CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 23989/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27131/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N. 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 859/2019 depositata il 20/05/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 825 depositata il 9/12/2013 il Tribunale di Chieti, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] n. 2 Lanciano - Vasto – Chieti (di seguito per brevità ASL), revocava il decreto ingiuntivo n. 273 del 2012, con il quale era stato ingiunto all'opponente di pagare a [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:PERSONA] – (di seguito per brevità INI) la somma di Euro 176.712,11, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo del corrispettivo per le prestazioni di ricovero rese negli anni 2005, 2006 e 2007, in regime di accreditamento, in favore di pazienti del bacino territoriale della ASL sopra indicata. Il Tribunale dichiarava inoltre inammissibile la domanda proposta in subordine dall'opposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. di condanna della ASL al pagamento della somma sopra indicata a titolo di ingiustificato arricchimento, compensava le spese processuali nella misura di un terzo e condannava INI a rifondere alla controparte la residua quota, che liquidava nella complessiva somma di Euro 7.229,90. Il Tribunale rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla ASL e, per quello che ancora interessa, rilevava che l'opposizione proposta dalla ASL era fondata, giacché dalla documentazione da questa prodotta risultava che l'INI aveva effettuato prestazioni eccedenti il tetto di spesa nei tre anni in contestazione ed evidenziava che il superamento del tetto di spesa ammontava per l'anno 2005 ad Euro 388.819,31, come emergeva anche dai documenti prodotti dall'opposta. Il Tribunale osservava che nessuna contestazione aveva sollevato INI in ordine al superamento del budget per gli anni 2006 e 2007 e che la sua contestazione, secondo cui il budget sarebbe stato fissato tardivamente, non coglieva nel segno, atteso che nel contratto stipulato con la ASL era precisato che il tetto previsto per il 2005 era applicabile anche per gli anni successivi, fatto salvo l'incremento derivante dall'aumento dei prezzi al consumo. 2. Con sentenza n.859/2019, pubblicata il 20-5-2019 e notificata il 10-6-2019, la Corte di Appello di L’Aquila rigettava l’appello proposto dall’INI avverso la citata sentenza del Tribunale, che confermava integralmente. 3. Avverso questa sentenza l’INI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito con controricorso dall’ ASL 2 Lanciano-[OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1 c. p. c.. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente denuncia: i) con il primo motivo la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto per avere il Giudice di Appello ritenuto legittimo il budget fissato in difformità del disposto di cui all'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s. m. i., quale norma imperativa, anziché dichiarare ex art. 1418 c.c., anche d'ufficio, la nullità del contratto sottoscritto tra le parti, ex art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione all'art 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s. m. i. e art.1418 c.c.; in particolare la ASL, per la fissazione della remunerazione complessiva delle prestazioni ospedaliere, si era limitata a reiterare la delibera regionale n. 206 del 28 febbraio 2005, violando il disposto di cui all'art 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s. m. i., nella parte in cui è prevista la determinazione del costo standard, il conseguente accordo sulla remunerazione complessiva e, soprattutto, la fissazione dei criteri per la remunerazione delle prestazioni extra budget (regressione tariffaria); ad avviso della ricorrente si tratta di norma imperativa, in quanto destinata a soddisfare l'interesse pubblico rappresentato, nella specie, dalla garantita erogazione delle prestazioni sanitarie in ragione del fabbisogno territoriale effettivo, da ciò derivando la nullità, ex art. 1418 c.c., del contratto assunto in difformità di tale disposizione; ii) con il secondo motivo di ricorso la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto per avere la Corte negato il diritto indennitario alla casa di cura ex art.2041 c.c., ex art. 360, primo comma, n. 3 c. p. c. in relazione all'art. 2041 c.c., all'art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e s. m. i., agli artt. da 101 a 109 (concorrenza) del Trattato UE e all'art. 2 comma 5, lettera b) del DPR 14 gennaio 1997 n. 37; deduce che il [OSCURATO:PERSONA] nazionale, prima e di più di qualsivoglia altro servizio o accordo iure privatorum riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA], deve ritenersi destinatario della tutela residuale, prevista dall'art. 2041 c.c., in favore degli erogatori sanitari privati accreditati, stante il carattere obbligatorio delle prestazioni garantite dallo Stato/Regione/ASL (ossia dal Servizio sanitario Nazionale ovvero Regionale) ed espletate in favore dei pazienti che le richiedono, senza alcun potere discrezionale da parte della P.A. in ordine al loro espletamento, e stante l'interesse da parte della ASL allo svolgimento di tali servizi in favore degli utenti, dovendo gli stessi essere sempre e comunque resi, a prescindere dalla struttura sanitaria che li eroga, in virtù dell’obbligo, imposto dalla legge alle Regioni, di garantire, tramite la fissazione di criteri generali, che il regime di concorrenzialità tra strutture pubbliche e private si fondi sulla qualità del servizio, con uguaglianza di dritti e di doveri, onde consentire, al meglio, la libera scelta da parte dell'assistito. 2. Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità per novità della deduzione svolta dalla controricorrente nella memoria illustrativa circa la sua carenza di titolarità passiva. La questione, implicante anche accertamenti di fatto ed interpretazione di atti (l’ASL richiama, tra l’altro, il contenuto del contratto del 14.03.2005 a sostegno dell’eccezione di difetto di titolarità del rapporto controverso), non è stata esaminata nella sentenza impugnata, né invero è stata menzionata nel controricorso e la controricorrente non precisa se, come e quando l’eccezione sia stata sollevata nei giudizi di merito. 3. Il primo motivo è inammissibile. Come eccepito anche dall’ASL, la Corte d’appello non ha esaminato le questioni anche di fatto ora prospettate dalla ricorrente, secondo cui i corrispettivi sarebbero stati calcolati in difetto sia dei costi standard di produzione, sia dei criteri per la remunerazione delle prestazioni eccedenti i budget individuali, in spregio di quanto imposto dall'art. 8 quinquies del D. lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. . La Corte di merito ha argomentato, esaminando i primi due motivi d’appello proposti da INI, sul mancato potere di [OSCURATO:SOCIETA]., quale società preposta al controllo della spesa regionale, di modificare i tetti di spesa fissati dalla Regione. Dall’esposizione dei motivi d’appello contenuta nella sentenza impugnata non risulta che quelle ragioni di doglianza siano state sollevate in appello, né la ricorrente precisa compiutamente se, come e quando le abbia allegate come motivi di gravame, il che comporta l’inammissibilità della censura per difetto di autosufficienza. 4. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Secondo il costante orientamento di questa Corte che il Collegio condivide e intende qui ribadire, l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (tra le tante Cass. 27131/2019; Cass. 13884/2020 e Cass. 36654/2021). Le deduzioni difensive svolte dalla ricorrente non forniscono argomentazioni idonee a giustificare un mutamento del suddetto consolidato orientamento e la censura è pertanto inammissibile ai sensi dell’art.360 bis c.p.c.. In particolare questa Corte ha precisato, con più pronunce (Cass. 11209/ 2019; Cass.27608/2019; Cass. 27997/2019, cit.), che, nel deliberare "il tetto di spesa, la pubblica amministrazione" adempie"ai suoi obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche", giacché anche il sistema sanitario non può prescindere dall'esigenza di perseguire obiettivi di razionalizzazione finalizzati al raggiungimento di una situazione di equilibrio finanziario attraverso la programmazione e pianificazione autoritativa e vincolante dei limiti di spesa dei vari soggetti operanti nel sistema. L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa determinato per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, le viene, implicitamente ma inequivocamente, a manifestare "il suo diniego di una spesa superiore, ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa"; ciò che conferisce all'arricchimento - che pure, obiettivamente, l'Amministrazione consegue dalla loro esecuzione - quel carattere "imposto", ancora rilevante (secondo l'insegnamento di Cass. Sez. Un. 10798/2015) ai fini dell'impossibilità di esperire l'azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A.. Diversamente opinando, e dunque consentendo la remunerazione di una prestazione "non voluta", si perverrebbe al risultato di ritenere che - nella materia della "tutela della salute", nella quale la giurisprudenza costituzionale ha elevato il "contenimento della spesa pubblica sanitaria", in quanto "espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica", al rango di "principio fondamentale", rilevante ai fini e agli effetti di cui all'art.117, comma 3, Cost. (cfr. Corte cost., sent. 23 aprile 2010, n. 141) -"l'entità delle spese pubbliche" sia "rimessa alle scelte di strutture private, anche se accreditate: il che è chiaramente insostenibile" (così Cass. 11209/2019, cit.). 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del