Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:671
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0312
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 4 settembre 2025 (
1
)
Causa C‑312/24 [Darashev] (
i
)
CL
contro
[OSCURATO:PERSONA] na [OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])]
«Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in materia penale – Direttiva (UE) 2016/680 – Trattamento dei dati raccolti nel corso di un’indagine penale in cui è investigato un agente di polizia – Conservazione dei dati nel fascicolo personale – Regolamento (UE) 2016/679 – Liceità del trattamento – Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento – Obiettivo di interesse pubblico – Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e a reati – Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva 2000/78/CE»
I.
Introduzione
1.
Come ogni datore di lavoro, le autorità pubbliche trattano i dati personali dei loro agenti. Allo stesso tempo, l’esercizio delle funzioni loro affidate può comportare che essi raccolgano dati del loro personale anche in contesti diversi dalla gestione del personale e, in tal caso, si pongono questioni relative al fondamento e alle finalità del trattamento dei dati.
2.
Così, il giudice del rinvio si interroga sulla liceità di un trattamento dati nell’ambito del quale un’autorità pubblica conserva, nel fascicolo personale di un agente, informazioni relative a un’indagine penale in cui quest’ultimo è stato oggetto di misure investigative in quanto indagato. Nel caso di specie, i dati di cui trattasi sono stati raccolti dalla medesima autorità pubblica quale autorità inquirente e sono conservati nel fascicolo personale sebbene l’indagine penale sia stata archiviata, senza che l’agente interessato sia stato imputato o accusato.
3.
La questione centrale sollevata da tale causa si colloca all’incrocio tra il regolamento (UE) 2016/679 (
2
) (in prosieguo: il «RGPD») e la direttiva (UE) 2016/680 (
3
) e mira a chiarire il fondamento e le condizioni del ricorso al diritto alla cancellazione dei dati conservati in tali circostanze.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
Direttiva 2000/78/CE
4.
Ai sensi del suo articolo 1, la direttiva 2000/78 (
4
)«mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».
5.
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, «per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1» di detta direttiva.
2.
RGPD
6.
I considerando 19, 39 e 41 del RGPD così recitano:
«(19)
(...) Con riguardo al trattamento dei dati personali da parte di tali autorità competenti [ai sensi della direttiva 2016/680] per finalità rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adattare l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Tali disposizioni possono determinare con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento di dati personali da parte di dette autorità competenti per tali altre finalità, tenuto conto della struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa dei rispettivi Stati membri. (...)
(...)
(39)
(...) I dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per le finalità del loro trattamento. Da qui l’obbligo, in particolare, di assicurare che il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al minimo necessario. (...) Onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. (...)
(...)
(41)
Qualora il presente regolamento faccia riferimento a una base giuridica o a una misura legislativa, ciò non richiede necessariamente l’adozione di un atto legislativo da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni dell’ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato. Tuttavia, tale base giuridica o misura legislativa dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile, per le persone che vi sono sottoposte, in conformità della giurisprudenza della [Corte] e della Corte europea dei diritti dell’uomo [(in prosieguo: la «CEDU»)]».
7.
L’articolo 2 del RGPD, intitolato «Ambito di applicazione materiale», enuncia, al suo paragrafo 1, che il RGPD «si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi», e, al paragrafo 2, lettera d), che esso non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati «dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse».
8.
L’articolo 4 del RGPD, intitolato «Definizioni», così dispone:
«Ai fini del presente regolamento s’intende per:
1)
“dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (…); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, (…);
2)
“trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso (...);
(...)
6)
“archivio”: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
7)
“titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali (…)».
9.
L’articolo 6 del RGPD, intitolato «Liceità del trattamento», enuncia quanto segue:
«1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
(...)
c)
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
(...)
3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita:
(...)
b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica (…). Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento (…). Il diritto dell’Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito.
(…)».
10.
L’articolo 9 del RGPD così dispone:
«1. È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:
(...)».
11.
Ai sensi dell’articolo 10 del RGPD:
«Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell’autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. (...)».
12.
L’articolo 17 del RGPD, intitolato «Diritto alla cancellazione» (“diritto all’oblio”)», prevede quanto segue:
«1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a)
i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
(...)
d)
i dati personali sono stati trattati illecitamente;
(...)
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
(...)
b)
per l’adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento (...);
(...)».
3.
Direttiva 2016/680
13.
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2016/680 così dispone:
«La presente direttiva stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica».
14.
L’articolo 3 di tale direttiva definisce le nozioni di «dati personali» e di «trattamento» in termini identici a quelli del RGPD.
15.
Ai sensi dell’articolo 3, punto 7, di detta direttiva, si intende per «autorità competente», in particolare, «qualsiasi autorità pubblica competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica».
16.
L’articolo 9 della medesima direttiva, intitolato «Condizioni di trattamento specifiche», al paragrafo 1 così dispone:
«I dati personali raccolti dalle autorità competenti per le finalità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, non possono essere trattati per finalità diverse da quelle di cui all’articolo 1, paragrafo 1, a meno che tale trattamento non sia autorizzato dal diritto dell’Unione o dello Stato membro. Qualora i dati personali siano trattati per tali finalità diverse, si applica il [RGPD], a meno che il trattamento non sia effettuato nell’ambito di un’attività che non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione».
17.
L’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2016/680 prevede, in particolare, le situazioni in cui gli Stati membri stabiliscono il diritto dell’interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione di dati personali che lo riguardano.
B.
Diritto bulgaro
1.
[OSCURATO:PERSONA]
18.
L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, dello Zakon za [OSCURATO:PERSONA] na vatreshnite raboti (legge relativa al Ministero dell’Interno) (
5
), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]»), così dispone:
«(1) Il titolare del trattamento dei dati è il Ministro dell’Interno, che può affidare il trattamento dei dati a funzionari di sua designazione.
(2) Le modalità del trattamento dei dati personali sono stabilite con circolare del Ministro dell’Interno».
19.
L’articolo 147 dello [OSCURATO:PERSONA] così dispone:
«(1) È costituito e tenuto un fascicolo personale per ciascun agente del Ministero dell’Interno.
(2) Le modalità di costituzione, gestione e conservazione dei fascicoli personali nonché le modalità del loro uso sono stabilite con circolare del Ministro dell’Interno».
2.
La circolare sui fascicoli personali
20.
La circolare n. 8121z-532, del 9 settembre 2014, relativa alla costituzione, alla tenuta, alla conservazione e all’uso dei fascicoli personali degli agenti del Ministero dell’Interno, emessa dal Ministro dell’Interno (
6
) (in prosieguo: la «circolare sui fascicoli personali»), al suo articolo 3 così prevede:
«I fascicoli personali sono costituiti e conservati dall’unità “Risorse umane” delle strutture interessate, numerati in ordine crescente, descritti in un libro giornale e conservati in locali (archivi) rispondenti ai requisiti di conservazione del materiale contenente informazioni classificate».
21.
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale circolare, il trattamento delle informazioni acquisite nei fascicoli personali è effettuato, tra l’altro, ai fini dell’instaurazione, delle modifiche e della cessazione del rapporto di lavoro o di servizio degli agenti.
22.
L’articolo 6 di detta circolare prevede quanto segue:
«(1) Nei fascicoli personali sono raccolti e conservati documenti classificati in tre diverse sezioni, contenenti dati e informazioni rispettivamente su studi svolti, nomina, conclusione di contratti di lavoro, cambio di funzioni e cessazione dal servizio degli agenti.
(...)
(4) La terza sezione contiene i documenti relativi ai cambi di funzioni (decisioni, atti di entrata e di cessazione dal servizio, documenti relativi a procedimenti disciplinari, [...])».
III.
Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
23.
