CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 gennaio 2024
Cassazione n. 12194/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29612/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 1027/2015 depositata il13/05/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che L'Agenzia delle entrate rettificava la dichiarazione dei redditi della società [OSCURATO:SOCIETA]., per l’anno di imposta 2008, recuperando i costi sostenuti in favore dell’Associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] di Puglia. La CTP di Bariaccoglieva il ricorso della società contribuente . La CTR della Puglia rigettava l’appello principale dell’ufficio e quello incidentale della società. Contro tale decisione propone ricorso l’Agenzia delle entrate in base a due motivi. La società non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 4 aprile 2024. Considerato che 1. La difesa erariale propone due motivi. Con il primo motivo, l’Agenzia deduce violazione degli artt. 108, 109, commi 1 e 5, t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Con il secondo motivo l’Agenzia deduce violazione degli artt. 9, comma 8, della l. n. 289 del 2002, 2727 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. 2. Con memoria depositata in data 31 gennaio 2024, l’Avvocatura dello Stato ha dedotto che la [OSCURATO:PERSONA] di Barletta-Andria-Trani ha comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 119, convertito dalla Legge 17.12.2018 n. 136, e che la stessa risulta essere regolare. Alla memoria ha allegato tale nota, chiedendo pronunciarsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. In presenza di tale comunicazione e in assenza di diniego, il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. 3. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv.in l. n. 136 del 2018. P.Q.M. dich