CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00160/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 1653 /20 1 8 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA](PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) in forza di procuraspeciale ad litem in calce al ricorso per cassazione –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente – avverso la sentenza della Co mmissione tributaria regionale della Toscanan. 23 / 09 / 2 0 1 8 depositata in data 11 / 0 1 /20 1 8 , non notificata; Oggetto:accertamento –indaginifinanziarie Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: -[OSCURATO:PERSONA] ricorreva verso l'avviso di accertamento con il quale l'UfficioFinanziario rettificava la sua dichiarazione relativa al periodo di imposta 200 7 poiché a seguito di indagini finanziarie erano emers e operazioni sottratte a imposizione sui conti nella disponibilità del contribuente; - la CTP di Firenze dava atto in parte della cessata materia del contenderein ordine a un rilievo ; rigettava il ricorso nel resto ; -appellava il contribuente; - la CTR dichiarava inammissibile l’appello; ricorreva a questa Corte il contribuente; -questa Corte cassava la sentenza in argomento; riassumeva il giudizio difronte alla CTR il contribuente; - con la pronuncia gravata in questa sede il giudice dell'impugnazione harigettato l’appello; -ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a due motivi di ricorso; -resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate; Consideratoche: -il primo motivo di ricorso si duole della violazione e/o falsa applicazione dell'art.7 della L. n. 212 del 2000 e dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnataerroneamente ritenuto che l'atto impositivo impugnato fosse adeguatamentemotivato; - ritiene parte ricorrente che dal testo del PVC del 9 ottobre 2009 , richiamatoper relazione dal PVC del 5 maggio 2010, non sia possibile comprendere dalla verifica fiscale di quale società sia scaturita quella effettuatanei confronti della stessa ; -il motivo è infondato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 - sul punto occorre ribadire il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in materia di motivazione degli atti impositivi, che riconoscela legittimità della c.d. motivazione per relationem e ne precisa i limiti. E’ stato più volte affermato, infatti, che “in tema di avviso di accertamento, la motivazione "per relationem" con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scritturache, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già notial contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento delcontraddittorio” (Cass. n. 32957 del20/12/2018). Allo stesso modo èstato precisato che “ i n tema di atto impositivo, ai fini dell'ammissibile motivazione "per relationem" è sufficiente il rinvio dell'avviso di accertamento al PVC notificato al contribuente” (Cass. n. 29002 del 5/12/2017); - p er quanto riguarda l’atto di irrogazione della sanzione, poi, questa Corteammette sicuramente la motivazione “per relationem” nel caso in cui le sanzioni siano irrogate contestualmente e unitamente all’accertamento del maggior reddito rispetto a quello dichiarato e contestato (Cass. n. 11610 del 4/05/2021). Analoga possibilità va riconosciutaanche con riferimento al provvedimento di irrogazione delle sanzioni separatamente emesso, quando, come nella specie, vengono richiamatiatti già pervenuti nella sfera di conoscenza del contribuente, perchéallo stesso in precedenza notificati; -orbene, nel presente caso dal contenuto dell’atto impugnato, prodotto aquesta Corte ad opera del ricorrente come si è detto, si evince che la motivazioneè stata predisposta ed espressa anche attraverso il richiamo allemotivazioni esposte nei PVC tutti in precedenza notificati alla società contribuentee, pertanto, dalla stessa già conosciuti; né la circostanza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 dellamancata conoscenza di detti PVC è mai stata eccepita nel corso del giudizio; - risulta quindi del tutto irrilevante che il PVC del 9 ottobre 2009 non indichinominativamente la società presso la quale il controllo ha avuto innesco;neppure crea fraintendimento alcuno il richiamo al PVC redatto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (presso la quale ha avuto luogo la sola operazione materiale di rinvenimento dello scadenziario intestato“nero 2007”, che è mero fatto dal quale al più doveva l’Ufficio –come concretamente si è fatto – limitarsi a prendere la mosse per i necessariapprofondimenti istruttori); -nemmeno viene