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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 46004/2021

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 del G.I.P.

TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 8 giugno 2021 il giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Milano - per quanto qui rileva - applicava a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere, con l'aggravante della transnazionalità, ricettazione e truffa.2.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine al riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità e alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili.

E' successivamente pervenuta rinuncia al ricorso, espressa personalmente dall'imputato, con sottoscrizione autenticata dal difensore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., stante la ritualità della rinuncia.

2. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17 novembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ente i -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 del G.I.P. TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 8 giugno 2021 il giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Milano - per quanto qui rileva - applicava a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere, con l'aggravante della transnazionalità, ricettazione e truffa.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione di legge in ordine al riconoscimento dell'aggravante della transnazionalità e alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili. E' successivamente pervenuta rinuncia al ricorso, espressa personalmente dall'imputato, con sottoscrizione autenticata dal difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., stante la ritualità della rinuncia. 2. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ente i -
Sentenza Cassazione n. 46004/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris