CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 11872/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39379 /2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 febbraio 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che, rimodulando la pena, ha confermato la condanna del ricorrente per i reati di concorso in furto in abitazione (sub A, C, D dell'imputazione) e per il reato di cui artt. 61 n.2), 110 cod. pen., 4 e 7 L. n. 694 del 23/12/1974; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. - è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Nel caso di specie, il ricorrente ritorna sul tema dell'attenuante, benché la sua doglianza sia stata valutata dalla Corte di merito — con motivazione in fatto sulla quale non può spingersi il giudizio di questa Corte — come pretestuosa e strumentale in quanto le accuse mosse ai presunti correi non avevano effettivamente consentito di individuare altri responsabili, ma erano apparse ,solo come un tentativo per scaricare su altri le proprie responsabilità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]