Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:298
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑439/06
Procedura di gestione dell’energia
citiworks AG
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA])
«Mercato interno dell’energia elettrica — Direttiva 2003/54/CE — Art. 20, n. 1 — Libero accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica»
Massime della sentenza
1.
Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti
(Art. 234 CE)
2.
Ravvicinamento delle legislazioni — Misure destinate all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno dell’elettricità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/54, artt. 2, punto 5, e 20, n. 1)
3.
Ravvicinamento delle legislazioni — Misure destinate all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno dell’elettricità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/54, art. 20, n. 1)
1.
Non è ipotetica, è pertinente e, pertanto, ricevibile la questione pregiudiziale con cui il giudice del rinvio si chiede,
nell’ambito di una controversia relativa alla contestazione, da parte di un fornitore di energia elettrica, della deroga concessa,
in forza di una disposizione di diritto nazionale, a taluni gestori di sistemi di approvvigionamento energetico all’obbligo
di concedere il libero accesso al loro sistema, se le disposizioni di una direttiva ostino a detto regime derogatorio che
concede la deroga senza che si tenga conto delle capacità tecniche di tali reti.
(v. punti 33, 35‑36)
2.
Il principio del libero accesso, che costituisce una delle misure essenziali che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad attuare per
completare il mercato interno dell’elettricità, si applica, ai sensi dell’art. 20, n. 1, della direttiva 2003/54, relativa
a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, ai sistemi di trasmissione e di distribuzione dell’elettricità.
Ricade nella sfera di applicazione di tale disposizione e va pertanto considerato un sistema di distribuzione di elettricità
ai sensi dell’art. 2, punto 5, della direttiva 2003/54 un sistema, ubicato in una zona operativa che costituisce un’area geografica
unitaria e utilizzato principalmente per provvedere al trasporto di energia all’interno di una impresa e verso imprese collegate,
il quale trasporti, ai fini della consegna ai clienti, energia elettrica che non sia ad altissima tensione o ad alta tensione,
a prescindere dalla quantità di energia trasportata su tale sistema e dal fatto che la gestione di detto sistema configuri
solo un’attività accessoria rispetto all’attività principale di gestione dell’impresa.
(v. punti 44‑48, 54)
3.
L’art. 20, n. 1, della direttiva 2003/54, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, va interpretato
nel senso che osta alla normativa nazionale che dispensi taluni gestori di sistemi di approvvigionamento energetico dall’obbligo
di concedere ai terzi il libero accesso a tali sistemi, argomentando che essi sono ubicati in una zona operativa che costituisce
un’area geografica unitaria e che sono utilizzati principalmente per provvedere al trasporto di energia all’interno di una
determinata impresa e verso imprese collegate.
Infatti, se è pur vero che tale disposizione lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’onere di adottare le misure necessarie per l’attuazione
di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione o di distribuzione e, di conseguenza, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono
competenti, conformemente all’art. 249 CE, quanto alla forma e ai mezzi da adoperare per conseguire tale attuazione, cionondimeno,
in considerazione dell’importanza del principio del libero accesso ai sistemi di trasmissione o di distribuzione, tale margine
di discrezionalità non li autorizza a eludere detto principio, fatte salve le ipotesi in cui la direttiva prevede eccezioni
o deroghe.
Ciò non si verifica nel caso di una normativa nazionale che non sia ricompresa nella sfera di applicazione di nessuna delle
eccezioni o deroghe a detto principio previste dalla direttiva, sia che si tratti
– in primo luogo, di quella stabilita dal suo art. 20, n. 2, il quale, per consentire ad un gestore del sistema di rifiutare
l’accesso al suo sistema ove manchi della necessaria capacità, impone una motivazione ed una giustificazione da valutarsi
caso per caso e non autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri a prevedere deroghe generali in mancanza di una valutazione concreta di tale
incapacità, ovvero
– in secondo luogo, della deroga prevista all’art. 3, n. 8, della direttiva atteso che, da un lato, la deroga prevista dalla
normativa di cui trattasi non si giustifica con il rischio che si impedirebbe ai gestori di sistemi di adempiere i propri
obblighi di pubblico servizio a causa del libero accesso e che, d’altro lato, tale deroga si giustifica esclusivamente per
la configurazione geografica o giuridica della zona in cui tali sistemi sono gestiti, ovvero
– infine, dell’applicazione dell’art. 26, n. 1, della direttiva, che prevede deroghe all’art. 20 della medesima, giustificate
da seri problemi posti dalla gestione di piccoli sistemi isolati, in quanto il necessario accordo della [OSCURATO:PERSONA], che si
manifesta in una decisione pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, non sia stato né chiesto né ottenuto dallo Stato membro della normativa di cui è causa.