[OSCURATO:PERSONA] na vatreshnite raboti (Ministero dell’Interno; in prosieguo: il «Ministero») è un’autorità amministrativa incaricata del mantenimento dell’ordine pubblico, composta da diverse direzioni generali (in prosieguo: le «DG»). La DG «Sicurezza interna» è responsabile dell’esecuzione delle misure investigative nei confronti degli agenti del Ministero per qualsiasi tipo di infrazione. Tra il 2012 e il 2023, il ricorrente nel procedimento principale ha ricoperto diverse posizioni in qualità di funzionario di polizia nelle DG «Servizi di sicurezza» e «Polizia nazionale».
24.
Il 1
o
marzo 2016 è stata aperta un’indagine nei confronti di ignoti per un reato di furto. Il 17 maggio 2016, nel corso di una riunione alla quale assisteva con tutti gli agenti di polizia dell’unità in cui prestava servizio, il ricorrente nel procedimento principale è stato arrestato, davanti ai suoi colleghi, e obbligato a consegnare distintivo, arma e tessera di servizio. Dopo 24 ore di fermo, è stato rilasciato. Nessun capo di imputazione è stato formulato nei suoi confronti né accusa formale, ma è stato sottoposto a vari controlli.
25.
Nel corso del 2016, il procedimento nei confronti del ricorrente nel procedimento principale è stato sospeso, non essendo stato possibile individuare l’autore del reato. Successivamente è stata adottata una decisione di archiviazione del procedimento.
26.
Il ricorrente nel procedimento principale ha continuato ad esercitare le sue funzioni di polizia e ha partecipato a concorsi di promozione ad altre funzioni in seno al Ministero.
27.
Successivamente, il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso dinanzi al Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] na [OSCURATO:PERSONA] (Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «Procura»). Egli chiede che la Procura sia condannata al risarcimento del danno morale causato dalle misure adottate nei suoi confronti nell’ambito dell’indagine penale nonché dalle conseguenze di tale procedimento, in particolare il fatto di non essere stato promosso o trasferito ad altre funzioni in quanto coinvolto in tale indagine. Chiede anche che il suo nome sia cancellato dalla banca dati che il Ministero conserverebbe e nella quale figurerebbe come indagato.
28.
Il giudice del rinvio indica che il Ministero è il datore di lavoro di tutte le persone che vi esercitano le loro funzioni. Ciascuna DG conserva le informazioni relative al proprio personale nei rispettivi fascicoli personali. Sono conservate anche le informazioni ottenute nell’ambito di un’indagine condotta dalla DG «Sicurezza interna». Nel procedimento principale è stato accertato che il Ministero, nella sua qualità di datore di lavoro, conserva informazioni relative al fatto che il ricorrente nel procedimento principale è stato indagato e arrestato nell’ambito dell’indagine di cui trattasi. Il giudice del rinvio nutre tuttavia dubbi sulla compatibilità di tale conservazione nel fascicolo personale con il RGPD e con la direttiva 2016/680 nonché sulla compatibilità dell’asserito diniego di promozione con la direttiva 2000/78.
29.
In tali circostanze, il Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«Se l’articolo 2[, paragrafo 1,] RGPD debba essere interpretato nel senso che un trattamento dei dati comprende le attività di uno stesso servizio nel quale una parte delle direzioni svolge le funzioni di datore di lavoro, mentre una sola altra direzione opera in qualità di autorità inquirente in procedimenti penali nei confronti di dipendenti delle altre direzioni. In caso di risposta in senso affermativo:
1)
Se l’espressione “trattamento di dati personali”, di cui all’articolo 4, punto 2, RGPD, debba essere interpretata nel senso che in essa rientra un’attività nell’ambito della quale nel fascicolo personale di un dipendente vengono inserite informazioni che il datore di lavoro, nella sua qualità di autorità inquirente, ha ottenuto tramite una delle sue direzioni con specifico riferimento a detto dipendente.
2)
Se il termine “archivio”, di cui all’articolo 4, punto 6, RGPD, debba essere interpretato nel senso che esso comprende un fascicolo personale di un dipendente o di un lavoratore impiegato presso una direzione del datore di lavoro, qualora le informazioni siano state raccolte da un’altra direzione dello stesso datore di lavoro nella sua qualità di autorità inquirente.
3)
Se l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), RGPD debba essere interpretato nel senso che un servizio di un datore di lavoro può raccogliere e conservare i dati relativi allo status di indagato/accusato/imputato acquisito da un dipendente in un procedimento penale, qualora tali informazioni siano state ottenute da un altro servizio dello stesso datore di lavoro nella sua qualità di autorità inquirente.
4)
Se il “diritto all’oblio”, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), RGPD, debba essere interpretato nel senso che un datore di lavoro deve cancellare dal fascicolo personale del dipendente tutti i dati raccolti e conservati da un’altra delle sue direzioni, nella qualità di autorità inquirente nei confronti di un suo dipendente, riguardanti
—
lo status di indagato/accusato/imputato rispetto ad un reato perseguito in [un] procedimento penale pendente;
—
lo status di indagato/accusato/imputato rispetto ad un reato per il quale il procedimento penale è stato sospeso o interrotto.
5)
Se i dati personali “trattati illecitamente”, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), RGPD, debbano essere interpretati come dati ottenuti, raccolti e conservati dal datore di lavoro tramite un altro dei suoi servizi che svolge funzioni inquirenti in procedimenti penali avviati nei confronti di dipendenti di altri servizi dello stesso datore di lavoro, qualora tali dati siano conservati nel fascicolo personale e riguardino la circostanza che il dipendente abbia acquisito lo status di indagato/accusato/imputato rispetto ad un reato, e precisamente:
—
sia indagato/accusato/imputato rispetto ad un reato perseguito in [un] procedimento penale pendente;
—
sia indagato/accusato/imputato rispetto ad un reato per il quale il procedimento penale è stato sospeso o interrotto.
6)
Se la nozione di “dati personali”, di cui all’articolo 3, punto 1, della [direttiva 2016/680] debba essere interpretata nel senso che essa riguarda i dati ottenuti, raccolti e conservati dal datore di lavoro tramite uno dei suoi servizi nella qualità di autorità inquirente in un procedimento penale avviato nei confronti di un dipendente che esercita le sue funzioni presso un altro servizio dello stesso datore di lavoro.
7)
Se la nozione di “trattamento”, di cui all’articolo 3, punto 2, della [direttiva 2016/680], in combinato disposto con l’articolo 52 della [Carta], debba essere interpretata nel senso che essa include un’attività di conservazione dei dati nel fascicolo personale del dipendente da parte del datore di lavoro, dati che quest’ultimo ha ottenuto, raccolto e conservato tramite uno dei suoi servizi nella qualità di autorità inquirente in un procedimento penale avviato nei confronti di un dipendente che esercita le sue funzioni presso un altro servizio dello stesso datore di lavoro.
8)
Se l’articolo 9, paragrafo 1, della [direttiva 2016/680], in combinato disposto con l’articolo 52 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che esso consente al datore di lavoro di raccogliere e conservare informazioni riguardanti un dipendente indagato/accusato/imputato, laddove il datore di lavoro abbia ottenuto tali informazioni tramite un altro dei suoi servizi nella qualità di autorità inquirente in un procedimento penale avviato nei confronti di detto dipendente.
9)
Se l’articolo 16, paragrafo 2, della [direttiva 2016/680], in combinato disposto con l’articolo 52 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che il datore di lavoro è tenuto a cancellare dal fascicolo personale del dipendente i dati ottenuti e conservati tramite un altro dei suoi servizi nella qualità di autorità inquirente in un procedimento penale avviato nei confronti di detto dipendente e che riguardano il fatto che il dipendente:
—
sia indagato/accusato/imputato rispetto ad un reato perseguito in [un] procedimento penale pendente;
—
sia indagato/accusato/imputato rispetto ad un reato per il quale il procedimento penale è stato sospeso o interrotto.
10)
Se l’articolo 1 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debba essere interpretato nel senso che esso non consente ad un datore di lavoro, un servizio del quale compia attività d’indagine nei confronti di un dipendente di un altro servizio, di negare l’avanzamento in carriera unicamente sulla base del fatto che detto dipendente:
—
sia indagato/accusato/imputato rispetto ad un reato perseguito in [un] procedimento penale pendente;
—
sia indagato/accusato/imputato rispetto ad un reato per il quale il procedimento penale è stato sospeso o interrotto».
30.
I governi bulgaro e ungherese nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte. Il governo bulgaro e la [OSCURATO:PERSONA] hanno partecipato all’udienza tenutasi il 21 maggio 2025.
IV.
Analisi
A.
Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
31.
Il governo bulgaro eccepisce l’irricevibilità manifesta delle questioni pregiudiziali nel loro complesso adducendo i seguenti motivi.
32.
In primo luogo, tale governo allega che la domanda di risarcimento del danno è diretta unicamente contro la Procura, che fa parte del potere giudiziario, mentre solo il Ministero, che fa parte del potere esecutivo e che era il datore di lavoro del ricorrente nel procedimento principale, detiene le informazioni contenute nel fascicolo personale di quest’ultimo. Il ricorrente nel procedimento principale non potrebbe quindi né chiedere alla Procura la cancellazione dei suoi dati, né considerarla responsabile del fatto che il Ministero detenga tali informazioni o addebitarle di aver ostacolato il suo avanzamento di carriera.
33.
In secondo luogo, detto governo rileva che, ai fini della responsabilità della Procura, il giudice del rinvio deve determinare, conformemente alla normativa nazionale sulla responsabilità dello Stato, se i diritti del ricorrente nel procedimento principale in quanto accusato siano stati violati e se egli sia stato ingiustamente accusato di un reato. Tuttavia, il procedimento principale non avrebbe ad oggetto né l’applicazione di disposizioni del RGPD né quella della normativa nazionale di trasposizione delle direttive 2016/680 e 2000/78. L’interpretazione di tali atti del diritto dell’Unione non sarebbe quindi necessaria per risolvere la controversia principale.
34.
Non condivido tale interpretazione.
35.
Ricordo che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, sono assistite da una presunzione di rilevanza (
7
).
36.
Nel caso di specie, ritengo che tale presunzione non possa essere ribaltata. Infatti, dalla decisione di rinvio risulta che la controversia di cui al procedimento principale verte sul danno morale che il ricorrente nel procedimento principale avrebbe subito, in particolare, a causa del diniego di promozione in quanto indagato. Inoltre, il ricorrente nel procedimento principale chiede la cancellazione dei dati conservati presso il Ministero relativi alla sua qualità di indagato nell’ambito di tale indagine. Tali domande sono all’origine degli interrogativi del giudice del rinvio sull’interpretazione della direttiva 2000/78 nonché su quella del RGPD e della direttiva 2016/680 (
8
).
37.
È vero che il giudice del rinvio non spiega se le misure adottate dal Ministero a seguito dell’indagine penale possano essere imputate alla Procura nell’ambito di una siffatta domanda di risarcimento. Esso indica unicamente che, secondo la giurisprudenza nazionale, una domanda di risarcimento è diretta contro la Procura nella misura in cui riguarda un’indagine penale. Nondimeno, la questione di un’eventuale imputazione degli atti asseritamente lesivi del Ministero è di competenza esclusiva del diritto nazionale. Lo stesso vale per la questione della legittimazione passiva nell’ambito di una domanda di risarcimento fondata sulla responsabilità dello Stato in relazione ad un’indagine penale. Gli argomenti del governo bulgaro vertono quindi sull’interpretazione e sull’applicazione del diritto nazionale. Orbene, occorre ricordare che non spetta alla Corte pronunciarsi sull’interpretazione delle disposizioni nazionali né giudicare se l’interpretazione o l’applicazione che ne dà il giudice nazionale sia corretta, poiché una siffatta interpretazione rientra nella competenza esclusiva di quest’ultimo (
9
).
38.
Di conseguenza, propongo di non considerare le questioni pregiudiziali irricevibili nel loro complesso.
39.
Per contro, osservo che le questioni pregiudiziali dalla terza alla quinta e dall’ottava alla decima vertono, in parte, su situazioni ipotetiche che non corrispondono ai fatti della controversia quali esposti nella decisione di rinvio, vale a dire la partecipazione di una persona indagata, accusata o imputata a un procedimento pendente, sospeso o interrotto. Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che l’indagine penale è stata archiviata e che i concorsi ai quali ha partecipato il ricorrente nel procedimento principale hanno avuto luogo dopo tale decisione di archiviazione. Inoltre, è pacifico che quest’ultimo è stato unicamente indagato.
40.
Occorre pertanto considerare irricevibili le questioni pregiudiziali dalla terza alla quinta e dall’ottava alla decima, in quanto ipotetiche, nella parte in cui riguardano situazioni diverse da quella del ricorrente nel procedimento principale.
B.
Nel merito
1.
Osservazioni preliminari sulla portata delle questioni pregiudiziali
41.
Il giudice del rinvio ha sollevato in totale undici quesiti, che riguardano il RGPD (questione preliminare e questioni pregiudiziali dalla prima alla quinta), la direttiva 2016/680 (questioni pregiudiziali dalla sesta alla nona) e la direttiva 2000/78 (decima questione pregiudiziale).
42.
Dalla presente domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio chiede quale sia l’atto giuridico — il RGPD o la direttiva 2016/680 — in base al quale un agente può, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, chiedere la cancellazione dei dati dal suo fascicolo personale che lo identificano come indagato nell’ambito di un’indagine penale archiviata.
43.
In primo luogo, a fini di chiarezza, occorre precisare la premessa di fatto che costituisce l’oggetto delle questioni vertenti sul RGPD e sulla direttiva 2016/680. Osservo che, se è vero che la maggior parte di tali questioni (
10
) si riferisce esplicitamente ai dati conservati nel fascicolo personale dell’agente, alcune (
11
) si riferiscono, più in generale, alla conservazione da parte del datore di lavoro dei dati di un agente che esercita le sue funzioni all’interno di un’unità del datore di lavoro, allorché i dati sono stati raccolti dall’unità inquirente.
44.
Alla luce della complessiva motivazione della decisione di rinvio, tali questioni hanno tutte ad oggetto la conservazione di dati dell’agente nel suo fascicolo personale. Sebbene la domanda di pronuncia pregiudiziale menzioni anche, in modo puntuale, la conservazione di dati in «archivi» o «banche dati» del Ministero, tali indicazioni non sono ulteriormente sviluppate e, in ogni caso, non sono riprese nelle questioni.
45.
Pertanto, la mia analisi verterà unicamente sulla conservazione di dati nel fascicolo personale.
46.
In secondo luogo, al fine di fornire indicazioni utili affinché il giudice del rinvio possa statuire sulla domanda di cancellazione, ritengo necessario riformulare congiuntamente varie questioni (
12
). Per le ragioni che esporrò di seguito, analizzerò le questioni raggruppandole come segue:
–
la questione preliminare nonché le questioni pregiudiziali prima, seconda e dalla sesta all’ottava, che mirano, in sostanza, a determinare l’ambito di applicazione del RGPD;
–
le questioni pregiudiziali dalla terza alla quinta, che vertono, in sostanza, sulle condizioni di liceità del trattamento nell’ambito del ricorso al diritto alla cancellazione ai sensi del RGPD;
–
la nona questione pregiudiziale, che riguarda il diritto alla cancellazione ai sensi della direttiva 2016/680;
–
la decima questione pregiudiziale, che riguarda la direttiva 2000/78.
2.
Sulla questione preliminare nonché sulle questioni pregiudiziali prima, seconda e dalla sesta all’ottava
a)
Sulla riformulazione delle questioni
47.
Con la sua questione preliminare il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, del RGPD debba essere interpretato nel senso che tale regolamento è applicabile al trattamento di dati da parte di un’autorità pubblica alcune delle cui unità organizzative svolgono le funzioni di datore di lavoro, mentre una sola altra unità opera in qualità di autorità inquirente nei procedimenti penali a carico degli agenti delle altre unità.
48.
In caso di risposta affermativa, tale giudice domanda, in sostanza, con le sue questioni prima e seconda, se l’articolo 4, punti 2 e 6, del RGPD debba essere interpretato nel senso che la conservazione, nel fascicolo personale di un agente di un’autorità pubblica, di dati personali che tale autorità pubblica ha ottenuto tramite la sua unità che agisce come titolare dell’indagine costituisce un «trattamento di dati personali» contenuti in un «archivio».
49.
Sebbene, con la prima e la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio interroghi formalmente la Corte sull’interpretazione da dare a queste due nozioni, ritengo che il vero oggetto di tali questioni sia un altro. Facendo riferimento al duplice ruolo in cui un’autorità pubblica, come il Ministero, tratta i dati dei suoi agenti (la raccolta in quanto autorità titolare dell’indagine e la conservazione in quanto datore di lavoro), tali questioni devono essere intese come le premesse del ragionamento volto a determinare l’ambito di applicazione del RGPD. Tale interpretazione mi appare confermata dal fatto che il giudice del rinvio non solleva alcun dubbio concreto sull’interpretazione delle due nozioni nella motivazione di dette questioni.
50.
Per quanto riguarda l’ottava questione pregiudiziale, essa mi pare inserirsi nella stessa linea di ragionamento mirando, in sostanza, a stabilire se l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2016/680 (
13
) debba essere interpretato nel senso di autorizzare un’autorità pubblica a conservare informazioni relative alla qualità di indagato di uno dei suoi agenti nell’ambito di un’indagine penale, qualora tale autorità abbia raccolto le informazioni tramite una delle sue unità organizzative che agisce in qualità di autorità titolare dell’indagine.
51.
Dalla formulazione di tale ottava questione, nonché dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, risulta che il giudice del rinvio nutre, più precisamente, dubbi sull’articolazione degli ambiti di applicazione del RGPD e della direttiva 2016/680, quando i dati conservati nel fascicolo personale sono stati raccolti da un’unità organizzativa del datore di lavoro nell’esercizio delle sue funzioni di «autorità competente», ai sensi dell’articolo 3, punto 7, di tale direttiva. Come spiegherò nel prosieguo delle presenti conclusioni, l’articolo 9 di detta direttiva stabilisce precisamente il collegamento tra tale direttiva e il RGPD in caso di ulteriore trattamento di dati raccolti dalle autorità competenti.
52.
La sesta e la settima questione pregiudiziale sono volte a stabilire, in sostanza, se la conservazione, nel fascicolo personale dell’agente di un’autorità pubblica, di dati personali che quest’ultima ha ottenuto tramite la sua unità organizzativa che agisce in qualità di autorità incaricata dell’indagine costituisca un «trattamento di dati personali», ai sensi dell’articolo 3, punti 1 e 2, della direttiva 2016/680.
53.
Ritengo che tali due questioni, al pari della prima e della seconda questione pregiudiziale, non sollevino, in realtà, alcun interrogativo sull’interpretazione delle nozioni di «trattamento» e di «dati personali», ma siano puramente strumentali alla determinazione dell’atto del diritto dell’Unione — il RGPD o la direttiva 2016/680 — applicabile. In ogni caso, tali nozioni sono definite in termini identici a quelli della direttiva 2016/680 (
14
), cosicché non sono discriminanti.
54.
Per tali ragioni, propongo di considerare che, con la sua questione preliminare nonché con le questioni prima, seconda e dalla sesta all’ottava congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 1, del RGPD e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2016/680 debbano essere interpretati nel senso che tale regolamento si applica alla conservazione, da parte di un’autorità pubblica, di dati nel fascicolo personale di uno dei suoi agenti relativi alla sua qualità di indagato nell’ambito di un procedimento penale, qualora i dati siano stati raccolti da un’unità organizzativa di tale autorità pubblica nell’esercizio delle sue funzioni di autorità competente, ai sensi di tale direttiva.
b)
Analisi
55.
In primo luogo, osservo che l’articolo 2, paragrafo 1, del RGPD definisce in modo ampio l’ambito di applicazione materiale di tale regolamento, che include qualsiasi «trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e [il] trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi» (
15
).
56.
Non sembra contestato, nel procedimento principale, che le informazioni relative alla qualità di indagato contenute nel fascicolo personale del ricorrente nel procedimento principale costituiscano dati personali, ai sensi dell’articolo 4, punto 1, del RGPD.
57.
Inoltre, la registrazione e la conservazione di dati degli agenti nei loro fascicoli personali costituiscono sicuramente un «trattamento», come definito all’articolo 4, punto 2, del RGPD, né sussiste dubbio alcuno che il Ministero dell’Interno sia il titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del medesimo regolamento (
16
).
58.
Quanto alla nozione di «archivio», preciso che tale nozione è pertinente solo in assenza di un trattamento automatizzato almeno parzialmente (
17
). L’articolo 4, punto 6, del RGPD definisce il termine «archivio» come «qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati (...)». Le modalità specifiche della strutturazione dell’archivio o la sua forma non sono prescritte, né viene precisato se i dati debbano figurare in banche dati elettroniche oppure in fascicoli o registri fisici (
18
). Pertanto, un fascicolo personale strutturato che raccoglie dati degli agenti o dei dipendenti rientra nella nozione di «archivio». Fatte salve le verifiche da parte del giudice del rinvio, così sembra essere nel caso di specie (
19
).
59.
In secondo luogo, l’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del RGPD enuncia che tale regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità competenti a fini, in particolare, di prevenzione, indagine e accertamento di reati. Come risulta dal considerando 19 di detto regolamento e dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2016/680, un siffatto trattamento è disciplinato da tale direttiva in quanto
lex specialis
(
20
).
60.
In terzo luogo, sia il RGPD sia la direttiva 2016/680 prevedono il principio della «limitazione della finalità» (
21
), secondo il quale i dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e trattati in modo non incompatibile con tali finalità. Tale principio, tuttavia, non si applica in modo assoluto (
22
). Infatti, l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva prevede che i dati raccolti possono essere trattati per finalità diverse da quelle di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di quest’ultima e che il RGPD si applichi a tale trattamento (
23
), purché un tale trattamento «sia autorizzato dal diritto dell’Unione o dello Stato membro». Tale riserva significa semplicemente che la liceità del trattamento per altre finalità deve essere valutata alla luce del RGPD (
24
).
61.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che il Ministero ha raccolto e trattato, tramite la sua direzione incaricata degli atti di indagine nei confronti dei suoi agenti, i dati del ricorrente nel procedimento principale ai fini enunciati all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2016/680, in quanto autorità competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, della direttiva.
62.
Quanto alla conservazione di tali dati nel fascicolo personale del ricorrente, il giudice del rinvio non fornisce alcuna indicazione sulle finalità perseguite. Tuttavia, secondo le spiegazioni fornite dal governo bulgaro (
25
) e fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, la conservazione nel fascicolo personale non sarebbe effettuata ai fini enunciati all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2016/680. In tali circostanze, ritengo, al pari di tutti i partecipanti al procedimento che hanno presentato osservazioni scritte, che il RGPD si applichi al trattamento, nel fascicolo personale, di dati come quelli di cui trattasi nel procedimento principale.
63.
Propongo quindi alla Corte di rispondere alla questione preliminare e alle questioni pregiudiziali prima, seconda e dalla sesta all’ottava dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 1, del RGPD e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2016/680 devono essere interpretati nel senso che tale regolamento si applica alla conservazione, da parte di un’autorità pubblica, di dati nel fascicolo personale di uno dei suoi agenti relativi alla sua qualità di indagato nell’ambito di un procedimento penale, qualora i dati siano stati raccolti da un’unità organizzativa di tale autorità pubblica nell’esercizio delle sue funzioni di autorità competente, ai sensi di tale direttiva, solo se la conservazione persegue finalità diverse da quelle enunciate all’articolo 1, paragrafo 1, di quest’ultima.
3.
Sulle questioni pregiudiziali dalla terza alla quinta
a)
Sulla riformulazione delle questioni
64.
Con la sua terza questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del RGPD debba essere interpretato nel senso che un’unità organizzativa di un’autorità pubblica può raccogliere e conservare dati relativi al fatto che uno dei suoi agenti sia stato indagato nell’ambito di un procedimento penale, allorché informazioni sono state raccolte da un’altra unità di tale autorità avente la qualità di autorità inquirente.
65.
La quarta questione pregiudiziale mira a stabilire se l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del RGPD debba essere interpretato nel senso che un’autorità pubblica deve cancellare, nella sua qualità di datore di lavoro, tutti i dati del fascicolo personale di un agente relativi alla sua qualità di indagato nell’ambito di un procedimento penale archiviato, qualora tali dati siano stati raccolti da un’unità di tale autorità che ha la qualità di autorità inquirente nei confronti di tale agente.
66.
Inoltre, la quinta questione pregiudiziale mira a stabilire, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento debba essere interpretato nel senso che tali dati sono «trattati illecitamente».
67.
Per quanto riguarda la disposizione di cui alla terza questione pregiudiziale, occorre rilevare che l’articolo 9 del RGPD disciplina, come risulta dal suo paragrafo 1, il trattamento di talune categorie particolari di dati. Nulla nella decisione di rinvio indica che, nel caso di specie, i dati risultanti dall’indagine penale conservati nel fascicolo personale corrispondano a una di tali categorie. Pertanto, l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento non può costituire un fondamento per la conservazione dei dati di cui trattasi nel caso di specie. Come spiegherò nel prosieguo delle presenti conclusioni, il fondamento della liceità deve essere ricercato in altre disposizioni di detto regolamento, che non sono menzionate nelle questioni sollevate dal giudice del rinvio (
26
).
68.
Le disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e d), del RGPD, oggetto della quarta e della quinta questione pregiudiziale, sanciscono i motivi della cancellazione dei dati che «non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati» [lettera a)] o che «sono stati trattati illecitamente» [lettera d)].
69.
Orbene, da una lettura congiunta di tali due questioni e della motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, con esse, il giudice del rinvio si domanda, più in fondo, quale premessa per pronunciarsi sulla domanda di cancellazione, se la conservazione dei dati di cui trattasi nel fascicolo personale sia lecita.
70.
Sebbene il giudice del rinvio non fornisca alcuna indicazione sull’eventuale motivo di liceità rilevante nel caso di specie né sul quadro giuridico nazionale applicabile, tanto la [OSCURATO:PERSONA] quanto il governo bulgaro hanno fatto riferimento, nelle loro osservazioni scritte, all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del RGPD.
71.
Ai sensi di tale disposizione, un trattamento è lecito quando è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. L’articolo 6, paragrafo 3, del RGPD precisa, in particolare, che il diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che stabilisce la base su cui si fonda il trattamento persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all’obiettivo legittimo perseguito. Questo stesso motivo di liceità trova riscontro nell’articolo 17, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento, che esclude il diritto alla cancellazione previsto all’articolo 17, paragrafo 1, di quest’ultimo qualora il trattamento dei dati sia necessario per l’adempimento di un obbligo giuridico (
27
).
72.
A tal riguardo, il governo bulgaro ha precisato che il trattamento dei dati personali ai fini della costituzione, della tenuta, della conservazione e dell’uso dei fascicoli personali degli agenti del Ministero è effettuato in conformità della circolare sui fascicoli personali emessa dal Ministro dell’Interno sulla base dell’articolo 147, paragrafo 2, dello [OSCURATO:PERSONA]. Tale circolare prevede che siano conservati, in particolare, tutti i dati relativi al «cambio di funzioni» degli agenti, come quelli relativi a procedimenti disciplinari (
28
). Su tale punto, detto governo ha indicato che, secondo le disposizioni applicabili in materia di responsabilità disciplinare degli agenti del Ministero, per qualsiasi incidente relativo ad un reato in seno al Ministero, una copia del rapporto sui risultati dell’indagine e sulla questione se occorra far valere la responsabilità disciplinare dell’agente è inserita nel fascicolo personale. Secondo tale governo, ne deriverebbe che la conservazione di tali dati nel fascicolo personale è giustificata dalle funzioni particolari degli agenti di polizia, che mirano a mantenere l’ordine pubblico.
73.
È sulla base di tali premesse, tratte dalle osservazioni presentate alla Corte (
29
), che propongo di riformulare le questioni pregiudiziali dalla terza alla quinta nel senso che esse mirano a stabilire se l’articolo 17, paragrafo 3, del RGPD, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e con l’articolo 6, paragrafo 3, di quest’ultimo, debba essere interpretato nel senso che la conservazione, nel fascicolo personale di un agente di polizia, di dati personali relativi a un procedimento penale in cui tale agente è stato oggetto di misure investigative in quanto indagato e che è stato archiviato può essere considerata lecita ai fini dell’adempimento di un obbligo giuridico al quale l’autorità pubblica, che è il suo datore di lavoro, è soggetta sulla base del diritto nazionale quale titolare del trattamento, per il solo fatto della natura dei compiti che tale agente deve svolgere.
b)
Analisi
74.
Dalle spiegazioni fornite dal governo bulgaro sembra emergere che la base giuridica della conservazione dei dati di cui trattasi risulta dal combinato disposto di varie disposizioni contenute in «istruzioni» impartite dal Ministro dell’Interno sulla base dello [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede una delega espressa del potere regolamentare a tale Ministro.
75.
A tal riguardo, si pone anzitutto la questione se la base del trattamento, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del RGPD, possa essere definita da un atto regolamentare adottato da un’autorità pubblica di uno Stato membro sulla base di una legittimazione conferita da un atto legislativo nazionale.
76.
Il considerando 41 del RGPD enuncia, alla sua prima frase, che il requisito di una base giuridica non significa necessariamente che sia richiesta l’adozione di un atto legislativo da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni dell’ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato. Ne consegue che il legislatore dell’Unione non ha voluto escludere che un obbligo giuridico relativo al trattamento sia stabilito nel diritto nazionale da una base giuridica diversa da una legge in senso formale, conformemente al diritto costituzionale nazionale.
77.
Inoltre, occorre rilevare che, secondo il considerando 19 del RGPD, gli Stati membri dovrebbero disporre di un certo margine di manovra quanto al trattamento dei dati effettuato, come nel caso di specie, da un’autorità competente, ai sensi della direttiva 2016/680, ma per finalità rientranti nell’ambito del RGPD. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adattare l’applicazione del RGPD per quanto riguarda il trattamento di tali dati, «tenuto conto della [loro rispettiva] struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa».
78.
Il RGPD non osta quindi a che la base giuridica del trattamento sia definita in un atto regolamentare adottato conformemente al diritto costituzionale nazionale. Tuttavia, detto margine di manovra non può essere interpretato nel senso che consente di utilizzare arbitrariamente le clausole dette di «apertura», come quella dell’articolo 6, paragrafo 3, del RGPD, che consente di introdurre nel diritto nazionale un obbligo legale quale motivo di liceità del trattamento dei dati (
30
). Infatti, come enuncia la seconda frase del considerando 41 di tale regolamento — riprendendo la giurisprudenza relativa all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta (
31
), alla luce del quale l’articolo 6, paragrafo 3, di detto regolamento deve essere interpretato (
32
) —, la base giuridica del trattamento dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile, per le persone che vi sono sottoposte.
79.
Nel caso di specie, dal fascicolo di causa risulta che le circolari del Ministero sono emesse in quanto atti regolamentari sul fondamento della legittimazione conferita dallo [OSCURATO:PERSONA] e sono altresì pubblicate nel
Darzhaven vestnik
(Gazzetta ufficiale). Esse non costituiscono quindi istruzioni puramente interne, che, evidentemente, non possono essere qualificate come «legge» in senso sostanziale (
33
).
80.
Tuttavia, le disposizioni alle quali il governo bulgaro ha fatto riferimento suscitano, a mio avviso, dubbi quanto alla prevedibilità del trattamento dei dati risultanti da un’indagine penale. Più precisamente, nutro dubbi quanto alla prevedibilità delle finalità del trattamento che, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, del RGPD, devono essere determinate nella base giuridica del trattamento.
81.
Secondo le indicazioni fornite dal governo bulgaro, tra tali finalità, che sembrano essere elencate in modo esaustivo all’articolo 5, paragrafo 2, della circolare sui fascicoli personali, figura quella relativa al «cambio di funzioni», alla quale corrisponderebbe la conservazione dei dati di cui trattasi. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, di tale istruzione, i dati conservati a tal fine comprenderebbero, in particolare, i «documenti relativi a procedimenti disciplinari».
82.
Orbene, considerando il contenuto dei dati in questione, tale finalità appare includere, in modo molto ampio e nonostante il suo tenore letterale, anche la conservazione di dati relativi all’
assenza
di siffatti procedimenti disciplinari a seguito dell’indagine, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, dati che non riguardano quindi
alcun
cambiamento di funzione dell’agente interessato.
83.
Fatta salva qualsiasi altra disposizione che il giudice del rinvio ritenga pertinente, una siffatta applicazione molto ampia delle disposizioni della circolare sui fascicoli personali evocate non mi sembra rispettare i requisiti enunciati al paragrafo 78 delle presenti conclusioni.
84.
Se la Corte non condividesse la mia posizione per quanto riguarda la constatazione della mancanza di prevedibilità della base giuridica, ritengo che tale base giuridica a fondamento della conservazione dei dati in ogni caso non risponda a un obiettivo di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del RGPD.
85.
Su tale punto, il governo bulgaro ha sostenuto in udienza che, in assenza di un procedimento disciplinare avviato a seguito di un’indagine, i dati relativi a tale indagine non sarebbero successivamente utilizzati nell’ambito della gestione della carriera dell’agente. Sarebbe tuttavia nell’interesse pubblico conservare tali dati, in quanto essi riguardano persone incaricate di attività specifiche volte a garantire l’ordine pubblico e a difendere la popolazione.
86.
È vero che è generalmente riconosciuto che la funzione di agente di polizia richiede il rispetto di norme di condotta e di comportamento di livello più elevato rispetto ad altri agenti o dipendenti. Tuttavia, è pacifico che, nel caso che ci occupa, l’indagine è stata archiviata in assenza di prove e che non è stato avviato alcun procedimento per responsabilità disciplinare nei confronti dell’agente interessato. Pertanto, non vedo in che modo la natura delle funzioni di difesa dell’ordine pubblico che incombono a tale agente possa giustificare la conservazione dei dati di cui trattasi nel suo fascicolo personale.
87.
Inoltre, il governo bulgaro ha precisato in udienza che la conservazione di dati provenienti dall’indagine penale è connessa alla conservazione di dati relativi alla responsabilità disciplinare degli agenti, in quanto il risultato dell’indagine penale sarebbe determinante per stabilire se occorra far valere una siffatta responsabilità disciplinare. In tal senso, il fascicolo personale del ricorrente nel procedimento principale indicherebbe che il procedimento penale di cui questi è stato oggetto in quanto indagato si è conclusa con l’assenza di prove a suo carico, cosicché non è stato avviato alcun procedimento disciplinare. Orbene, ritengo che si tratti di un ragionamento circolare che assimila la conservazione dei dati a un obiettivo di interesse generale. Seguendo tale logica, qualsiasi conservazione di dati sarebbe allora giustificata, il che renderebbe superfluo il requisito di un obiettivo di interesse pubblico.
88.
Peraltro, seguendo tale argomento fino all’estremo, la conservazione di taluni dati al fine di dimostrare l’assenza di accuse, di condanne o di sanzioni disciplinari — anche quando tale assenza possa essere dimostrata senza includere alcuna informazione relativa all’indagine penale o alla responsabilità disciplinare nel fascicolo personale — implicherebbe che, senza una siffatta conservazione, l’assenza di precedenti non potrebbe essere provata.
89.
Orbene, ci troveremmo allora quasi in presenza di una presunzione di colpevolezza, in violazione del principio della presunzione di innocenza, sancito all’articolo 48, paragrafo 1, della Carta, che corrisponde (
34
) all’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU. Sottolineo che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, tale principio non si limita all’archiviazione del procedimento penale, ma ha lo scopo di impedire che persone che hanno beneficiato di un’assoluzione o di una rinuncia dell’azione penale siano trattate in procedimenti successivi, da autorità pubbliche, come se fossero di fatto colpevoli del reato che era stato loro imputato (
35
). Tale interpretazione deporrebbe quindi a favore del ripristino, in caso di archiviazione dell’indagine, dello status quo ante nel fascicolo personale.
90.
Indipendentemente da quest’ultima considerazione, ritengo che gli elementi di cui dispone la Corte non siano sufficienti a dimostrare che i requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 6, paragrafo 3, del RGPD siano rispettati. Nella misura in cui nessuna delle altre condizioni di liceità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento si applichi nel caso di specie, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare (
36
), si dovrebbe ritenere che la conservazione di tali dati non sia lecita e che l’agente abbia quindi il diritto di ottenerne la cancellazione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento.
91.
In tali circostanze, e in assenza di altre indicazioni sull’obiettivo legittimo perseguito, non è possibile valutare la proporzionalità della durata della conservazione dei dati nei fascicoli personali che, secondo le informazioni fornite dal governo bulgaro in udienza, andrebbe fino all’età di 100 anni dell’agente. Tuttavia, l’applicazione di tale termine, in modo indifferenziato, a qualsiasi dato relativo all’indagine penale, indipendentemente dall’esito di quest’ultima e dall’imposizione o meno di sanzioni disciplinari, non può neanch’essa essere giustificata da un semplice rinvio alla missione degli agenti di polizia (
37
).
92.
In conclusione, propongo di rispondere alle questioni pregiudiziali dalla terza alla quinta dichiarando che l’articolo 17, paragrafo 3, del RGPD, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e con l’articolo 6, paragrafo 3, di quest’ultimo, deve essere interpretato nel senso che la conservazione, nel fascicolo personale di un agente di polizia, di dati personali relativi a un procedimento penale in cui tale agente è stato oggetto di misure investigative in quanto indagato e che è stato archiviato non può essere considerata lecita, ai fini dell’adempimento di un obbligo giuridico al quale l’autorità pubblica, che è il suo datore di lavoro, è soggetta sulla base del diritto nazionale quale titolare del trattamento, per il solo fatto della natura dei compiti che tale agente deve svolgere.
c)
Ulteriori riflessioni
93.
Desidero soffermarmi brevemente sull’articolo 10 del RGPD, in merito al quale il giudice del rinvio non ha posto questioni, ma sul quale il governo bulgaro ha preso posizione in udienza in risposta a un quesito della Corte.
94.
Tale disposizione stabilisce condizioni specifiche applicabili al trattamento dei dati «relativi alle condanne penali e ai reati». Essa stabilisce, in particolare, che il trattamento di tali dati
sulla base dell’articolo 6, paragrafo 1, del RGPD
può avvenire solo sotto il controllo dell’autorità pubblica, o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell’Unione o dello Stato membro che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Come risulta dalla formulazione di tale disposizione, essa si applica solo ai trattamenti che rispondono a uno dei motivi di liceità previsti all’articolo 6, paragrafo 1, del RGPD. Pertanto, il giudice del rinvio dovrebbe tener conto dell’articolo 10 di tale regolamento solo se conclude per la liceità della conservazione dei dati di cui trattasi.
95.
Ciò posto, anche in una tale ipotesi, ritengo che, nelle circostanze del caso di specie, i requisiti ulteriori previsti dall’articolo 10 del RGPD sarebbero in ogni caso soddisfatti.
96.
Anzitutto, ricordo che, secondo la giurisprudenza, l’articolo 10 del RGPD si applica ai dati relativi ai reati indipendentemente dal fatto che, nel corso del procedimento giudiziario, sia stata effettivamente dimostrata o meno la commissione del reato per il quale la persona era perseguita (
38
).
97.
Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente nel procedimento principale non è stato né imputato né accusato, ma che i dati conservati nel suo fascicolo personale attestano che egli è stato oggetto di misure investigative in quanto indagato. Inoltre, ritengo che tali dati costituiscano dati «relativi» a reati (
39
). Infatti, l’obiettivo perseguito dall’articolo 10 del RGPD (
40
) depone a favore dell’applicazione di tale disposizione ai dati personali che attestano che sospetti sulla commissione di un reato hanno dato luogo a misure di indagine, adottate dall’autorità competente nei confronti dell’interessato (
41
). Anche se l’indagine non porta ad una condanna, il fatto che tali dati figurino nel fascicolo personale può avere conseguenze negative in seguito.
98.
Orbene, quando il titolare del trattamento è un’autorità pubblica, il trattamento di dati personali è in ogni caso effettuato «sotto il controllo dell’autorità pubblica» (
42
). Nel caso di specie, i dati del ricorrente nel procedimento principale sono stati trattati esclusivamente in seno alle unità del Ministero in quanto titolare del trattamento. Pertanto, non sarebbe necessario esaminare se il diritto nazionale preveda, ai sensi dell’articolo 10 del RGPD, garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.
4.
Sulla nona questione pregiudiziale
99.
Con la sua nona questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2016/680 debba essere interpretato nel senso che un’autorità pubblica, nella sua qualità di datore di lavoro, deve cancellare dal fascicolo personale dell’agente tutti i dati che siano stati raccolti e conservati tramite la sua unità organizzativa avente la qualità di autorità inquirente qualora tali dati riguardino il fatto che l’agente è stato indagato nell’ambito di un procedimento penale archiviato.
100.
Poiché dall’analisi che precede risulta che il RGPD si applica alla conservazione di dati come quelli di cui trattasi nel procedimento principale e che l’applicazione della direttiva 2016/680 è esclusa, non occorre rispondere alla nona questione pregiudiziale.
5.
Sulla decima questione pregiudiziale
101.
Con la sua decima questione il giudice del rinvio si domanda, in sostanza, se l’articolo 1 della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che tale direttiva osta a che un’autorità pubblica, di cui un’unità organizzativa esegue atti di indagine nei confronti di un agente di un’altra unità, rifiuti, nella sua qualità di datore di lavoro, di promuoverlo per il solo motivo che questi è stato indagato nell’ambito di un’indagine penale archiviata.
102.
Anzitutto, per quanto riguarda le premesse di fatto sulle quali si fonda tale questione, il governo bulgaro ha indicato in udienza, in risposta ai quesiti posti dalla Corte, che, nel corso del periodo successivo all’indagine penale, il ricorrente nel procedimento principale, contrariamente a quanto da lui affermato, sarebbe stato promosso a funzioni superiori. Orbene, la presunzione di rilevanza di cui beneficiano le questioni pregiudiziali non può essere ribaltata dalla semplice circostanza che una delle parti nel procedimento principale contesti taluni fatti di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza e dai quali dipende la definizione dell’oggetto della controversia (
43
).
103.
Ricordo poi che la direttiva 2000/78 elenca in modo esaustivo, al suo articolo 1, i motivi di discriminazione da essa vietati, vale a dire la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali (
44
). Orbene, la circostanza di essere stato indagato nell’ambito di un procedimento penale archiviato non rientra in nessuno di tali motivi. Il diniego dell’avanzamento di carriera fondato su questa sola circostanza non rientra quindi nell’ambito di applicazione di tale direttiva.
104.
In tali circostanze, il fatto che i dati relativi alla qualità di indagato siano stati raccolti da un’unità organizzativa del datore di lavoro diversa da quella alla quale l’agente era assegnato è irrilevante.
105.
La direttiva 2000/78 non si applica neppure al diniego di promozione in ragione della qualità di indagato
in quanto agente di polizia
. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che una discriminazione fondata sul rapporto di lavoro in quanto tale, in particolare sull’appartenenza a una categoria socioprofessionale o sul luogo di lavoro, non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva (
45
).
106.
Pertanto, propongo di rispondere alla decima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 1 della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che tale direttiva non si applica al diniego di avanzamento di carriera di un agente per il solo motivo che quest’ultimo è stato indagato nell’ambito di un procedimento penale archiviato.
V.
Conclusione
107.
Tutto ciò considerato, propongo alla Corte di rispondere nei seguenti termini alle questioni pregiudiziali proposte dal Sofiyski rayonen sad (Tribunale distrettuale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]):
1)
L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio,
devono essere interpretati nel senso che:
tale regolamento si applica alla conservazione, da parte di un’autorità pubblica, di dati nel fascicolo personale di uno dei suoi agenti relativi alla sua qualità di indagato nell’ambito di un procedimento penale, qualora i dati siano stati raccolti da un’unità organizzativa di tale autorità pubblica nell’esercizio delle sue funzioni di autorità competente, ai sensi di tale direttiva, solo se la conservazione persegue finalità diverse da quelle enunciate all’articolo 1, paragrafo 1, di quest’ultima.
2)
L’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento 2016/679, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e con l’articolo 6, paragrafo 3, dello stesso,
deve essere interpretato nel senso che:
la conservazione, nel fascicolo personale di un agente di polizia, di dati personali relativi a un procedimento penale in cui tale agente è stato oggetto di misure investigative in quanto indagato e che è stato archiviato non può essere considerata lecita, ai fini dell’adempimento di un obbligo giuridico al quale l’autorità pubblica, che è il suo datore di lavoro, è soggetta sulla base del diritto nazionale quale titolare del trattamento, per il solo fatto della natura dei compiti che tale agente deve svolgere.
3)
L’articolo 1 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro,
deve essere interpretato nel senso che:
tale direttiva non si applica al diniego di avanzamento di carriera di un agente per il solo motivo che quest’ultimo è stato indagato nell’ambito di un procedimento penale archiviato.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(
2
) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (
GU 2016, L 119, pag. 1
).
(
3
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI (
GU 2016, L 119, pag. 89
).
(
4
) Direttiva del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (
GU 2000, L 303, pag. 16
).
(
5
) DV n. 53, del 27 giugno 2014.
(
6
) DV n. 78, del 19 settembre 2014, modificata e integrata nel DV n. 27, del 14 aprile 2015, modificata e integrata nel DV n. 53, del 25 giugno 2021.
(
7
) V., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (
C-130/24
,
EU:C:2025:340
, punto
42
).
(
8
) Sebbene l’indagine penale si sia svolta nel 2016, ossia prima dell’entrata in vigore del RGPD e della direttiva 2016/680, il ricorrente nel procedimento principale chiede la cancellazione dei suoi dati che, ad oggi, sono ancora conservati dal Ministero. In tali circostanze, non ho dubbi sul fatto che il RGPD e la direttiva 2016/680 siano applicabili
ratione temporis
al procedimento principale.
(
9
) V., in tal senso, sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati su un telefono cellulare) (
C‑548/21
,
EU:C:2024:830
, punto
53
).
(
10
) Le questioni prima, seconda, quarta, quinta, settima e nona.
(
11
) La terza, la sesta e l’ottava questione.
(
12
) Sulla riformulazione delle questioni, v. sentenza del 3 giugno 2025, Kinsa (
C‑460/23
,
EU:C:2025:392
, punto
34
e giurisprudenza citata).
(
13
) L’articolo 52 della Carta, anch’esso oggetto di tale questione, disciplina le limitazioni ai diritti fondamentali e, a mio avviso, non è pertinente nel contesto della delimitazione degli ambiti di applicazione del RGPD e della direttiva 2016/680.
(
14
) L’interpretazione di tali nozioni effettuata nell’ambito del RGPD dovrebbe quindi applicarsi per analogia a tale direttiva; v., sulla nozione di «trattamento», sentenza del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati su un telefono cellulare) (
C‑548/21
,
EU:C:2024:830
, punto
71
).
(
15
) V., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre dicembre 2022, Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalità del trattamento di dati personali – Indagine penale) (
C‑180/21
,
EU:C:2022:967
, punto
73
).
(
16
) V. articolo 29, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA]. Sulla designazione del titolare del trattamento da parte del diritto nazionale, v. sentenza dell’11 gennaio 2024, État belge (Dati trattati da una Gazzetta ufficiale) (
C‑231/22
,
EU:C:2024:7
, punti
29
e
30
).
(
17
) Articolo 2, paragrafo 1, del RGPD.
(
18
) V., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] (
C-740/22
,
EU:C:2024:216
, punti
37
e
38
).
(
19
) Secondo le informazioni presentate dal governo bulgaro, in forza dell’articolo 147, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA] e degli articoli 3 e 6 della circolare sui fascicoli personali, questi ultimi sono numerati in ordine crescente e specificamente repertoriati, e i dati personali sono ivi conservati e ripartiti in sezioni predefinite.
(
20
) V., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2022, Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalità del trattamento di dati personali – Indagine penale) (
C‑180/21
,
EU:C:2022:967
, punto
74
).
(
21
) Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del RGPD e articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2016/680.
(
22
) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet (Finalità del trattamento di dati personali – Indagine penale) (
C‑180/21
,
EU:C:2022:406
, paragrafi
37
,
38
,
70
e
71
).
(
23
) A meno che non si tratti di un’attività che non rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, vale a dire che ha lo scopo di preservare la sicurezza nazionale o che può essere classificata nella stessa categoria, il che non sembra verificarsi nel caso di specie; v. sentenza del 22 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Punti di penalità) (
C‑439/19
,
EU:C:2021:504
, punti da
66
a
68
).
(
24
) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Bordona nella causa [OSCURATO:PERSONA] generalinė prokuratūra (
C-162/22
,
EU:C:2023:266
, paragrafi
83
e
84
).
(
25
) V., più precisamente, paragrafo 72 delle presenti conclusioni.
(
26
) Ciò non osta a che la Corte prenda in considerazione tali disposizioni nella riformulazione delle questioni; v. sentenza del 13 marzo 2025, Alsen (
C‑137/23
,
EU:C:2025:179
, punto
46
e giurisprudenza citata).
(
27
) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocata generale Medina nella causa Agentsia po vpisvaniyata (
C‑200/23
,
EU:C:2024:445
, paragrafi
62
e
63
).
(
28
) Articolo 5, paragrafo 2, e articolo 6, paragrafo 4, della circolare sui fascicoli personali.
(
29
) Sulla messa a profitto di tali indicazioni, v. sentenza del 13 luglio 2023, Ferrovienord (
C‑363/21 e C‑364/21
,
EU:C:2023:563
, punto
58
e giurisprudenza citata).
(
30
) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe dans l’affaire SCHUFA Holding e a. (Scoring) (
C‑634/21
,
EU:C:2023:220
, paragrafo
69
).
(
31
) V., inter alia, sentenza del 24 febbraio 2022, Valsts ieņēmumu dienests (Trattamento di dati personali a fini fiscali) (
C‑175/20
,
EU:C:2022:124
, punti da
54
a
56
).
(
32
) V., in tal senso, sentenza del 1o agosto 2022, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (
C‑184/20
,
EU:C:2022:601
, punti
69
e
70
).
(
33
) V., sulla qualità di legge ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), Corte EDU, 25 marzo 1983, Silver e a. c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:1983:0325JUD000594772, § 26 e §§ da 86 a 88.
(
34
) V., in particolare, sentenza del 2 febbraio 2021, Consob (
C‑481/19
,
EU:C:2021:84
, punto
37
).
(
35
) Per una panoramica di tale giurisprudenza, v. Corte EDU (Grande Sezione), 11 giugno 2024, Nealon e Hallam c. [OSCURATO:PERSONA], CE:ECHR:2024:0611JUD003248319, §§ da 102 a 109 e da 122 a 125, nonché, più specificamente, in materia di funzione pubblica, Corte EDU, 16 febbraio 2017, Yildiz c. Turchia, CE:ECHR:2017:0124DEC006518210, §§ da 30 a 34. In tale causa, un agente di polizia sosteneva che un procedimento di valutazione negativo implicava la presunzione che egli fosse colpevole di un reato mentre era stato assolto. La Corte EDU ha tuttavia concluso per l’inapplicabilità dell’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU, in quanto il ricorrente non aveva dimostrato che il trattamento di cui era stato oggetto avesse creato un nesso tra il procedimento penale e il successivo procedimento amministrativo.
(
36
) [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento, nelle sue osservazioni scritte, all’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del RGPD, riguardante il trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Se si tratta effettivamente di un motivo di liceità che può applicarsi a un’autorità pubblica, esso è parimenti soggetto ai requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento. Pertanto, si porrebbe comunque la questione dell’esistenza di un obiettivo di interesse pubblico.
(
37
) Ricordo che, in forza del principio della minimizzazione dei dati, sancito all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del RGPD, i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Secondo il considerando 39 del RGPD, tale principio impone di assicurare che il periodo di conservazione dei dati personali sia limitato al
minimo necessario
.
(
38
) V. sentenza del 24 settembre 2019, GC e a. (Deindicizzazione di dati sensibili) (
C‑136/17
,
EU:C:2019:773
, punto
72
).
(
39
) Il governo bulgaro ha spiegato in udienza che la qualità di indagato non comporta uno status giuridico particolare nel diritto bulgaro. Orbene, la Corte ha già dichiarato che la nozione di «reato» deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme [sentenza del 22 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Punti di penalità) (
C‑439/19
,
EU:C:2021:504
, punti da
80
a
85
)], il che dovrebbe valere, a mio avviso, per tutti gli elementi dell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del RGPD.
(
40
) Ossia, garantire una maggiore protezione per quanto riguarda i trattamenti che, per la particolare sensibilità dei dati, possono costituire un’ingerenza particolarmente grave nella vita privata o professionale dell’interessato; v. sentenza del 22 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Punti di penalità) (
C‑439/19
,
EU:C:2021:504
, punti
74
e
75
).
(
41
) Tale posizione è condivisa da Bäcker, M., «Art. 10», in Wolff, H.A., Brink, S., e von Ungern-Sternberg, A.,
BeckOK Datenschutzrecht
, 51
e
éd., C.H. Beck, 2024, punto 3; v. anche Georgieva, L., «Article 10», in Kuner, C., Bygrave, L.A., e Docksey, C.,
The EU [OSCURATO:PERSONA] (GDPR)
.
A [OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2020, pag. 389.
(
42
) V., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Punti di penalità) (
C‑439/19
,
EU:C:2021:504
, punto
101
).
(
43
) Sentenza del 5 dicembre 2006, Cipolla e a. (
C‑94/04 e C‑202/04
,
EU:C:2006:758
, punto
26
).
(
44
) V., in tal senso, sentenze del 17 luglio 2008, Coleman (
C‑303/06
,
EU:C:2008:415
, punti
38
e
46
); del 7 luglio 2011, Agafiţei e a. (
C‑310/10
,
EU:C:2011:467
, punto
34
), e del 20 ottobre 2022, Curtea de [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑301/21
,
EU:C:2022:811
, punti
64
e
69
e giurisprudenza citata).
(
45
) Sentenze del 7 luglio 2011, Agafiţei e a. (
C‑310/10
,
EU:C:2011:467
, punti da
31
a
33
); del 9 marzo 2017, Milkova (
C‑406/15
,
EU:C:2017:198
, punto
44
), e del 17 ottobre 2024, Zetschek (
C‑349/23
,
EU:C:2024:889
, punto
25
e giurisprudenza citata).