CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03777/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri; nei confronti di: MEARELLI Sandro, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rm) il 15 gennaio 1972; LEVI Sara, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 agosto 1979; ROSSI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rm) il 18 settembre 1978; PANARIELLO Giuseppina, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il 29 aprile 1947; avverso la ordinanza del Tribunale di Velletri del 4 marzo 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri ha impugnato di fronte a questa Corte di cassazione, con atto del 22 marzo 2021, la ordinanza, emessa in data 4 marzo 2021, con la quale il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, in qualità di giudice della esecuzione ha accolto i ricorsi rispettivamente proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordine di demolizione disposto dalla locale Procura della Repubblica nei confronti del predetti in esecuzione della sentenza n. 307/2000 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Anzio, in data 12 Ottobre 2000, divenuta irrevocabile il 4 aprile 2002 e con la quale - essendo stato quello ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 20, lettera b) , della legge n. 47 del 1985, per avere realizzato dei lavori edili in difformità del permesso a costruire rilasciato in favore dello stesso - era stata altresì ordinata la demolizione dei manufatti abusivi. Il Tribunale in funzione di giudice della esecuzione ha, come detto, provveduto a revocare l'ordine di demolizione impugnato, avendo osservato che, in primo luogo, i base ai rispettivi titoli, i primi tre ricorrenti risultavano essere, ciascuno per una parte, i titolari dell'immobile oggetto dell'ordine di demolizione in quanto aventi causa dell'Esposito, mentre la quarta risultava esserne la usufruttuaria di una restante parte; che a seguito di ricorso al Tar del Lazio gli stessi erano stati beneficiari della sospensiva dell'ordine di demolizione reso in sede amministrativa, il che rendeva giustificato un giudizio prognostico favorevole sull'esito del giudizio amministrativo da loro intentato; che, ad avviso del giudicante, l'ordine di demolizione contenuto nella sentenza aveva un oggetto diverso dalle porzioni di immobili sulle quali i predetti vantavano diritti; che gli stessi erano comunque acquirenti di buona fede e che era intercorso un ampio lasso di tempo fra la realizzazione dei manufatti e la intimazione a demolirli; che, in particolare il Mearelli aveva presentato una SCIA in sanatoria da cui sarebbe risultato che il manufatto a questo pertinente era conforme alle previsioni urbanistiche. Sulla base di tali argomenti, ritenuta la presenza di determinazioni amministrative o giurisdizionali incompatibili con l'abbattimento del manufatto, il Tribunale ha revocato l'ordine di demolizione. Come detto ha interposto ricorso per cassazione, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il Procuratore della Repubblica di Velletri, allegando a tal fine le seguenti circostanze: non è vero che i manufatti da demolire siano diversi da quelli di cui gli intimati sono titolari„ come risulta dalla documentazione in atti, costituita da una nota redatta dalla locale Polizia municipale e dagli Uffici del Comune di Nettuno; il fatto che si tratti di acquirenti di buona fede è fattore irrilevante ai fine della revoca dell'ordine di demolizione, potendo semmai solo legittimare un'azione di rivalsa di costoro verso il dante causa, così come è irrilevante, se in contrasto con la realtà, l'attestazione, proveniente dal Notaio che ha rogato gli atti di acquisto, relativa alla conformità degli immobili alla normativa edilizia e urbanistica; la sospensiva del Tar è stata superata dal fatto che successivamente il giudizio nel corso del quale la stessa era stata pronunziata è stato dichiarato perento, con provvedimento del 28 novembre 2013. Ha aggiunto il ricorrente, chiedendo comunque l'annullamento dell'atto impugnato nella sua integralità, che solamente la posizione del Mearelli, titolare di una SCIA in sanatoria, poteva essere astrattamente oggetto di favorevole accoglimento, posto che il provvedimento amministrativo sarebbe in radicale contrasto con l'esecuzione dell'ordine di demolizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Osserva, infatti il Collegio come le ragioni poste a fondamento della ordinanza impugnata, ragioni puntualmente confutate dalla ricorrente Procura della Repubblica, siano ingiustificate e viziate sia quanto alla violazione di legge che quanto alla inadeguatezza motivazionale. Va, in particolare, rilevato che non appare assolutamente chiaro quanto il Tribunale velitrense abbia inteso rappresentare laddove ha riportato, nella motivazione della ordinanza con la quale ha disposto la revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza del 12 ottobre 2000, che l'ordine di demolizione contenuto nella sentenza della cui esecuzione si tratta avrebbe ad oggetto il "piano interrato ed il piano servizi" del manufatto, ma non la proprietà degli originari ricorrenti, pur avendo il Tribunale affermato che questa insiste sullo stesso fabbricato, non risultando chiaro come possa essere legittima, e come tale indenne rispetto all'ordine di demolizione, la costruzione sovrastante una porzione di edificio a sua volta illegittima. Palesemente contraddittoria è, poi, la motivazione della ordinanza impugnata nella parte in cui, pur essendo stati correttamente evocati in essa i principi giurisprudenziali in ordine alla natura reale dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, principi in forza dei quali l'ordine è eseguibile anche in danno di chi, successivamente al soggetto originariamente destinatario di esso in quanto riconosciuto responsabile dell'abuso edilizio di cui al capo di imputazione con la sentenza penale della cui esecuzione si tratta, sia divenuto titolare di detto manufatto (in tal senso, fra le tante: Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 novembre 2019, n. 45848), il Tribunale ha poi ritenuto di potere revocare l'ordine di demolizione in questione in quanto, medio tempore, quello era stato ceduto a terzi definiti di buona fede, del tutto trascurando il principio in forza del quale la eventuale buona fede dell'acquirente dell'immobile abusivo può rilevare esclusivamente sul piano risarcitorio, potendo questi, se del caso, solamente rivalersi nei confronti del dante causa che ha ceduto un bene che, oltre ad essere incommerciabile in quanto frutto di un abuso edilizio, è, altresì, gravato da un ordine di demolizione, ma non è idonea a paralizzare l'efficacia dell'ordine di demolizione dello stesso immobile. Infine nessun rilevo ha la richiamata sospensiva emessa dal Tar (peraltro, non è ben chiarito dal Tribunale in relazione a che cosa, non essendone stato precisato il contenuto da parte del Tribunale ordinante) non potendo, evidentemente essa avere direttamente ad oggetto l'ordine giurisdizionale di demolizione emesso con la citata sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione distaccata di Anzio, del 12 gennaio 2000, esulando íctu ocu/i una tale pronunzia dall'ambito riservato alla giurisdizione di tale organo e, peraltro, essendo stata, in ogni caso, superata tale pronunzia dall'avvenuta perenzione del giudizio amministrativo nell'ambito della quale essa era stata pronunziata, così come puntualmente documentato dal Pm ora ricorrente. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere integralmente annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Velletri, ciò valendo anche il relazione alla posizione del Mearelli - che solo apparentemente il Pm ricorrente aveva fatto salva - posto che, per un verso nelle sue conclusioni il ricorrente non ha inteso esentare il predetto dagli effetti dell'eventuale accoglimento del suo ricorso in sede di legittimità, e, per altro verso, che anche in relazione alla posizione di costui la motivazione della ordinanza impugnata, nella quale si fa semplicemente riferimento alla avvenuta presentazione da parte sua di una SCIA, senza che sia stato considerato che un tale adempimento non costituisce di per sé un fattore idoneo a sanare la violazione accertata alla normativa edilizia ed urbanistica ed a porsi, pertanto, quale ostacolo alla demolizione del manufatto abusivo, neppure per la sola parte attualmente nella disponibilità del Mearelli. PQM Annulla la ordinanza impugnata,