(v. punti 55, 57‑58, 60‑65 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
22 maggio 2008 (
*
)
«Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2003/54/CE – Art. 20, n. 1 – Libero accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica»
Nel procedimento C‑439/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Germania), con decisione 17 ottobre 2006, pervenuta in cancelleria il 24 ottobre 2006, nella controversia in materia
di gestione dell’energia
citiworks AG
con l’intervento di:
[OSCURATO:PERSONA] für Wirtschaft und Arbeit als [OSCURATO:PERSONA]
,
[OSCURATO:PERSONA]/Halle GmbH,
Bundesnetzagentur
,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J.N. [OSCURATO:PERSONA], J. Klučka, dalla sig.ra P. Lindh (relatore)
e dal sig. A. Arabadjiev, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. J. Swedenborg, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 settembre 2007,
considerate le osservazioni presentate:
– per la citiworks AG, dall’avv. C. Haellmigk, Rechtsanwalt;
– per il [OSCURATO:PERSONA] für Wirtschaft und Arbeit als [OSCURATO:PERSONA], dal sig. R. Huber, in qualità
di agente;
– per la [OSCURATO:PERSONA]/Halle GmbH, dagli avv.ti R. Wagner e J. Kloos, Rechtsanwälte;
– per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e J. Möller, in qualità di agenti;
– per il governo polacco, dalla sig.ra E. Ośniecka‑Tamecka, in qualità di agente;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra V. Jackson, in qualità di agente, assistita dal sig. A. Henshaw, barrister;
– per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal sig. B. Schima, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 dicembre 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 20, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga
la direttiva 96/92/CE (GU L 176, pag. 37).
2
La domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto il ricorso proposto dalla citiworks AG (in
prosieguo: la «citiworks») avverso la decisione con cui il [OSCURATO:PERSONA] für Wirtschaft und Arbeit als [OSCURATO:PERSONA]
(Ministero dell’Economia e del Lavoro del [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di autorità di regolamentazione competente a livello
del [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«autorità di regolamentazione»), ha qualificato come «sistema di approvvigionamento privato» ai
sensi dell’art. 110, n. 1, punto 1, della legge 7 luglio 2005 relativa all’approvvigionamento di energia elettrica e di gas,
detta «legge sulla gestione razionale dell’energia» [Gesetz über die [OSCURATO:PERSONA] (Energiewirtschaftsgesetz),
BGBl. 2005 I, pag. 1970; in prosieguo: l’«EnWG»], il sistema di approvvigionamento energetico gestito dalla [OSCURATO:PERSONA]/Halle
GmbH (in prosieguo: la «FLH»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3
A termini dell’art. 1 della direttiva n. 2003/54:
«La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia
elettrica. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso al mercato,
i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi».
4
Il quarto, il quinto, il sesto, il settimo ed il ventiseiesimo ‘considerando’ della direttiva 2003/54 recitano quanto segue:
«(4) La libera circolazione delle merci, la libera fornitura dei servizi e la libertà di stabilimento, assicurate ai cittadini
europei dal trattato, possono tuttavia essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore
la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti.
(5) Gli ostacoli principali al conseguimento di un mercato interno pienamente operativo e competitivo sono connessi tra l’altro
alle questioni di accesso alla rete, alle questioni di tariffazione e ai differenti gradi di apertura del mercato tra i vari
[OSCURATO:PERSONA] membri.
(6) Perché la concorrenza funzioni occorre che l’accesso alla rete sia fornito senza discriminazioni, in modo trasparente e a
prezzi ragionevoli.
(7) Per completare il mercato interno dell’energia elettrica, è di fondamentale importanza che l’accesso alla rete dei gestori
dei sistemi di trasmissione o di distribuzione sia non discriminatorio. Un gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione
può comprendere una o più imprese.
(...)
(26) Il rispetto degli obblighi relativi al servizio pubblico è un elemento fondamentale della presente direttiva ed è importante
che in essa siano definiti standard minimi comuni, rispettati da tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, che tengano conto degli obiettivi
della protezione comune, della sicurezza degli approvvigionamenti, della tutela dell’ambiente e di livelli equivalenti di
concorrenza in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. È importante che gli obblighi relativi al servizio pubblico possano essere interpretati
su base nazionale, tenendo conto di circostanze nazionali e fatto salvo il rispetto della legislazione comunitaria».
5
L’art. 2 della direttiva 2003/54, rubricato «Definizioni», così recita:
«Ai fini della presente direttiva, si intende per:
(…)
3) “trasmissione”: il trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini
della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma non comprendente la fornitura;
4) “gestore del sistema di trasmissione”: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione
e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni
con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione
di energia elettrica;
5) “distribuzione”: il trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne
ai clienti, ma non comprendente la fornitura;
6) “gestore del sistema di distribuzione”: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione
e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e, se del caso, delle relative interconnessioni
con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione
di energia elettrica;
7) “clienti”: i clienti grossisti e finali di energia elettrica;
8) “clienti grossisti”: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all’interno
o all’esterno del sistema in cui è stabilita;
9) “clienti finali”: i clienti che acquistano energia elettrica per uso proprio;
(...)
