CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21123/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bari ha confermato la pronuncia, emessa dal Tribunale di Foggia, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i delitti di tentata rapina e lesioni. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizi della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità dei testi e al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi privi di specificità 2.1 Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha rimarcato che la contraddizione, emersa tra le dichiarazioni rese al dibattimento dal teste verbalizzante [OSCURATO:PERSONA] e quelle rese dal medesimo in sede di indagini preliminari, non era né insanabile né frutl:o della menzogna, "specie se si tiene conto che a corroborare la tesi accusatoria vi sono altri elementi; 1) il possesso del metro a nastro e del bioadesivo, posto sullo stesso, ammesso dallo stesso imputato che non ne ha dato alcuna logica o verificabile spiegazione; 2) le lesioni personali certificate dai vigilanti; 3) l'assenza di una qualsiasi motivazione dei due vigilanti a formulare la falsa accusa; 4) la testimonianza a discarico dell'amico del [OSCURATO:PERSONA], che ha dichiarato che insieme a quest'ultimo si era recato a [OSCURATO:PERSONA] per salutare un medico dell'ospedale, del quale però non ha ricordato né saputo indicare l'identità". Va osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e sulla logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 25036201). Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza o all'attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, come nel caso in esame, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. 2.2 Nessun vizio inficia la motivazione della sentenza impugnata nemmeno con riguardo al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., fondato sul rilievo che non emergeva dagli atti l'effettiva entità della somma custodita nelle cassette. In difetto di prova sull'esiguità del danno, correttamente, quindi, è stata esclusa l'invocata attenuante, la cui ricorrenza necessita di elementi positivamente valorizzabili a tal fine.3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del primo febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente Giuseppin