CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 25061/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.4593/2024 depositata il 10/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12781/2025Numero sezionale 3004/2026Numero di raccolta generale 25061/2026Data pubblicazione 06/09/2026Viene proposto ricorso per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avversola sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 4593/2024, cheha confermato la sentenza di primo grado di condanna di [OSCURATO:PERSONA].p.a. al pagamento della somma di € 5.000,00, oltre interessi, a titolo dirimborso della maggior somma reputata spettante, relativa ad un buonopostale fruttifero di serie “P”, emesso il 14 gennaio 1986.Il Tribunale ha ritenuto che la condizione per l’applicazione di nuovitassi ai buoni di tale serie sia l’assolvimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA].p.a., dell’obbligo informativo: in relazione ai buoni emessisuccessivamente al 1986, mediante apposizione del timbro recante lamisura dei nuovi tassi, oppure, per i buoni emessi prima, la messa adisposizione presso gli uffici postali della tabella integrativa redatta in basealla variazione, di cui non ha ravvisato la prova.Il ricorso è affidato a tre motivi, illustrati anche da memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Il ricorso propone tre motivi:1) violazione e falsa applicazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, c.d.codice Postale, nel testo vigente al momento dell’emissione del titolo indata 14 gennaio 1986, nonché dell’art. 7 d.lgs. n. 284/1999;2) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 6 d.m. 13 giugno1986;3) violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c.2. – I tre motivi, strettamente connessi, possono essere trattatiinsieme e meritano accoglimento.Questa Corte (Cass. 20 febbraio 2026, n. 3869; Cass. 25 gennaio2026, n. 1654; Cass. 30 dicembre 2023, n. 36851; Cass. 14 febbraio2022, n. 4748; Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384; Cass., sez. un., 11febbraio 2019, n. 396: v. pure Corte cost. 2 febbraio 2020, n. 26) ha giàpuntualmente chiarito i termini della questione.Numero registro generale 12781/2025Numero sezionale 3004/2026Numero di raccolta generale 25061/2026Data pubblicazione 06/09/2026Invero:- l’art. 173 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nel testo novellato dal d.l.30 settembre 1974, n. 460, conv. con modif. dalla l. 25 novembre 1974,n. 588, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative inmateria postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, dispone che levariazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono dispostecon decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per leposte e le telecomunicazioni, ed hanno effetto per i buoni di nuova serie,emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ma possonoessere estese ad una o più delle precedenti serie, dettando ulterioriprescrizioni ai soli fini del calcolo degli interessi, precisando che gliinteressi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo deibuoni, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione daintegrarsi con quella presso gli uffici postali;- in attuazione di tale disposizione è stato emanato il d. Ministero delTesoro 13 giugno 1986, il cui art. 4 recita: «1. Con effetto dal 1° luglio1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con lalettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelletabelle allegate al presente decreto. / 2. Gli interessi sono corrispostiinsieme al capitale all’atto del rimborso dei buoni; le sommecomplessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelleriportate a tergo dei buoni medesimi»;- l’art. 5 d.m. 13 giugno 1986 aggiunge: «1. Sono, a tutti gli effetti,titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttifericontraddistinti con la lettera “Q” (…), i buoni della precedente serie “P”emessi dal 1° luglio 1986. / 2. Per questi ultimi verranno apposti, a curadegli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura“Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovitassi»;Numero registro generale 12781/2025Numero sezionale 3004/2026Numero di raccolta generale 25061/2026Data pubblicazione 06/09/2026- l’art. 6 d.m. 13 giugno 1986 dispone ancora circa i tassi da applicarea tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”,nonché ai buoni della serie “P” emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno1986 ed ulteriori previsioni di dettaglio;- dal riferito quadro normativo emerge che, fino al settembre 1974, lemodificazioni dei tassi di interesse man mano disposte con decretoministeriale operano solo per i buoni di nuova emissione, mentresuccessivamente a tale data – e fino all’abrogazione dell’art. 173 d.P.R. n.156 del 1973 – operano anche per individuate serie di buoni di precedentiemissioni, così da attribuire al Ministro competente uno ius variandi,esercitato con il menzionato decreto del 1986, suscettibile di operare, nonretroattivamente, anche in peius sui rapporti in corso;- tale assetto normativo, in quanto dettato da una fonte di rangolegislativo, ha natura cogente, assicurando il contemperamento tral’interesse generale di programmazione economica e la tutela delrisparmio del sottoscrittore, e come tale è idoneo a sostituire ex art. 1339c.c. le statuizioni negoziali delle parti.Ne deriva che quando, come nella specie, successivamenteall’emissione del buono postale sia intervenuta una modifica dei tassi diinteresse ad opera del d.m. emesso in attuazione dell’art. 173 cod. post.,nel testo novellato dal d.l. 460/1974, il tasso di interesse applicabile èquello previsto dal decreto ministeriale, il quale pertanto prevale sullatabella stampata sul buono. In forza dell’art. 6 d.m. 13 giugno 1986, albuono postale oggetto di controversia, in quanto appartenente allaprecedente serie “P”, a partire dal 1° gennaio 1987 si applicano dunque inuovi tassi di interesse, meno favorevoli rispetto a quelli in essere alladata di acquisto e propri della serie “Q”.Giova aggiungere che la domanda iniziale non aveva alcun contenutorisarcitorio, limitandosi il sottoscrittore ad un’azione creditoriaall’adempimento di un obbligo, pretesamente disatteso da controparte:Numero registro generale 12781/2025Numero sezionale 3004/2026Numero di raccolta generale 25061/2026Data pubblicazione 06/09/2026dunque, la presente controversia non ha nessuna attinenza con talediverso profilo del risarcimento del danno.3. – Non essendosi la sentenza gravata attenuta ai principi esposti, ilricorso merita accoglimento.La sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensidell’art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto della domanda proposta dallaparte attrice.Le spese processuali vengono interamente compensate, in ragionedell’affermazione dei detti principi nel corso del giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendonel merito, rigetta la domanda originaria; compensa per intero le spesedel giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 luglio 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]