19) “fornitura”: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti;
(...)
26) “piccolo sistema isolato”: ogni sistema con un consumo inferiore a 3000 GWh nel 1996, ove meno del 5% del suo consumo annuo
è ottenuto dall’interconnessione con altri sistemi;
27) “microsistema isolato”: ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nell’anno 1996, ove non esista alcun collegamento
con altri sistemi;
(…)».
6
L’art. 3, n. 8, della direttiva 2003/54, rubricato «Obblighi relativi al servizio pubblico e tutela dei consumatori», prevede
quanto segue:
«8. [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di non applicare le disposizioni degli articoli 6, 7, 20 e 22 nella misura in cui la loro
applicazione osti all’adempimento, in diritto o in fatto, degli obblighi che incombono alle imprese elettriche nell’interesse
economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere agli interessi
della Comunità. Gli interessi della Comunità comprendono, tra l’altro, la concorrenza nei confronti dei clienti idonei ai
sensi della presente direttiva e dell’articolo 86 del trattato».
7
L’art. 20 della detta direttiva, rubricato «Accesso dei terzi», così recita:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione
basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra
gli utenti del sistema. [OSCURATO:PERSONA] membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della
loro entrata in vigore conformemente all’articolo 23 e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state
approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore
2. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l’accesso ove manchi della necessaria capacità. Il
rifiuto deve essere debitamente motivato, con particolare riguardo all’articolo 3. Ove opportuno, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono
affinché, nel caso venga rifiutato l’accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate
informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a
pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell’informazione».
8
L’art. 26 della direttiva medesima, rubricato «Deroghe», così prevede:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri che, dopo l’entrata in applicazione della presente direttiva, possono dimostrare l’esistenza di seri problemi
per la gestione dei loro piccoli sistemi isolati, possono richiedere deroghe alle pertinenti disposizioni dei capitoli IV,
V, VI e VII, (...), per quanto riguarda il rinnovamento, il potenziamento e l’espansione della capacità esistente, che possono
essere loro concesse dalla [OSCURATO:PERSONA]. Prima di prendere una decisione, quest’ultima informa gli [OSCURATO:PERSONA] membri delle richieste
pervenute, tenendo conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. (...)
(...)».
La normativa nazionale
9
L’EnWG è stato adottato per trasporre la direttiva 2003/54.
10
L’art. 3, punti 16 e 17, di tale legge definisce i sistemi di approvvigionamento energetico come «sistemi di approvvigionamento
di energia elettrica e gas che passano per uno o più piani di tensione o livelli di pressione» e i sistemi di approvvigionamento
energetico destinati all’approvvigionamento generale come «sistemi di approvvigionamento che sono destinati alla distribuzione
di energia ai terzi e che, per le loro dimensioni, non sono a priori destinati esclusivamente all’approvvigionamento di consumatori
finali determinati o identificabili al momento della costruzione del sistema, ma che, in linea di principio, possono approvvigionare
tutti i consumatori finali».
11
L’art. 3, punto 18, della stessa legge definisce l’impresa che gestisce sistemi di approvvigionamento energetico come ogni
persona fisica o giuridica che gestisca un sistema di approvvigionamento energetico.
12
La parte 3 dell’EnWG comprende, in particolare, gli artt. 20 e 21. Detto art. 20, al n. 1, prima frase, prevede che i gestori
di sistemi di approvvigionamento energetico «devono garantire a chiunque l’accesso al sistema sulla base di criteri oggettivi
e senza discriminazioni; essi sono altresì tenuti a pubblicare su internet le condizioni di accesso al sistema, compresi i
contratti tipo e le tariffe».
13
L’art. 21, n. 1, dell’EnWG, così recita:
«Le condizioni e le tariffe per l’accesso al sistema devono essere ragionevoli, non discriminatorie, trasparenti e non meno
favorevoli rispetto a quelle che, effettivamente o a fini di calcolo, i gestori di reti di approvvigionamento energetico applicano
e impongono in situazioni analoghe a fronte di prestazioni rese all’interno della loro impresa o fornite ad imprese collegate
o associate».
14
L’art. 110, n. l, dell’EnWG disciplina i requisiti per conseguire lo status di sistema di approvvigionamento privato ed enuncia
le conseguenze giuridiche di tale status come segue:
«Le parti 2 e 3, nonché gli artt. 4, 52 e 92 della presente legge non si applicano alla gestione di sistemi di approvvigionamento
energetico
1. ubicati in una zona operativa che costituisce un’area geografica unitaria e utilizzati principalmente per provvedere al trasporto
di energia all’interno di una determinata impresa o verso imprese collegate ai sensi dell’art. 3, punto 38, della presente
legge;
2. ubicati in un’area privata che costituisce un’area geografica unitaria e utilizzati dal gestore di rete o da un suo mandatario
per l’approvvigionamento di energia di consumatori finali definibili da un comune obiettivo preminente a carattere commerciale,
a) che va oltre un mero rapporto di locazione e di affitto e
b) per il cui perseguimento costituirebbe un inammissibile aggravio l’applicazione delle disposizioni menzionate nella parte
introduttiva del presente paragrafo,
o
3. ubicati in un’area geografica strettamente unitaria e utilizzati principalmente a fini di auto-approvvigionamento,
purché il sistema di approvvigionamento energetico non sia destinato all’approvvigionamento generale di energia ai sensi dell’art. 3,
punto 17, della presente legge e il gestore della rete delimitata o un suo mandatario disponga delle risorse umane, tecniche
ed economiche per assicurare il funzionamento a lungo termine del sistema in conformità delle disposizioni della presente
legge».
Causa principale e questione pregiudiziale
15
La citiworks è una società di diritto tedesco che esercita un’attività di approvvigionamento di energia. Dall’inizio dell’anno
2004, essa fornisce elettricità all’antenna della DFS [OSCURATO:PERSONA] GmbH, situata nell’area dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]/Halle.
Quest’ultima società appartiene al 100% allo Stato federale ed è incaricata del controllo del traffico aereo in Germania.
16
La FLH è la società che gestisce l’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]/Halle. In tale contesto, essa gestisce un sistema di approvvigionamento
di energia mediante il quale provvede al proprio fabbisogno di energia elettrica e a quello di altre 93 imprese stabilite
nell’area dell’aeroporto (in prosieguo: il «sistema oggetto della causa principale»). Nel 2004, tale sistema ha fornito un
volume complessivo di energia elettrica pari, approssimativamente, a 22 200 MWh, di cui l’85,4% era stato consumato dalla
stessa FLH.
17
La FLH ha chiesto che il sistema oggetto della causa principale sia riconosciuto quale sistema di approvvigionamento privato
ai sensi dell’art. 110 dell’EnWG. Nel contesto dell’istruzione di tale domanda, l’autorità di regolamentazione, in data 20
gennaio 2006, ha invitato la citiworks ad intervenire nel procedimento.
18
Con decisione del 12 luglio 2006, l’autorità di regolamentazione ha accolto la domanda della FLH. La citiworks ha proposto
ricorso avverso tale decisione dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA].
19
Dinanzi a tale giudice, la citiworks ha dedotto che l’art. 110 dell’EnWG è incompatibile con l’art. 20 della direttiva 2003/54.
20
Pertanto, l’[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se l’art. 110, n. 1, punto 1, dell’[EnWG] sia compatibile con l’art. 20, n. 1, della direttiva (...) 2003/54 (...) nei limiti
in cui, in base alle condizioni stabilite all’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG, una cosiddetta “rete operativa” è esclusa
dall’applicazione delle disposizioni generali sull’accesso al sistema (artt. 20‑28a dell’EnWG), anche nell’ipotesi in cui
il libero accesso al detto sistema non comporti alcun inammissibile aggravio».
Sulla questione pregiudiziale
21
In via preliminare, occorre ricordare che, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, non spetta alla Corte pronunciarsi sulla
compatibilità di norme del diritto interno con il diritto comunitario. Essa è tuttavia competente a fornire al giudice a quo
tutti gli elementi di interpretazione, che rientrano nel diritto comunitario, atti a consentirgli di valutare tale compatibilità
per pronunciarsi nella causa per la quale è stato adito (v., in particolare, sentenze 21 settembre 2000, causa C‑124/99, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7293, punto 17; 8 giugno 2006, causa C‑60/05, WWF Italia e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5083, punto 18, e 24 gennaio 2008,
causa C‑257/06, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑189, punto 11).
22
Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 20, n. 1, della direttiva 2003/54 vada interpretato
nel senso che osta ad una disposizione quale l’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG, che dispensa taluni gestori di sistemi
di approvvigionamento energetico dall’obbligo di concedere ai terzi il libero accesso a tali sistemi argomentando che essi
sono ubicati in una zona operativa che costituisce un’area geografica unitaria e che sono principalmente utilizzati per provvedere
al trasporto di energia all’interno di una determinata impresa e verso imprese collegate senza che risulti accertato che il
libero accesso dei terzi a tali sistemi comporterebbe inammissibili aggravi.
Osservazioni presentate alla Corte
23
La citiworks ritiene che l’art. 20, n. 1, della direttiva 2003/54 sia in contrasto con l’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG.
Infatti, uno dei principali obiettivi di tale direttiva sarebbe quello di garantire ai fornitori di energia il diritto di
accedere liberamente ai sistemi di approvvigionamento energetico in modo da consentire ai clienti la libera scelta dei fornitori.
