Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 12194/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29612/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

PUGLIA n. 1027/2015 depositata il13/05/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che L'Agenzia delle entrate rettificava la dichiarazione dei redditi della società [OSCURATO:SOCIETA]., per l’anno di imposta 2008, recuperando i costi sostenuti in favore dell’Associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] di Puglia.

La CTP di Bariaccoglieva il ricorso della società contribuente .

La CTR della Puglia rigettava l’appello principale dell’ufficio e quello incidentale della società.

Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate in base a due motivi.

La società non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 4 aprile 2024.

Considerato che

1. La difesa erariale propone due motivi.

Con il primo motivo, l’Agenzia deduce violazione degli artt. 108, 109, commi 1 e 5, t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

Con il secondo motivo l’Agenzia deduce violazione degli artt. 9, comma 8, della l. n. 289 del 2002, 2727 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

2. Con memoria depositata in data 31 gennaio 2024, l’Avvocatura dello Stato ha dedotto che la [OSCURATO:PERSONA] di Barletta-Andria-Trani ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 119, convertito dalla Legge 17.12.2018 n. 136, e che la stessa risulta essere regolare.

Alla memoria ha allegato tale nota, chiedendo pronunciarsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

In presenza di tale comunicazione e in assenza di diniego, il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.

3. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv.in l. n. 136 del 2018.

P.Q.M. dich

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29612/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 1027/2015 depositata il13/05/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che L'Agenzia delle entrate rettificava la dichiarazione dei redditi della società [OSCURATO:SOCIETA]., per l’anno di imposta 2008, recuperando i costi sostenuti in favore dell’Associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] di Puglia. La CTP di Bariaccoglieva il ricorso della società contribuente . La CTR della Puglia rigettava l’appello principale dell’ufficio e quello incidentale della società. Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate in base a due motivi. La società non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 4 aprile 2024. Considerato che 1. La difesa erariale propone due motivi. Con il primo motivo, l’Agenzia deduce violazione degli artt. 108, 109, commi 1 e 5, t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce violazione degli artt. 9, comma 8, della l. n. 289 del 2002, 2727 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. 2. Con memoria depositata in data 31 gennaio 2024, l’Avvocatura dello Stato ha dedotto che la [OSCURATO:PERSONA] di Barletta-Andria-Trani ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 119, convertito dalla Legge 17.12.2018 n. 136, e che la stessa risulta essere regolare. Alla memoria ha allegato tale nota, chiedendo pronunciarsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. In presenza di tale comunicazione e in assenza di diniego, il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. 3. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv.in l. n. 136 del 2018. P.Q.M. dich
Sentenza Cassazione n. 12194/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris