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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00277/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna conferrn Iva la pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Ravenna, con la qi.a e [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dei reati in rubrica e condannato al a pena di due anni, tre mesi di reclusione e 700 euro di multa, oltre che di cinquc mesi di arresto e 2.500 euro di ammenda.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione.

La Corte di merito avrebbe negato la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con argomento viziato, e senza tener conto della bonifica dei luoghi, eseguita dal Fabbri pochi giorni dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e non in ottemperanza ad un ordine dell'Autorità. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Con riguardo alla causa di esclusione della punibilità per partholare tenuità del fatto, questa è stata esclusa dalla Corte di appello con arco -nerii:o del tutto logico e congruo, ossia evidenziando che l'imputato aveva commesso due contravvenzioni e due delitti, oltre ad essere stato già condannato in via definitiva per numerosi e gravi delitti, nonché, ancora, per contravverzior i.

Dal che, una reiterazione di condotte illecite incompatibile con l'applicaz ore della norma, e l'evidenza di un comportamento abituale.

5. In ordine, poi, alla bonifica dei luoghi, esaminata quanto al :4-ofile soggettivo dei reati, la sentenza ha sottolineato che questa era stata esegJta dal Fabbri all'esito dell'accertamento dei reati commessi ed in ottennDeram'a ad ordini dell'autorità giudiziaria ed amministrativa; argomento di mer to ct- 2 non può esser sindacato in questa sede.

6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat) che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propi)sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della :ausa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima cprisegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedim€ n:o r:)riché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle E m T ende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga rierr:c delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in 'avo -€. della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 3 dicemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna conferrn Iva la pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Ravenna, con la qi.a e [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dei reati in rubrica e condannato al a pena di due anni, tre mesi di reclusione e 700 euro di multa, oltre che di cinquc mesi di arresto e 2.500 euro di ammenda. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di merito avrebbe negato la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con argomento viziato, e senza tener conto della bonifica dei luoghi, eseguita dal Fabbri pochi giorni dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e non in ottemperanza ad un ordine dell'Autorità. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo alla causa di esclusione della punibilità per partholare tenuità del fatto, questa è stata esclusa dalla Corte di appello con arco -nerii:o del tutto logico e congruo, ossia evidenziando che l'imputato aveva commesso due contravvenzioni e due delitti, oltre ad essere stato già condannato in via definitiva per numerosi e gravi delitti, nonché, ancora, per contravverzior i. Dal che, una reiterazione di condotte illecite incompatibile con l'applicaz ore della norma, e l'evidenza di un comportamento abituale. 5. In ordine, poi, alla bonifica dei luoghi, esaminata quanto al :4-ofile soggettivo dei reati, la sentenza ha sottolineato che questa era stata esegJta dal Fabbri all'esito dell'accertamento dei reati commessi ed in ottennDeram'a ad ordini dell'autorità giudiziaria ed amministrativa; argomento di mer to ct- 2 non può esser sindacato in questa sede. 6. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat) che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propi)sto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della :ausa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima cprisegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedim€ n:o r:)riché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle E m T ende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga rierr:c delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in 'avo -€. della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 3 dicemb
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