in rilievo l’avere l’Amministrazione riportato nel ridetto PVC stralci delle operazioni svolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della società EDILULA 2 di Montelupo o della società [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto il vizio di motivazione deriva, come è noto, dall’assenzadi elementi atti a dar conto dell’iter logico giuridico seguito dell’Ufficio,certo non dalla presenza di elementi ulteriori rispetto a quelli essenzialiche invece sussistono ; - il contenuto dell’avviso di accertamento qui impugnato è invero del tuttoidoneo a consentire al contribuente di comprendere le ragioni poste dall’Ufficio a base dell’avviso di accertamento (quindi di percepirne il contenuto motivazionale) e anche di difendersi dando prova della insussistenzadella pretesa azionata (quindi di percepire la prova della pretesadell’Ufficio per contrapporvi i propri – speculari nel senso della suainsussistenza – mezzi di prova); -infine, come risulta anche dalla trascrizione in controricorso dell’avviso di accertamento (riprodotto a pag. 8), in tale atto sono comunque riportatiampiamente gli elementi istruttori presenti in forza dei quali il contribuenteera perfettamente in grado di conoscere ogni elemento di innesco e di sviluppo dell’attività di accesso, ispezione e verifica e unitamente a tali elementi anche l’iter logico e giuridico seguito dall’Ufficioper sostenere la propria pretesa di maggiori tributi ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 -con riguardo poi al contenuto del PVC del 9 ottobre 2009 ad esso sono allegatigli estratti conto dei conti in essere presso la Cassa di Risparmio di S. Miniato (conti n. 753 e 274) e Cariprato (conto 467). Quindi è provato che il contribuente abbia avuto contezza di tali documenti, evidentementepresso di lui appresi nel corso della verifica, e in ordine ai quali non ci sono contestazioni da parte di costui in ordine alla notifica/consegna del PVC in argomento nel quale gli stessi erano allegati come si evince dall’esame dell’atto istruttorio in questione prodottoa questa Corte; -il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324e 329 c.p.c. nonché del divieto di doppia imposizione di cu i agli artt. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 163 del d.P.R. n. 917 del 1986 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenutopassato in giudicato il capo della sentenza relativo al rilievo con ilquale si contestava la omessa fatturazione di euro 140.000,00 più iva versatoil 27 novembre 2007 e oggetto poi della fattura n. 1 del 2008 emessanei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ; -il motivo è in ammissibile ; -la CTR, infatti, ha accertato in fatto, con valutazione non più rivedibile inquesta sede, che la fattura n. 1 del 2008 “…attiene all’importo di euro 140.000 euro soggetto a I VA, per un totale di 168.000 euro il cui versamento è avvenuto in data 23.11.2007 a fronte di un assegno bancario di pari importo sul conto corrente n. 344.63 acceso presso la [OSCURATO:PERSONA], Agenzia di Castelfiorentino intestato alla ditta Edilcostruzioni…”; in forza di ciò ha concluso affermando che “tale fattura, in sostanza, non può giustificare due distinte operazioni contabili”; - la valutazione operata dalla CTR risulta corretta, dal momento che il rilievo relativo alla omessa fatturazione di euro 140.000,00 più iva versatoil 27 novembre 2007 e oggetto poi della fattura n. 1 del 2008 emessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] è stato oggetto di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 annullamento in autotutela , come accerta d al CTR sia pur con espressioneapprossimativa riferendo che (pag. 4 prima riga e seguenti dellasentenza impugnata) “…si è definitivamente formato, sulla rinuncia dell’Amministrazione finanziaria alla pretesa impositiva, il giudicato di cessatamateria del contendere di cui alla sentenza pronunciata dai primi giudici”; -ne deriva che è stata accertata l’autonomia tra le due operazioni , una dellaquale prima oggetto di rilievo e poi annullata in autotutela, l’altra tuttorasub iudice in questa sede; non vi è quindi stata alcuna violazione delgiudicato, poiché i fatti sono diversi e autonomi quindi parimenti tali restanoe devono restare i giudizi che li definiscono; -conseguentemente, il ricorso va rigettato; -le spese sono regolate dalla soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; p.q.m. rigetta i l ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.900,00oltre a spese prenotate a debito . Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art