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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 22613/2022

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 26420/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s. p . a ., i n [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Presidente del C.D.A., legale rappresentante pro tempore : Ing. [OSCURATO:PERSONA] s. p . a ., i n [OSCURATO:SOCIETA], in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, tutte elettivamente domiciliatein Roma, C.so [OSCURATO:PERSONA] I I n. 269 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Vaccarella, che l e rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], C [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], PEDONE G IUSEPPE, R ICCIARDIELLO R OBERTO, R.G.N. 26420/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, v ia Val d i Lanzo n. 79 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rapprese nta ti e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso: -controricorrenti– [OSCURATO:PERSONA]’ CONSORTILE A. R.L. in liquidazione e concordato preventivo, [OSCURATO:PERSONA]; -intimate- avverso la sentenza n. 227/2015 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 09/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dallacons. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Ingg. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., componenti dell’ ATI aggiudica taria , nel 1991, della gara d’appalto bandita dell’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo (ESA) per la realizzazione del lotto di irrigazione est [OSCURATO:PERSONA] a destra del fiume Imera, costituirono, al fine dell’esecuzione dei lavori, la consortile Imera ar.l., con sede legale in Trento.

Nel ’97 Imera chiese l’ammissione al concordato preventivo con garanzia.

La domanda prevedeva, oltre al pagamento del 100% dei crediti privilegiati e d el 40% di quelli chirografari , anche l’impegno irrevocabile de lle soci e della consortile a d integrare l’attivo – al fine del pagamento di una ulteriore percentuale dei crediti chirografari, ovvero, se possibile , della loro integralità – mediante la cessione di R.G.N. 26420/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte dei crediti dalle stesse vantate nei confronti dell’ESA a titolo di riservee claims.

Il concordato fu ammesso e venne omologato con sentenza del 21 gennaio 1998.

Il 21 novembre 2012 il giudice delegato autorizzò una transazione traImera da un lato e [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e Ingg. [OSCURATO:PERSONA] dall’altro, per effetto della qualela società in concordato rinunciò alla cessione dei predetti crediti a fronte del versamento di euro 30.000,00da parte delle tre consorziate.

Con ricorso ex art.702 bis cod.proc.civ.,in data 11 dicembre 2013, i creditori chirografari [OSCURATO:PERSONA], qualesocio amministratore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA], quale socio amministratore della FAI di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] , quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale omonima, [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale omonima, convennero innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l . in liquidazione e concordato, il Commissario giudiziale della procedurae le socie consorziate garanti , chiedendo: i) l’annullamento , o la revoca , o la declar atoria di inopponibilità della transazione ; ii)il riconosci mento, comunque, del loro diritto a soddisfarsi, in percentuale, sulle somme che ESA sarebbe stata condannata a corrispondere aDel Favero, [OSCURATO:PERSONA] e Ingg. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di riserve, all’esito della causa nel frattempo instaurata dall’ATI nei confronti dell’ente committenteper ottenerne il pagamento..R.G.N. 26420/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tribunale, con ordinanza del 6 maggio 2014, accolse la prima domanda, dichiarando la transazione inopponibile ai creditori ricorrenti, ma rigettò la secondaperché ritenne che l’impegno assunto dalle socie di Imera in sede concordataria fosse condizionato al riconoscimento spontaneo, o nell’ambito della procedura per la definizione bonaria,da parte di ESA, dei crediti da riserve e non anche al loro eventuale accertamento giudiziale.

La decisione, appellata in via principale da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri creditori, nelle rispettive qualità, e in via incidentale dalle tre societàgaranti, è stata parzialmente riformata dalla Corte d’ appello di Trento, con sentenza del 9 luglio 2015.

La corte del merito, respinto l’appello incidentale, ha ritenuto , in accoglimento di quello principale e per quanto in questa sede ancora rileva, che alla cessione non fosse stata apposta alcuna condizione e che la locuzione “al riconoscimento da parte della committente”fosse da intendersi come volta ad individuare il momento temporale in cui il negozio avrebbe dovuto avere esecuzione.

Ha dichiarato, pertanto, il diritto degli appellanti principali a soddisfarsi sulle somme che saranno giudizialmente accertate e liquidate, nel giudizio vertente fra le garanti ed ESA, a scioglimento delle riserve iscritte nella contabilità dell’appalto per cui è causa. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Ingg. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due mezzi e illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri creditori, nell e rispettive qualità, hanno replicato con controricorso.

Imera ed il Commissario giudiziale della procedura di concordato sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]:R.G.N. 26420/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con il primo motivo(introdotto da una “premessa” in cui si assume che la decisione impugnata si fonda –“è appiattita”- sul parere espresso da un consulente della procedura e si sottolinea come l a sentenza faccia più volte riferimento all’ arbitrato” , benché il contratto d’appalto non contenesse una clausola compromissoria, ma fosse unicamente sottoposto alla procedura conciliativa previst a dall’art.31 bis della legge n.109/1994)si denuncia la violazione degli artt.1362 e ss. cod.civ. e l’omesso esame di documenti decisivi. 1.2.Le ricorrenti sostengono che il giudice del merito ha ricostruito in maniera errata la loro volontà, sulla base di documenti ed atti travisati oletti in maniera incompleta e/o di documenti non rilevanti, in quanto l’impegno da esse assunto, di cessione in favore dei creditori chirografari di Imera delle somme loro riconosciute per riserve iscritte nei confronti di ESA, non era incondizionato, ma subordinato al raggiungimento di un accordo in sede amministrativa con la committente, e sarebbe pertanto venuto meno nel caso , in concreto verificatosi, di domanda di accertamento del credito in sede giudiziale.

1.3. A sostegno dell’assunto deducono, in particolare, che: a) la proposta di concordato precisava che «… gli stessi soci … si sono impegnati a mettere a disposizione tutto o parte delle ragioni di credito portate dalle riserve relative all’appalto avanzate nei confronti del Committente ESA….

Pertanto, all’atto della determinazione e riconoscimento delle riserve da parte del Committente, le imprese socie cederanno pro-soluto tutto o parte dei relativi crediti secondo le percentuali predeterminate…», con formula che costituiva esplicito riferimento alla procedura di cui all’art. 31 bis della legge n.109/1994, la cui soppressione da parte della corte del merito - che ha fatto invece riferimento all’arbitrato- avrebbe alterato radicalmente il contenuto dell’impegno;R.G.N. 26420/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] b)–la conclusione del giudice d’appello , secondo cui la sentenza di omologa del concordato Imera non condizionava in alcun modo la cessione dei crediti al loro riconoscimento con una modalità, piuttosto che con un’altra,da parte di ESA, av endo solo stabilito “ che i garanti si erano irrevocabilmente impegnati a cedere alla procedura parte dei crediti incassati da ESA”,sarebbe del tutto arbitraria, in quanto fondata sull’amputazione del periodo , che si concludeva con la precisa zione “anche se al riguardo non vi sono elementi per esprimere valutazioni certe”; c)– assolutamente errat o sarebbe l’ ulteriore a ccertamento con il quale il giudice a quo ha ritenuto che “ l’intenzione secondo cui la cessionedei crediti dovesse valere anche per il caso di determinazione giudiziale degli stessi è stata poi esplicitata nella memoria integrativa al ricorso per l’ammissione alla procedura”, poiché dalla lettura di tale memoria si evinceva, al contrario, che la questione della cessione pro solutoalla procedura dei crediti vantati dalle consorziate nei confronti di ESA era collegata al riconoscimento degli stessi da parte dell’Ente in via amministrativa, in alternativa a quella giudiziaria, mediante il raggiungimento di un accordo bonario, che a vrebbe porta to ad una soluzione positiva in tempi brevi; d) - nel ritenere che nelle lettere del 27.2.97 esse consorziate avevano messo “a disposizione le loro riserve verso ESA senza alcuna menzione alle modalità di accertamento …” la corte d’appello non avrebbe tenuto conto che proprio in quelle lettere si precisava che la cessione pro-soluto sarebbe avvenuta “all’atto delle determinazione e riconoscimento da parte della committente”; e) - il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente posto a sostegno della decisione la circostanza, tratta dalla seconda relazione del C.G. e reputata non contestata fra le parti , secondo cui la R.G.N. 26420/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] mandatariaDel Favero aveva comunicato al l’organo di gestione della procedura che non si prevedeva una definizione in tempi brevi del contenzioso: nella comparsa conclusionale d’appello era stat o , al contrario, sottolineato come non si facesse cenno alla data del la comunicazione, la quale (poiché la relazione del C.G. era stata depositata il 21.9.98) non poteva che essere stata inviata prima dell’instaurazione della causa contro [OSCURATO:PERSONA], in un periodo in cui si era ancora pienamente nella fase della ricerca dell’accordo bonario; f) -altrettanto erroneamente la corte del merito avrebbe ritenuto non contestata l’ulteriore circostanza, riferita questa volta nella relazione depositata dal C.G. il 5.6.08, secondo cui il 22.2.08 [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato una proposta con la quale esse garanti offrivano alla procedura “quanto riconosciuto a titolo di riserve in sede giudiziaria”, atteso che l a “ proposta ” ribadiva l’invito al C.G. a dichiarare chiusa la procedura, essendo stato il concordato interamente eseguito ed essendo ormai evidente che nulla sarebbe residuato dalle riserve; g) - i l giudice d’appello avrebbe inoltre fond ato il proprio convincimento sulla base di una solo parziale lettura della lettera 23.3.2011di [OSCURATO:PERSONA], estrapolandone alcuni passi e omettendo di richiamarne altri; i)- l ’ argomentazion e conclusiv a della sentenza, circa l’intervenuta richiesta di chiusura della procedura da parte di [OSCURATO:PERSONA] solo dopo vari anni dall’inizio della causa, dimostrerebbe l’omesso esame d egli atti e dei documenti da parte della corte territoriale, in quanto esse ricorrenti avevano invitato il C.G. a valutare l’ipotesi di chiusura sin dal 20.9.2001, con lettera contestuale alla notifica della citazione ad ESA.

1.4. Il motivo, che , nel suo duplice profilo, si risolve nella contestazione della interpretazione data dal giudice d’appello R.G.N. 26420/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’impegno migliorativo della proposta concordataria formulato dalle odierne ricorrenti, è inammissibile.

1.5. Occorre ricordare che, come ancora recentemente ribadito, nelle rispettive motivazioni, da Cass. n. 25432/2020, Cass. n. 14938/2018 e Cass. n. 25470/2019, il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione).

Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass. n. 24539/2009, Cass. n. 2465/2015, Cass. n. 10891/2016; Cass. n. 7963/2018, in motivazione).R.G.N. 26420/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass. n. 2465/2015; Cass.n. 10891/2016).

La censura neppure può, poi, essere formulata mediante l'astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass. n. 28319/2017; Cass. n. 25728/2013).

1.6. Il motivo in esame, al di là del richiamo in rubrica agli artt.1362 e ss. c.c., non illustra alcuna censura riconducibile alla specifica violazione da parte della corte del merito dei criteri che presiedono all’interpretazione dei contratti, il che rende evidente la sua inammissibilità sotto il profilo dell’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.

1.7. Non può trovare accoglimento neanche la critica fondata sulla prospettazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata.

Le ricorrenti pretendono di desumere dai documenti versati in atti –a loro dire malamente letti, o non esaminati, dalla Corte territoriale - elementi di fatto che, in realtà, tali non sono, non emergend o dai documenti in questione alcunaevidenza testuale che l’impegno da esse assunto,di ce dere ai creditori chirografari i crediti nascenti da riserve , R.G.N. 26420/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fosse sottoposto alla condizione del riconoscimento di tali crediti da parte di ESA in sede amministrativa.

In particolare, contrariamente a quanto dedotto nel motivo, va rilevato che: - la proposta migliorativa d el concordato, nel testo trascritto in ricorso – sub a) - non conteneva affatto l’esplicito riferimento alla procedura di accordo bonario di cui all’art.31 bis cit. (come aggiunto dall'art. 9 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la L. 2 giugno 1995, n. 216, oggi non più vigente a seguito dell’abrogazione della legge n.109/1994), ma solo l’impegno a cedere in percentuale in tutto o in parte i crediti nascenti dalle riserve “all’atto della determinazione e riconoscimento… da parte della Committente”; - nella memoria integrativa al ricorso per l’ammission e alla procedura di concordato di Imera- come trascritta dalle ricorrenti sub c) – si ribadiva l’impegno alla cessione dei crediti “ all’atto della determinazione e riconoscimento delle riserve da parte del Committente”, si precisava che ESA aveva mostrat o disponibilità al raggiungimento di un accordo bonario,accettando di intraprendere la procedura ex art.31 bis cit., e si formulava il mero auspicio che il contenzioso potesse risolversi per via amministrativa, più celere rispetto alla via giudiziaria, tu ttavia espressamente indicata come “alternativa”; -la sentenza di omologa, non impugnata dalle garanti - per come riportata sub. b)- lungi dal dare atto di un loro impegno subordinato all’accertamento delle riservein sede di accordo bonario, si limitava a porre in luce l’assenza di elementi idonei ad esprimere valutazioni certe in merito alla possibile ulteriore soddisfazione dei creditori chirografari (circostanza del tutto neutr a rispetto al percorso da seguire p er il recuperodei crediti).R.G.N. 26420/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ulteriori c ritiche svolte nel motivo investono mere argomentazioni poste dalla corte del merito a sostegno del proprio convincimento,sicché, quand’anche le si potesse ritenere in tutto o in parte fondate, risulterebbero inidonee a mutare l’esito del giudizio, centrato sull’analisi degli atti di cui si è appena detto (la proposta migliorativa, la memoria integrativa, la sentenza di omologa), di per sé valevoli a definire l’impegno a suo tempo assunto dalle odierne ricorrenti.

Da ultimo, non appare superfluo rilevare che il giudice d’appello, laddove ha impropriamente parlato di arbitrato, ha in realtà inteso riferirsi proprio alla procedura bonaria ex art.31 cit., individuata(pag. 21 della sent.) quale fase necessaria e prodromica all ’esperimento dell’azione giudiziale anteriormente alle modifiche introdotte dalle ll. nn. 216/95 e 166/02.

In definitiva, anche i rilievi mossi alla sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione si sostanziano nella richiesta di un a diversa interpretazione del contenuto de l l’ obbligazione di garanzia , anziché nell’individuazione del fatto decisivo omesso che , ove considerato dal giudice , avrebbe determinato un diverso esito della controversia.

2.1. Con il secondo motivo – proposto in via subordinata – si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 cod.proc.civ., per ultra - petizione , e per totale omissione di motivazione.

Secondo lericorrenti la corte di merito, nell’accogliere la domanda, avrebbe individuato come destinata al miglioramento della percentuale spettante ai creditori chirografari l’intera “ somma che sarà giudizialmente accertata e liquidata nella controversia vertente tra ESA ([OSCURATO:PERSONA]) ed i convenuti, a scioglimento delle R.G.N. 26420/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riserve iscritte in contabilità dell’appalto per cui è causa”, senza considerare che le riserve cui si riferiva l’impegno assunto il 20 febbraio 1997 erano solo quelle già iscritte fino a quella data, e non anche quelle maturate ed iscritte successivamente.

Aggiungono che le stesse controparti, nella memoria depositata il 20.10.2014 e nella conclusionale, avevano elencato le sole riserve iscritte prima del 20febbraio 1997 , sottolineando che si trattava di quelle iscritte alla data di presentazione della domanda di concordato.

2.2. Il motivo è inammissibileper difetto assoluto di specificità , ai sensi dell’art. 366 , 1° comma, nn. 4 e 6 cod.proc.civ.

Éprincipio consolidato che questa Corte, qualora venga dedotto un error inprocedendo, come quello attinente alla violazione dell’art.112 cod.proc.civ., è giudice anche del "fatto processuale" e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purché la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Cass.n. 20924/2019; Cass. n. 20716/2018; Cass. n. 25259/2017); è necessario, inoltre, che laparte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato (Cass. Sez.

U. n. 20181/2019; Cass. n. 39173/2021) Tali complessivi oneri non risultano assolti dalle ricorrenti, le quali, per un verso,nel s ostenere che l’impegno assunto, risalente al 20.

2. 1997, non poteva che avere ad oggetto le riserve iscritte sino a tale data, introducono in giudizio una questione interpretativa cui non si fa cennonella sentenza impugnata; per l’altro, non riportano nel motivo R.G.N. 26420/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni precisate dagli attori/appellanti negli atti introduttivi di ciascun grado del giudizio, né alcun passo di tali atti dai quali poter desumere l’esatto tenore della domandaavanzata nei loro confronti e accolta dalla corte d’appello, ma pretendono che possa darsi per scontato che la controversia fosse volta all’accertamento del diritto delle controparti entro l’indicato limite temporale sulla scorta di memoriedifensive, solo perché contenent i l’elenco delle riserve iscritte alla predetta data, senza, peraltro, neppure chiarire se nel giudizio pendente contro [OSCURATO:PERSONA] sia stato richiesto il riconoscimento di riserve iscritte in data successiva.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore delle parti costituite.

Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass.