24
La disposizione nazionale che deroga al principio del libero accesso dei terzi ai sistemi di approvvigionamento energetico
sarebbe in contrasto con tale obiettivo. Nessuna disposizione della direttiva 2003/54 consentirebbe agli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire
liberamente in quali situazioni essi possano derogare a tale principio.
25
La citiworks fa valere, inoltre, che l’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG opera automaticamente quando sono soddisfatti i
requisiti che esso prevede.
26
In limine, la FLH sostiene l’irricevibilità della questione proposta in quanto essa avrebbe carattere ipotetico. Nella detta
questione, infatti, ci si riferirebbe ad una formulazione dell’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG che non corrisponde alla
realtà, atteso che tale disposizione non si riferisce al concetto di «inammissibile aggravio». Inoltre, tale questione non
sarebbe rilevante ai fini della soluzione della controversia principale.
27
Nel merito, la FLH, l’autorità di regolamentazione, nonché i governi tedesco e del [OSCURATO:PERSONA] ritengono che il sistema oggetto
della causa principale non costituisca né un sistema di trasmissione né un sistema di distribuzione e che, pertanto, non ricada
nella sfera di applicazione della direttiva 2003/54. Un sistema siffatto sarebbe un sistema interno creato dalle società allo
scopo di provvedere al proprio fabbisogno di energia, che avrebbe un consumo limitato e che non inciderebbe sulla concorrenza.
L’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG costituirebbe la semplice espressione del potere discrezionale di cui godeva il legislatore
tedesco allorché ha recepito la direttiva 2003/54. A ciò si aggiunge che la fornitura di elettricità sarebbe accessoria rispetto
all’attività principale della FLH, che consiste nella gestione di un aeroporto.
28
Il governo tedesco sostiene che il sistema oggetto della causa principale costituisce un «impianto gestito dal cliente» che
distribuisce energia all’interno di un impianto chiuso. L’impresa che lo gestisce non sarebbe assoggettata agli obblighi imposti
dalla direttiva 2003/54 ai gestori di sistemi di distribuzione.
29
Il governo polacco ritiene che l’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG sia incompatibile con la direttiva 2003/54. Sussisterebbe,
in tale direttiva, un sistema di deroghe connesse a circostanze particolari, che esclude deroghe aventi carattere generale.
30
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’art. 20, n. 1, della direttiva 2003/54 osta all’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG. Infatti,
il sistema oggetto della causa principale costituirebbe un sistema di distribuzione ai sensi della detta direttiva e la libertà
di accesso a tale sistema dovrebbe essere pertanto garantita. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che il principio del libero accesso dei
terzi ai sistemi di approvvigionamento energetico è essenziale e che le deroghe a tale principio sono ammesse solo in situazioni
chiaramente definite. A tal fine, la dimensione del sistema rileva ai soli fini delle questioni relative alla separazione
giuridica tra gestori di sistemi di distribuzione, come emerge dall’art. 15, n. 2, della direttiva 2003/54.
Soluzione della Corte
Sulla ricevibilità
31
Secondo costante giurisprudenza, spetta al solo giudice nazionale, che è investito della controversia e che deve assumersi
la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle circostanze particolari della controversia,
sia la necessità di una decisione pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni
che esso sottopone alla Corte (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4921, punto
59, e 15 giugno 2006, causa C‑466/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5341, punto 47).
32
La Corte può respingere una questione pregiudiziale posta da un giudice nazionale solo qualora appaia manifesto che l’interpretazione
o la valutazione della validità di una norma comunitaria, richiesta dal giudice nazionale, non ha nessun rapporto con le circostanze
concrete o l’oggetto della causa principale ovvero quando il problema è di natura ipotetica (v. sentenze citate supra [OSCURATO:PERSONA],
punto 61, e [OSCURATO:PERSONA], punto 48).
33
Nella controversia oggetto della causa principale, il giudice nazionale è adito di una contestazione di un fornitore di energia
elettrica che fa valere che l’art. 20, n. 1, della direttiva 2003/54, osta ad una disposizione di diritto nazionale che dispensa
taluni gestori di sistemi di approvvigionamento energetico dall’obbligo di concedere ai terzi il libero accesso al loro sistema.
34
Secondo tale giudice, la disposizione di diritto nazionale di cui è causa prevede che la detta deroga si applichi a sistemi
di approvvigionamento energetico senza essere subordinata alla sussistenza di inammissibili aggravi, mentre tale condizione
è presente per le reti di servizio previste dall’art. 110, n. 1, punto 2, dell’EnWG.
35
Il giudice del rinvio si chiede, di conseguenza, se l’art. 20, n. 1, della direttiva 2003/54 osti a tale regime derogatorio
che dispensa dall’obbligo di concedere ai terzi il libero accesso a taluni sistemi di approvvigionamento energetico senza
che si tenga conto delle capacità tecniche di tali reti.
36
Ne consegue che la questione sollevata è pertinente, non è ipotetica e, pertanto, è ricevibile.
Nel merito
37
Al fine di risolvere la questione sollevata, occorre interpretare l’art. 20 della direttiva 2003/54 alla luce degli obiettivi
della direttiva stessa e delle sue disposizioni, al fine di verificare se il sistema oggetto della causa principale ricada
nella sfera di applicazione di tale direttiva e se detto art. 20 osti ad una disposizione come l’art. 110, n. 1, punto 1,
dell’EnWG, che dispensa dall’obbligo di concedere ai terzi il libero accesso a taluni sistemi di approvvigionamento energetico.
38
Occorre ricordare che la direttiva 2003/54 ha abrogato e sostituito la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19
dicembre 1996, 96/92/CE, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (GU 1997, L 27, pag. 20).
Dal primo e dal secondo ‘considerando’ della direttiva 2003/54 risulta che essa è stata adottata in ragione delle lacune sussistenti,
per pervenire alla creazione di un mercato interno dell’energia elettrica successivamente all’attuazione della direttiva 96/92.
L’obiettivo della direttiva 2003/54, pertanto, consiste nel miglioramento di tale mercato.
39
Secondo il quinto ‘considerando’ della direttiva 2003/54, uno dei principali ostacoli al conseguimento di un mercato interno
pienamente operativo e competitivo è connesso alle questioni di accesso alla rete, alle questioni di tariffazione e ai differenti
gradi di apertura del mercato tra i vari [OSCURATO:PERSONA] membri.
40
Il sesto e il settimo ‘considerando’ della stessa direttiva precisano che l’accesso alla rete senza discriminazioni, trasparente
e a prezzi ragionevoli è necessario per il buon funzionamento della concorrenza ed è di fondamentale importanza per completare
il mercato interno dell’energia elettrica.
41
La direttiva 96/92 prevedeva, agli artt. 16‑20, un sistema di accesso negoziato alla rete di trasmissione e di distribuzione
dell’elettricità. Il legislatore comunitario ha deciso di porre fine a tale sistema al fine di migliorare l’apertura nel mercato
interno dell’elettricità, come risulta dalla proposta di direttiva presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 13 marzo 2001 [COM(2001) 125 def.,
GU C 240 E, pag. 60].
42
Occorre ricordare, in proposito, che la Corte, nel contesto dell’interpretazione degli artt. 7, n. 5, e 16 della direttiva
96/92, ha sottolineato il carattere generale del principio di non discriminazione tra gli utenti della rete (v., in tal senso,
sentenza 7 giugno 2005, causa C‑17/03, VEMW e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4983, punti 42‑46).
43
Il quarto ‘considerando’ della direttiva 2003/54 ricorda che un mercato completamente aperto deve consentire al consumatore
la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti. Come correttamente sottolineato
dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, i due suddetti diritti sono necessariamente collegati. Infatti,
se ai clienti dev’essere consentito di scegliere liberamente i fornitori, è necessario che i fornitori abbiano il diritto
di accedere ai diversi sistemi di trasmissione e di distribuzione che trasportano l’elettricità ai clienti.
44
Alla luce delle suesposte considerazioni, il libero accesso ai terzi alla rete di trasmissione e di distribuzione costituisce
una delle misure essenziali che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad attuare per completare il mercato interno dell’elettricità.
45
Il principio del libero accesso si applica, ai sensi dell’art. 20, n. 1, della direttiva 2003/54, ai sistemi di trasmissione
e di distribuzione dell’elettricità. L’art. 2, punti 3 e 5, della stessa direttiva, contiene le definizioni delle nozioni
di «trasmissione» e di «distribuzione». La trasmissione è definita come trasporto di energia elettrica sul sistema interconnesso
ad altissima tensione o ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori. La distribuzione è il
trasporto di energia elettrica su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione per le consegne ai clienti. La
trasmissione e la distribuzione non comprendono la fornitura. La nozione di «fornitura» è definita all’art. 2, punto 19, della
direttiva 2003/54 come la vendita di energia elettrica ai clienti.
46
Da tali definizioni risulta, da una parte, che un sistema di trasmissione è un sistema interconnesso che serve ad inoltrare
corrente elettrica ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori e,
d’altra parte, che un sistema di distribuzione è un sistema che serve ad inoltrare corrente elettrica ad alta, media e bassa
tensione per la vendita a clienti grossisti o a clienti finali.
47
Secondo talune delle osservazioni presentate alla Corte, il sistema oggetto della causa principale non sarebbe né un sistema
di trasmissione né un sistema di distribuzione e non ricadrebbe, pertanto, nella sfera di applicazione della direttiva 2003/54.
Infatti, da un canto, esso costituirebbe un sistema interno privato e non inciderebbe sulla concorrenza in ragione del suo
limitato consumo e, dall’altro, la gestione di tale sistema costituirebbe solo un’attività accessoria rispetto all’attività
principale di gestione dell’aeroporto.
48
Per quanto riguarda, in primo luogo, la natura dei sistemi di trasmissione e di distribuzione ai sensi della direttiva 2003/54
e la quantità di energia elettrica trasportata da detti sistemi, occorre rilevare che solo la tensione di tale energia elettrica
costituisce il criterio distintivo tra la trasmissione e la distribuzione.
49
Infatti, ai sensi dell’art. 2, punti 3 e 5, di tale direttiva, un sistema di trasmissione riguarda l’energia elettrica ad
altissima tensione e ad alta tensione e un sistema di distribuzione garantisce il trasporto di energia elettrica ad alta,
media e bassa tensione. La direttiva 2003/54 si riferisce al consumo di elettricità esclusivamente per definire le nozioni
di «piccolo sistema isolato» e di «microsistema isolato», che giustificano la concessione di deroghe a taluni obblighi previsti
da tale direttiva. Il legislatore comunitario, pertanto, non ha inteso escludere taluni sistemi di trasmissione o di distribuzione
dalla sfera di applicazione della direttiva 2003/54 in ragione delle loro dimensioni o del loro consumo di energia elettrica.
50
Occorre sottolineare che l’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG non definisce i sistemi che ricadono nella sua sfera di applicazione
in ragione del loro consumo di energia elettrica. Tale disposizione, infatti, concerne sistemi «ubicati in una zona operativa
che costituisce un’area geografica unitaria e utilizzati principalmente per provvedere al trasporto di energia all’interno
di una determinata impresa o verso imprese collegate».
51
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la gestione e la finalità dei sistemi di trasmissione e di distribuzione, la direttiva
2003/54 precisa, per entrambi i tipi di sistemi, che l’energia elettrica è trasportata per la fornitura, senza comprendere
la fornitura stessa, e che il gestore è responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema in una
data zona, al fine di assicurare la capacità a lungo termine del sistema.
52
Peraltro, ai sensi dell’art. 13 della direttiva 2003/54, i proprietari o i responsabili dei sistemi di distribuzione designano
uno o più gestori di tali sistemi. Non risulta, né da tale disposizione, né da alcuna altra disposizione della stessa direttiva,
che solo le imprese che esercitano attività di gestione di sistemi di distribuzione a titolo principale sono obbligate a concedere
libero accesso ai sistemi.
53
Occorre sottolineare, sotto questo profilo, che l’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG non fornisce alcuna precisazione quanto
al carattere principale o accessorio, per il gestore, dell’attività di gestione del sistema di approvvigionamento di energia
elettrica, per definire i sistemi che ricadono nella sua sfera di applicazione.
54
Dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che il sistema oggetto della causa principale
fornisce energia elettrica alla FLH stessa e ad altre 93 società, tutte situate nella zona dell’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]/Halle.
Il consumo di tale sistema per il 2004 è stato di 22 200 MWh, di cui 3 800 MWh sono stati consumati da società diverse dalla
FLH. Secondo la decisione di rinvio, era previsto che la quota di consumo di tali società sarebbe arrivata a 8 000 MWh per
il 2007. Ne consegue che la FLH non gestisce un sistema di trasmissione, atteso che l’energia elettrica trasportata non è
ad altissima tensione o ad alta tensione, ma gestisce un sistema che trasporta energia elettrica a fini di forniture ai clienti
e che va analizzato nel contesto del sistema di distribuzione di elettricità ai sensi dell’art. 2, punto 5, della direttiva
2003/54.
55
L’art. 20, n. 1, di tale direttiva lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’onere di adottare le misure necessarie per l’attuazione di un
sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione o di distribuzione. Ne consegue che, conformemente all’art. 249 CE,
gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono competenti quanto alla forma e ai mezzi da adoperare per conseguire tale attuazione. In considerazione
dell’importanza del principio del libero accesso ai sistemi di trasmissione o di distribuzione, tale margine di discrezionalità
non li autorizza, tuttavia, a eludere detto principio, fatte salve le ipotesi in cui la direttiva 2003/54 prevede eccezioni
o deroghe.
56
Pertanto, solo nell’ipotesi in cui una disposizione come l’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG ricadesse nella sfera di applicazione
di tali eccezioni o deroghe, essa sarebbe compatibile con la direttiva 2003/54.
57
In primo luogo, l’art. 20, n. 2, della direttiva 2003/54 prevede che un gestore del sistema di distribuzione possa rifiutare
l’accesso al suo sistema ove manchi della necessaria capacità, con riserva che motivi e giustifichi tale rifiuto. Detta possibilità
di negare l’accesso al sistema va valutata, tuttavia, caso per caso e non autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri a prevedere deroghe siffatte
in termini generali e in mancanza di una valutazione concreta, per ogni gestore, dell’incapacità tecnica della rete di soddisfare
la richiesta di accesso proveniente da terzi.
58
In secondo luogo, l’art. 3, n. 8, della direttiva 2003/54 consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di non applicare le disposizioni di cui
al suo art. 20 nella misura in cui tale applicazione osti all’adempimento degli obblighi che incombono alle imprese elettriche
nell’interesse economico generale e nella misura in cui lo sviluppo degli scambi non venga talmente compromesso da nuocere
agli interessi della Comunità.
59
Occorre precisare che l’art. 3, nn. 2 e 3, della direttiva 2003/54 riguarda, infatti, obblighi relativi al servizio pubblico
che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono imporre alle società elettriche nell’interesse economico generale. Dal ventiseiesimo ‘considerando’
di detta direttiva risulta che gli obblighi relativi al servizio pubblico si interpretano su base nazionale.
60
Dall’art. 3, n. 8, della direttiva 2003/54 emerge che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di limitare il diritto di accesso
dei terzi ai sistemi di trasmissione e distribuzione al fine di garantire la fornitura di un servizio pubblico di elettricità.
Tuttavia, a tal fine, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono, da un canto, verificare se il diritto di accesso illimitato ai sistemi rischi
di ostacolare l’adempimento, da parte dei gestori dei sistemi, dei loro obblighi di pubblico servizio e, dall’altro, verificare
che tale adempimento possa essere realizzato con altri mezzi atti a non ledere il diritto di accesso ai sistemi, che costituisce
un diritto codificato dalla direttiva 2003/54.
61
Occorre sottolineare che la deroga al principio del libero accesso ai sistemi di approvvigionamento di energia contenuta nell’art. 110,
n. 1, punto 1, dell’EnWG, non si giustifica con il rischio che si impedirebbe ai gestori di sistemi ricompresi nella sfera
di applicazione di tale disposizione di adempiere i propri obblighi di pubblico servizio a causa del libero accesso. Tale
deroga, infatti, si giustifica esclusivamente per la configurazione geografica o giuridica della zona in cui tali sistemi
sono gestiti. Né il governo tedesco deduce che la Repubblica federale di Germania abbia adottato l’art. 110, n. 1, punto 1,
dell’EnWG per attuare l’art. 3, n. 8, della direttiva 2003/54.
62
In terzo luogo, ai sensi dell’art. 26, n. 1, di detta direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri che possono dimostrare l’esistenza di seri
problemi per la gestione dei loro piccoli sistemi isolati possono richiedere deroghe a talune disposizioni della direttiva
2003/54, segnatamente all’art. 20 della direttiva medesima.
63
Tuttavia, per tali deroghe è necessario l’accordo della [OSCURATO:PERSONA], in forma di decisione pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Deroghe siffatte sono state concesse alla Repubblica di Cipro con decisione 25 settembre 2006 (GU L 270, pag. 72) e alla
Repubblica di Malta con decisione 28 novembre 2006 (GU L 332, pag. 32). È giocoforza rilevare che la Repubblica federale di
Germania non ha sollecitato né ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] alcuna decisione di deroga ai sensi dell’art. 26, n. 1, della direttiva
2003/54.
64
Ne consegue che una disposizione come l’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG non è ricompresa nella sfera di applicazione di
alcuna delle eccezioni o deroghe al principio del libero accesso ai sistemi di trasmissione o di distribuzione di energia
elettrica previste dalla direttiva 2003/54.
65
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l’art. 20, n. 1, della direttiva 2003/54 va interpretato nel senso che osta
ad una disposizione come l’art. 110, n. 1, punto 1, dell’EnWG, che dispensa taluni gestori di sistemi di approvvigionamento
energetico dall’obbligo di concedere ai terzi il libero accesso a tali sistemi, argomentando che essi sono ubicati in una
zona operativa che costituisce un’area geografica unitaria e che sono utilizzati principalmente per provvedere al trasporto
di energia all’interno di una determinata impresa e verso imprese collegate.
Sulle spese
66
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 20, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni
per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, va interpretato nel senso che osta ad una
disposizione come l’art. 110, n. 1, punto 1, della legge 7 luglio 2005, relativa all’approvvigionamento di energia elettrica
e di gas, detta «legge sulla gestione razionale dell’energia» [Gesetz über die [OSCURATO:PERSONA]- und [OSCURATO:PERSONA] (Energiewirtschaftsgesetz)],
che dispensa taluni gestori di sistemi di approvvigionamento energetico dall’obbligo di concedere ai terzi il libero accesso
a tali sistemi, argomentando che essi sono ubicati in una zona operativa che costituisce un’area geografica unitaria e che
sono utilizzati principalmente per provvedere al trasporto di energia all’interno di una determinata impresa e verso imprese
collegate.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.