CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 40724/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03E4R3L) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del primo giudice per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73 d.P.R. 309/90. La difesa deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione offerta dal giudice con riferimento all'affermata responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. La sentenza di appello è sostenuta da conferente apparato argomentativo, del tutto congruo sul piano logico e coerente rispetto alle risultanze illustrate in motivazione. Il ricorso difensivo si appalesa del tutto generico, non confrontandosi con le ragioni indicate in sentenza, del tutto idonee a rendere conto dell'affermazione di responsabilità a carico dell'imputato. E' d'uopo rilevare come i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), debbano indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 Il Consigliere estensor