CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 dicembre 2021
Cassazione n. 26898/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad AGROPOLI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Giulio ROMANO, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 16 dicembre 2021 il Tribunale di Salerno confermava il provvedimento con il quale il Tribunale di Salerno aveva rigettato la richiesta di modifica della misura cautelare del divieto di avvicinamento al Comune di residenza della persona offesa e ai luoghi dalla stessa frequentati, misura applicata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentata estorsione aggravata, detenzione e porto illegali di un fucile. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei propri difensori di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per erronea applicazione dell'art. 274, lett. c), del codice di rito. 2.1. Sostiene la difesa che il Tribunale, affermando che l'autorizzazione di recarsi al mercato ittico di Salerno per svolgere attività lavorativa avrebbe snaturato la misura in atto, ha sovrapposto il giudizio di attualità delle esigenze cautelari con quello della concretezza. L'ordinanza ha trascurato le circostanze indicate dalla difesa, quali la lontananza degli stand del ricorrente e della persona offesa all'interno del mercato ittico, la presenza delle forze di polizia e del sistema di videosorveglianza, l'esito del giudizio di primo grado in ragione del quale la capacità a delinquere di Mauro è stata ridimensionata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza dì alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato la difesa. 4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato e in parte generico. 5. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'ordinanza ha esaminato le circostanze indicate nell'appello, ma le ha ritenuto inidonee a superare le valutazioni espresse nel provvedimento impugnato. Ha osservato il Tribunale che Mauro, assolto per soli due reati, è stato condannato in primo grado alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione, oltre alla multa, per quattro delitti, fra i quali la tentata estorsione in relazione alla quale l'attività lavorativa dell'imputato e della persona offesa è stata la causa scatenante: con fondamento si è evidenziato che l'accoglimento della richiesta di autorizzazione "snaturerebbe quella finalità preventiva insita nella misura cautelare applicata e che è finalizzata proprio ad impedire accadimenti che hanno trovato la loro origine proprio nella disputa, tra l'imputato e la persona offesa, di una collocazione (lavorativa e di controllo) all'interno del mercato ittico salernitano". L'ordinanza, inoltre, ha rimarcato che Mauro, in data 18 novembre 2021, è stato controllato dalla polizia giudiziaria quando si trovava, in violazione della misura cautelare in atto, nel Comune di Capaccio, luogo di residenza della persona offesa, circostanza che aggrava e non affievolisce le esigenze cautelari, obliterata nel ricorso. 6. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell