CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 1957
Cassazione n. 18756/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/10/1957 avverso la sentenza del 29/10/2020 del TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 449_23 Rilevato che l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è costituita un atto di appello avverso alla sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in data 29.10.2020, con cui è stato inflitta la sola pena dell'ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d. Igs. 152/2006; Rilevato che si tratta di sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593, ultimo comma, cod. proc. pen.; Rilevato, peraltro, che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto l'atto di appello, non è tuttavia legittimato in quanto non iscritto all'albo dei difensori abilitati al patrocinio davanti a questa Corte a norma dell'art. 613, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che l'impugnazione, qualificato l'appello come ricorso per cassazione, dev'essere dichiarata inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato, con conseguente integrazione della causa di inammissibilità di cui all'art. 591 comma primo, lett. a), cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 10 marzo 2024 Il consigl re estensore [OSCURATO:PERSONA]