggiornamento dei prezzi dal 1991, data di presentazione della domanda all’effettivo soddisfo, e rivalutazione monetaria. La Corte territoriale ha ritenuto sussistenti i requisiti e le condizioni richieste dalla legge per la concessione in favore di [OSCURATO:PERSONA] del contributo ai sensi dell’art.3, comma 2, lett. a) della legge n.32/1992 perché al momento della presentazione del progetto esecutivo, in data 25/2/1991, egli, stante l’inagibilità dell’abitazione al primo piano, aveva occupato, insieme alla famiglia i locali terranei, anche se non adibiti ad unità immobiliare e, solo nel mese di settembre 1992, si era trasferito in altro Comune, in un appartamento in affitto. Ha rilevato che, pertanto, al momento della presentazione del progetto esecutivo (25/2/1991) l’appellante versava in una sistemazione oggettivamente precaria, avendo dovuto adibire ad abitazione dei locali accatastati come deposito e rilevava che tale circostanza era attestata dallo storico del certificato di residenza. Il Comune di Savoia di Lucania ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe con cinque mezzi. Montone è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art.112 cod.proc.civ. per pronuncia ultra petitum in relazione alla ravvisata tempestività della domanda, che non aveva costituito –a parere del ricorrente –oggetto del gravame interposto da Montone. Il primo motivo è infondato. Come si evince dalla sentenza –non smentita sul punto –la questione concernente l’intempestività della domanda di contributo non venne sollevata dall’appellante Montone, ma proprio dall’appellato Comune (fol. 5 della sent. imp.) e doverosamente la Corte territoriale ha risposto sul punto, motivando sulla ravvisata tempestività. 3.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione falsa applicazione dell’art.3, comma 2, della legge n.32/1992 e della legge n.219/1981 e la violazione degli artt. 2697 cod.civ. e 167 cod.proc.civ., in relazione alla statuizione con cui è stata ritenuta la sussistenza, nel caso, dei presupposti di legge circa la priorità nell’assegnazione del contributo. Il ricorrente, pur senza formulare un vizio motivazionale, contesta anche l’accertamento di fatto, sostenendo che dalla documentazione versata in atti sarebbe emerso che l’immobile al civico 35 non era occupato dal proprietario. Il motivo è, per un verso, infondato e, per l’altro, inammissibile. L’art.3, comma 2, lett. a), della legge n.32/1992 stabilisce che il riconoscimento del contributo deve essere dato in via prioritaria e in ordine successivo, senza ammissione di deroga, in favore dei soggetti di cui al comma 1, proprietari di una unica abitazione, ancora costretti in sistemazioni precarie o provvisorie in conseguenza degli eventi sismici, sempre che abbiano presentato tempestivamente la prescritta domanda e la documentazione ai fini della ricostruzione o della riparazione dell’unità abitativa. Va osservato che non è più oggetto di contestazione la acclarata tempestività della domanda ed il titolo di proprietà dell’unica unità abitativa, atteso che la Corte potentina ha accertato che l’immobile, pur dotato di due numeri civici, era unico e costituito da un’abitazione al primo piano e da locali accessori al piano terra. La censura, che critica sostanzialmente la ravvisata ricorrenza del requisito della precarietà, è infondata in diritto ed inammissibile quanto alla prospettata contraddittorietà. Invero, in disparte imprecisioni lessicali riconducibili a mero error calami,la Corte potentina ha accertato sulla scorta degli elementi di fatto acquisiti all’esito della CTU svolta in primo grado e ricavati dal certificato di residenza storica di Montone – non adeguatamente censurati sul piano motivazionale mediante la specifica indicazione di fatti decisivi di cui sia stato omesso l’esame -, che questi all’epoca del sisma del 1980 abitava con la famiglia nell’immobile di sua proprietà, nella parte al primo piano destinata ad abitazione, contrassegnata dal numero civico 35, che a seguito del sisma, stante l’inagibilità del primo piano si era trasferito nei locali terranei, non adibiti ad abitazione, contrassegnati dal numero civico 33, ove aveva mantenuto una precaria abitazione sino al 24 settembre 1992, quando si era trasferito nel Comune di Bella (emergenze ricavate dal certificato di residenza storico), che, quindi, al momento della presentazione del progetto esecutivo (25/2/1991) versava in una situazione di oggettiva precarietà. In presenza dei fatti così accertati, la Corte di appello ha rettamente ravvisato la ricorrenza