CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 28735/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03N91NM ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo p, /A 52: 1,-,9 <27 P 7:12/3 S1117 ir27.;;E: 6 /371 I lu';), ( r m ,'24 Cr « I C f-f udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Como del 21 giugno 2022, con cui è stato condannato alla pena di euro 15.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 22 ottobre 2018, senza giustificato motivo, si era trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal Questore di Torino con provvedimento del 16 agosto 2018 a seguito del decreto di espulsione del Prefetto di Torino del 22 giugno 2018. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 420-bis e 420-quater cod. proc. pen., perché il giudice di merito avrebbe erroneamente dichiarato l'assenza dell'imputato, senza considerare che la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. degli atti processuali presso lo studio del difensore d'ufficio non era idonea a provare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova in diritto premettere che la notificazione della citazione a giudizio effettuata, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia che risulti non avere avuto rapporti con l'imputato, integra una ipotesi di nullità assoluta e insanabile ex art. 179, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc, pen., rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, attesa l'inidoneità in concreto a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario (Sez. 5, n. 34288 del 24/09/2020, N., Rv. 280032). Tale principio di diritto deve essere confermato tanto più nel caso di specie, in cui non poteva presumersi che l'imputato, assistito da un difensore d'ufficio, avesse avuto conoscenza del procedimento in virtù del rapporto fiduciario che lo legava al difensore, anche considerando che, in tema di processo celebrato in assenza dell'imputato, la conoscenza dell'esistenza del procedimento penale a carico dello stesso non può essere desunta da un atto compiuto d'iniziativa della polizia giudiziaria in epoca anteriore alla formale instaurazione del procedimento, che si verifica soltanto con l'iscrizione del nome della persona sottoposta ad indagini nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 16416 del 02/03/2017, Somai, Rv. 269843).2. All'accoglimento del ricorso consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al G.d.P. di Como per un nuovo giudizio. Deve essere ribadito, altresì, che in caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del Giudice di Pace, il giudice di rinvio va individuato in altro Giudice di Pace del medesimo ufficio in diversa 2persona fisica (Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 65711). Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Como in diversa persona f