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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 gennaio 2021

Cassazione n. 33432/2022

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6119/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PALERMO R.G. n. 19855/2018 depositata il22/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’ordinanza depositata e notificata il 15 gennaio 2021 il Tribunale di Palermo ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Questore di Agrigento in data 8 novembre 2018, con cui era stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari in considerazione del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n.286/1998, per essere stato riconosciuto, lo stesso richiedente, colpevole del reato di detenzione illegale di stupefacenti, come da sentenza penale del Tribunale di Agrigento del 28 marzo 2018.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo con un mezzo.

Il solo Ministero dell’Interno si è costituito al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Con l’unico motivo il ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n.4, c.p.c., artt. 4 e 5 del d.lgs. n.286/1998; artt. 133, 163, 203 c.p., art.86 d.P.R. n.309/1990, art.12 della Direttiva 2003/109 CE, artt. 5 e 19 del d.lgs. n.286/1998, art.32 Cost., Costituzione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, art.25 della Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo ed altro.

Il ricorrente sostiene che ai sensi delle norme indicate, la sentenza penale di condanna non era condizione sufficiente per giustificare il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, ovvero per giustificare la revoca del permesso già rilasciato, essendo – invece – necessario accertare in con creto se, a prescindere dalla condanna penale riportata, il richiedente fosse una persona socialmente pericolosa alla stregua dei parametri indicati dall’art.133 c.p.

Deduce, quindi, di essere inserito civilmente nel contesto sociale e lavorativo italianoe di avere prodotto, in fase di merito, la dichiarazione di disponibilità all’assunzione in suo favore.

Lamenta, quindi, la contraddittorietà della motivazione laddove non era stato considerato che la mancanza del permesso di soggiorno aveva impedito la conclusione di un regolare contratto di lavoro. 2.- Il ricorso è inammissibile perché l’ordinanza in oggetto non è immediatamente ricorribile in cassazione.

Va escluso infatti l’assoggettamento del procedimento instaurato alle previsioni di cui all’art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, vertendo il proposto ricorso sul riconoscimento, in sede di rinnovo, della sola protezione umanitaria, per un accertamento che è assoggettato alle regole del rito ordinario di cognizione ad istruzione sommaria, e risultando per l’effetto il provvedimento impugnato adottato nelle forme dell’ordinanza di cui all’art. 702-bis c.p.c.

Invero, il rito previsto dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 e a quelle relative all'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'[OSCURATO:PERSONA](Cass. n. 16458/2019; Cass. n. 20888/2020). 3.-In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso; -Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6119/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimati- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE PALERMO R.G. n. 19855/2018 depositata il22/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’ordinanza depositata e notificata il 15 gennaio 2021 il Tribunale di Palermo ha rigettato l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Questore di Agrigento in data 8 novembre 2018, con cui era stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari in considerazione del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n.286/1998, per essere stato riconosciuto, lo stesso richiedente, colpevole del reato di detenzione illegale di stupefacenti, come da sentenza penale del Tribunale di Agrigento del 28 marzo 2018. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo con un mezzo. Il solo Ministero dell’Interno si è costituito al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Con l’unico motivo il ricorrente deduce la contraddittorietà della motivazione e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, n.4, c.p.c., artt. 4 e 5 del d.lgs. n.286/1998; artt. 133, 163, 203 c.p., art.86 d.P.R. n.309/1990, art.12 della Direttiva 2003/109 CE, artt. 5 e 19 del d.lgs. n.286/1998, art.32 Cost., Costituzione dell’Organizzazione mondiale della Sanità, art.25 della Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo ed altro. Il ricorrente sostiene che ai sensi delle norme indicate, la sentenza penale di condanna non era condizione sufficiente per giustificare il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, ovvero per giustificare la revoca del permesso già rilasciato, essendo – invece – necessario accertare in con creto se, a prescindere dalla condanna penale riportata, il richiedente fosse una persona socialmente pericolosa alla stregua dei parametri indicati dall’art.133 c.p. Deduce, quindi, di essere inserito civilmente nel contesto sociale e lavorativo italianoe di avere prodotto, in fase di merito, la dichiarazione di disponibilità all’assunzione in suo favore. Lamenta, quindi, la contraddittorietà della motivazione laddove non era stato considerato che la mancanza del permesso di soggiorno aveva impedito la conclusione di un regolare contratto di lavoro. 2.- Il ricorso è inammissibile perché l’ordinanza in oggetto non è immediatamente ricorribile in cassazione. Va escluso infatti l’assoggettamento del procedimento instaurato alle previsioni di cui all’art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, vertendo il proposto ricorso sul riconoscimento, in sede di rinnovo, della sola protezione umanitaria, per un accertamento che è assoggettato alle regole del rito ordinario di cognizione ad istruzione sommaria, e risultando per l’effetto il provvedimento impugnato adottato nelle forme dell’ordinanza di cui all’art. 702-bis c.p.c. Invero, il rito previsto dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, con le peculiarità che lo connotano (composizione collegiale della sezione specializzata, procedura camerale e non reclamabilità del decreto), ha un ambito di applicazione espressamente limitato alle controversie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 e a quelle relative all'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'[OSCURATO:PERSONA](Cass. n. 16458/2019; Cass. n. 20888/2020). 3.-In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. - Dichiara inammissibile il ricorso; -Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,