del presupposto della precarietà, facendo applicazione del principio – che si intende confermare – secondo il quale «In tema di interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, l'art. 3 della legge n. 32 del 1992 stabilisce i requisiti occorrenti per l'inserimento dei proprietari danneggiati nella graduatoria degli aventi diritto con priorità al contributo di cui alla stessa legge, escludendo ogni possibilità di deroga. Solo in tale ambito l'art. 3, comma 5, della legge riconosce al Comune il potere di deliberare criteri attuativi. Pertanto, avuto riguardo alla subordinazione, nella gerarchia delle fonti, delle deliberazioni attuative della predetta legge poste in essere dagli organi comunali, e delle deliberazioni del CIPE - destinatario, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 32 del 1992, di determinati compiti in tema di riparto dei fondi da erogare - , ai vincoli posti dalla legge stessa, è illegittima la deliberazione comunale che fissi, in ciò adeguandosi a delibere del CIPE, requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge (nella specie, quello di risiedere, all'epoca del sisma, nell'immobile danneggiato dall'evento calamitoso)» (Cass. n. 10693/2007; Cass.n. 15783/2010; Cass. n. 19383/2016). 4.- Con il terzo motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione circa la valutazione delle testimonianze rese nel corso del giudizio e la documentazione prodotta riguardo alla non applicabilità del requisito della precarietà nella fattispecie in esame. Il motivo è inammissibile perché il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, sicché detto vizio non è ipotizzabile laddove, come nel caso in esame, le considerazioni giuridiche e gli accertamenti svolti non risultino in concreto in contrasto tra loro, attenendo gli uni (interpretazione della legge) all’individuazione dei requisiti non derogabili richiesti ex lege per il riconoscimento del beneficio, e l’altro all’accertamento della situazione di fatto, al momento del sisma e della presentazione del progetto esecutivo (cfr. Cass. n. 17196/2020; Cass. n.12096/2018). Va aggiunto che la censura, nel criticare la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dalla Corte di appello, sollecita, inammissibilmente, il riesame del merito, e non si confronta con la statuizione che ha dato preminente rilievo a quanto attestato dal certificato storico di residenza del Montone. 5.- Con il quarto motivo si denuncia la carente ed insufficiente motivazione circa la valutazione delle testimonianze rese nel corso del giudizio, essendo stata la valutazione di dette testimonianze completamente trascurata ed omessa. Il quarto motivo è inammissibile perché la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicchè rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi primo e secondo, cod.proc.civ., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass. n. 20553/2021; Cass. n. 28887/2019). 6.-Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la violazione della legge n.219/1981 e del TU 76/90. Secondo il ricorrente, la Corte di merito non avrebbe potuto comunque procedere alla quantificazione ed alla liquidazione del beneficio, anche ove accertato il diritto, per essere l’attività di esame e di calcolo degli importi da ammettere al beneficio contributivo di competenza di una apposita commissione tecnica, così come anche l’attività volta ad accertare la ricorrenza del requisito della “priorità” al fine di procedere all’erogazione del contributo. Il quinto motivo è infondato. Va rilevato, infatti, che l’autorità giudiziaria è stata adita a seguito del rigetto in sede amministrativa della domanda di contribuzione, con integrale devoluzione dell’accertamento del diritto sia sotto il profilo dell’an, che del quantumal giudice ordinario. La censura si palesa anche inammissibile perché i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta incassazione questioni nuo ve, o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d'ufficio (Cass. n. 8247/2003), sicché trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in osservanza dell’obbligo di specificità del motivo ex art.366 cod. proc. civ., indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto e riportare la questione originariamente proposta quanto meno nei passaggi significativi, al fine di vincere l’apparente novità delle questioni introdotte (Cass. n. 17049/2015). 7.-In conclusione, il ricorso va rigettato. Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. -Rigetta il ricorso; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, d