CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 15184/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 19993-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BELLANTE [OSCURATO:PERSONA] complementare [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.19993/2019 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti principali - controricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 860/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/12/2018 R.G.N. 1164/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza impugnata ha dichiarato il diritto dei lavoratori in epigrafe alla riliquidazione della pensione complementare a carico del Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze (di seguito Fondo) nella misura dell’85% in luogo dell’82% della retribuzione pensionabile, con condanna al pagamento delle differenze mensili a tale titolo maturate sui trattamenti erogati; ha ritenuto che la domanda avente ad oggetto la determinazione della pensione complementare nella misura dei 35/35 della retribuzione pensionabile non avesse autonomia sicché non era autonomamente rinunciabile, tanto più in assenza di accettazione da parte del Fondo; ha, per altro verso, ritenuto che l’art. 1 della legge n. 243/2004 avesse previsto una cristallizzazione della posizione previdenziale al momento dell’esercizio della facoltà di prosecuzione del rapporto con corresponsione del c.d. “super bonus”, con conseguente rideterminazione delle somme dovute dal Fondo attesa la sua natura integrativa; ha rilevato, per quel che qui rileva, che da tale rideterminazione derivasse un credito di alcuni lavoratori (in favore dei quali pronunciava condanna al pagamento delle somme dovute) ed un debito per altri (tra i quali il [OSCURATO:PERSONA]); ha quindi preso atto che il Fondo non aveva domandato la restituzione di eventuali somme corrisposte in eccesso ed ha quindi rigettato la domanda di tali ultimi lavoratori. 2. Avverso tale sentenza ricorrevano i lavoratori da ultimo indicati per quattro motivi, cui resisteva il Fondo con controricorso, illustrato da memoria, che proponeva ricorso incidentale per due motivi. 3. Nelle more del giudizio, il Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze ed i sig.ri Alberghini, Bellante, [OSCURATO:PERSONA], Laurati, Luchini, Galardi, Garigliani, Silvestri, Trabucchi e gli eredi Crinelli hanno definito transattivamente la lite e depositato nel presente fascicolo istanza congiunta per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate. Residuava la sola posizione del lavoratore [OSCURATO:PERSONA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 5. Preliminarmente deve essere dichiarato estinto il giudizio tra i ricorrenti suindicati (ad esclusione del [OSCURATO:PERSONA]) ed il Fondo per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. 6. In relazione alla restante posizione del ricorrente sig. [OSCURATO:PERSONA], si osserva quanto segue. 7. Quanto al ricorso principale, con i primi due motivi si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la corte territoriale (primo motivo) pronunciato su domanda rinunciata (nella specie, avente ad oggetto la determinazione della pensione complementare nella misura dei 35/35 della retribuzione pensionabile) e per avere (secondo motivo) attribuito rilevanza all’eccezione tardiva del Fondo che invocava il calcolo della prestazione dovuta sottraendo la pensione virtuale (ossia quella che i lavoratori avrebbero fruito se non avessero optato per il superbonus) e non quella effettivamente percepita, come invece riconosciuto dal giudice di prime cure con sentenza non impugnata sul punto e correlativa formazione del giudicato. Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 1 della legge n. 243 del 20 04 per avere la corte detratto dall’ammontare della prestazione garantita il trattamento virtuale. Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art.1366 c.c. per non aver interpretato lo Statuto del Fondo secondo buona fede in relazione all’affidamento ingenerato negli anni dal Fondo. 8. Il primo motivo è inammissibile in quanto la corte territoriale (cui compete la qualificazione degli atti di parte quale valutazione di merito) ha qualificato la domanda quale domanda unitaria e la rinuncia come rinuncia parziale agli atti, rilevando la mancata accettazione della controparte. 9. È del pari inammissibile il secondo motivo nella parte in cui invoca la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 437 c.p.c., asserendo la non contestazione da parte del Fondo in primo grado circa l’ammontare della pensione AGO rilevante nel calcolo del trattamento complementare e la novità dell’eccezione in appello, non essendo indicati e riportati gli atti da cui possa evincersi tale non contestazione. È altresì inammissibile nella parte in cui lamenta una violazione degli art. 112 c.p.c. e 2909 c.c., posto che oggetto della lite è la determinazione del trattamento pensionistico dovuto dal Fondo, e che in relazione a tale oggetto la determinazione dei singoli elementi incidenti sulla definizione del trattamento non assume ad unità decisionale minima su cui possa enuclearsi una singola domanda o formarsi un giudicato (Cfr. Cass. n. 32683 del 07/11/2022): invero, il giudicato è destinato a formarsi su un’unità minima di decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, sicché non copre le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie. 10. Il terzo motivo è infondato, avendo questa Corte già precisato (Cass. n. 3309 del 12/02/2018) che l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 12, della l. n. 243 del 2004, che consente di ottenere in busta paga la somma corrispondente alla complessiva contribuzione per l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, previa rinuncia all’ordinario accredito dei contributi stessi, determina la cristallizzazione della posizione previdenziale e, conseguentemente, esclude che il periodo intercorrente tra il momento in cui l’interessato in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità esercita l’opzione e quello della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia possa essere computato ai fini del trattamento pensionistico integrativo. Secondo la sentenza, infatti, la finalità di incentivare la prosecuzione dell’attività lavorativa anche dopo la maturazione dei requisiti pensionistici, sottesa alla L. n. 243 del 2004, non può infatti essere realizzata a danno dei sistemi di previdenza integrativa. 11. Il quarto motivo è infondato, in quanto da un lato l’erronea interpretazione di norme contrattuali o legali non può dar luogo ad alcun legittimo affidamento; dall’altro, risulta dagli atti che, ove non avesse optato per il superbonus, il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe percepito un trattamento integrativo inferiore a quello riconosciuto dal Fondo, come emerge dai prospetti versati in atti dal Fondo e dallo stesso richiamati (e non contestati dal ricorrente). 12. Quanto al ricorso incidentale, con l’unico motivo non condizionato, il Fondo ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 cod.civ. relativamente all’interpretazione dell’art. 18, comma 1, dello Statuto del 1996 in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, del CCNLACRI 1991, il settimo capoverso della premessa del [OSCURATO:PERSONA] del 1995, l’art. 3, commi 2, 11 e 13,dell’[OSCURATO:PERSONA] del 1998, l’art. 66, commi 1, 9 e 12, del [OSCURATO:PERSONA] del 1999, l’art. 1, comma 1, CIA 2003. In estrema sintesi, il Fondo ritiene che l’interpretazione sistematica delle fonti indicate imponeva di ritenere che agli iscritti al Fondo già aventi qualifica di funzionario ai sensi della contrattazione collettiva e successivamente inquadrati nella qualifica di quadro direttivo di 3 o di 4 livello, in virtù della tabella di equiparazione sancita dall’art. 11 del CCNL 1999 e dall’art. 1 CIA del 2003, fosse applicabile l’aliquota dell’82% prevista dallo Statuto per i dipendenti con qualifica di funzionario. 13. Il motivo è infondato. 14. La fattispecie all’attenzione del Collegio è sovrapponibile, quanto agli aspetti di rilievo, ad altre già esaminate da questa Corte (Cass. n. 3309 del 2018; Cass. n. 20030, 23286 del 2019; Cass. 35696, 35706, 35713 del 2023), nelle quali si è osservato che «il tenore letterale dell’art. 18 dello Statuto del Fondo è inequivocabile nella parte in cui prevede espressamente che le prestazioni annue tempo per tempo erogate dall’A.G.O saranno integrate dal Fondo fino a raggiungere complessivamente le seguenti percentuali della retribuzione pensionabile di cui all’art. 28 goduta dall’iscritto al momento della cessazione dal servizio: 85% per i quadri, gli impiegati, i subalterni e gli ausiliari, 82% per i funzionari e 78% per i dirigenti». In particolare, i precedenti citati hanno precisato come non fosse significativo il riferimento operato dalla difesa del Fondo al fatto che gli «ex funzionari», pur assumendo per effetto del nuovo sistema di inquadramento della contrattazione collettiva la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] di 3 o 4 livello, avessero, comunque, mantenuto il medesimo trattamento economico. 15. Per il Fondo, da tale circostanza doveva dedursi che il cambio di qualifica non giustificava la rivendicazione della percentuale dell’85% della retribuzione pensionabile prevista per i Quadri ai fini del calcolo della prestazione complementare, dovendo, invece, continuare ad applicarsi quella dell’82% prevista, dall’art. 18 dello Statuto, per i dipendenti con qualifica di Funzionario. La Corte, di contro, ha giudicato irrilevante una tale distinzione perché «l’invocata norma statutaria fa riferimento, ai fini che qui interessano della individuazione della percentuale da applicare per il calcolo delle prestazioni integrative, alla categoria di appartenenza al momento della cessazione dal servizio, senza ulteriori distinzioni, per cui l’interpretazione letterale della stessa disposizione conduce al risultato cui sono già pervenuti i giudici del merito». 16. L’esito interpretativo, rispettoso dei canoni legali di esegesi, va qui ulteriormente confermato, con tutto quanto consegue in termini di rigetto del ricorso incidentale. 17. Il secondo motivo di ricorso incidentale, in quanto condizionato all’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, resta assorbito. 18. In conclusione, dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti dei pensionati sopra indicati che hanno conciliato la lite, il ricorso va, in relazione al sig. [OSCURATO:PERSONA], rigettato, al pari del ricorso incidentale del Fondo. 19. Spese compensate per soccombenza reciproca. 20. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, da parte sia del ricorrente principale rimasto in causa che del ricorrente incidentale. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio relativamente al rapporto processuale fra il Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze ed i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], Bellante, [OSCURATO:PERSONA], Laurati, Luchini, Galardi, Garigliani,Silvestri, Trabucchi ed eredi Crinelli. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte sia del ricor