CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 ottobre 2025
Cassazione n. 27628/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3908/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 18([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], IN P. [OSCURATO:PERSONA] P.T., [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 3908/2025 Numero sezionale 986/2025 Numero di raccolta generale 27628/2025 Data pubblicazione 16/10/2025 -intimati- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Crotone via S. Paternostro n 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], EMANUELE, SAVERIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA], 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.92/2025 depositata il 15/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 3908/2025 Numero sezionale 986/2025 Numero di raccolta generale 27628/2025 Data pubblicazione 16/10/2025 Condanna il ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali in solido tra loro al pagamento, in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3908/2025 Numero sezionale 986/2025 Numero di raccolta generale 27628/2025 Data pubblicazione 16/10/2025