S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M. - La Corte d ichiara inammissibile il ricorso e c ondanna le ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida, in favore dei controricorrenti in via fra loro solidale,in euro 12.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore impo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 26420/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s. p . a ., i n [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Presidente del C.D.A., legale rappresentante pro tempore : Ing. [OSCURATO:PERSONA] s. p . a ., i n [OSCURATO:SOCIETA], in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, tutte elettivamente domiciliatein Roma, C.so [OSCURATO:PERSONA] I I n. 269 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Vaccarella, che l e rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], C [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], PEDONE G IUSEPPE, R ICCIARDIELLO R OBERTO, R.G.N. 26420/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, v ia Val d i Lanzo n. 79 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rapprese nta ti e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso: -controricorrenti– [OSCURATO:PERSONA]’ CONSORTILE A. R.L. in liquidazione e concordato preventivo, [OSCURATO:PERSONA]; -intimate- avverso la sentenza n. 227/2015 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 09/07/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dallacons. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Ingg. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., componenti dell’ ATI aggiudica taria , nel 1991, della gara d’appalto bandita dell’[OSCURATO:PERSONA] di Palermo (ESA) per la realizzazione del lotto di irrigazione est [OSCURATO:PERSONA] a destra del fiume Imera, costituirono, al fine dell’esecuzione dei lavori, la consortile Imera ar.l., con sede legale in Trento. Nel ’97 Imera chiese l’ammissione al concordato preventivo con garanzia. La domanda prevedeva, oltre al pagamento del 100% dei crediti privilegiati e d el 40% di quelli chirografari , anche l’impegno irrevocabile de lle soci e della consortile a d integrare l’attivo – al fine del pagamento di una ulteriore percentuale dei crediti chirografari, ovvero, se possibile , della loro integralità – mediante la cessione di R.G.N. 26420/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte dei crediti dalle stesse vantate nei confronti dell’ESA a titolo di riservee claims. Il concordato fu ammesso e venne omologato con sentenza del 21 gennaio 1998. Il 21 novembre 2012 il giudice delegato autorizzò una transazione traImera da un lato e [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e Ingg. [OSCURATO:PERSONA] dall’altro, per effetto della qualela società in concordato rinunciò alla cessione dei predetti crediti a fronte del versamento di euro 30.000,00da parte delle tre consorziate. Con ricorso ex art.702 bis cod.proc.civ.,in data 11 dicembre 2013, i creditori chirografari [OSCURATO:PERSONA], qualesocio amministratore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA], quale socio amministratore della FAI di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] , quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale omonima, [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale omonima, convennero innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.l . in liquidazione e concordato, il Commissario giudiziale della procedurae le socie consorziate garanti , chiedendo: i) l’annullamento , o la revoca , o la declar atoria di inopponibilità della transazione ; ii)il riconosci mento, comunque, del loro diritto a soddisfarsi, in percentuale, sulle somme che ESA sarebbe stata condannata a corrispondere aDel Favero, [OSCURATO:PERSONA] e Ingg. [OSCURATO:PERSONA] a titolo di riserve, all’esito della causa nel frattempo instaurata dall’ATI nei confronti dell’ente committenteper ottenerne il pagamento..R.G.N. 26420/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] tribunale, con ordinanza del 6 maggio 2014, accolse la prima domanda, dichiarando la transazione inopponibile ai creditori ricorrenti, ma rigettò la secondaperché ritenne che l’impegno assunto dalle socie di Imera in sede concordataria fosse condizionato al riconoscimento spontaneo, o nell’ambito della procedura per la definizione bonaria,da parte di ESA, dei crediti da riserve e non anche al loro eventuale accertamento giudiziale. La decisione, appellata in via principale da [OSCURATO:PERSONA] e dagli altri creditori, nelle rispettive qualità, e in via incidentale dalle tre societàgaranti, è stata parzialmente riformata dalla Corte d’ appello di Trento, con sentenza del 9 luglio 2015. La corte del merito, respinto l’appello incidentale, ha ritenuto , in accoglimento di quello principale e per quanto in questa sede ancora rileva, che alla cessione non fosse stata apposta alcuna condizione e che la locuzione “al riconoscimento da parte della committente”fosse da intendersi come volta ad individuare il momento temporale in cui il negozio avrebbe dovuto avere esecuzione. Ha dichiarato, pertanto, il diritto degli appellanti principali a soddisfarsi sulle somme che saranno giudizialmente accertate e liquidate, nel giudizio vertente fra le garanti ed ESA, a scioglimento delle riserve iscritte nella contabilità dell’appalto per cui è causa. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Ingg. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due mezzi e illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri creditori, nell e rispettive qualità, hanno replicato con controricorso. Imera ed il Commissario giudiziale della procedura di concordato sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]:R.G.N. 26420/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo(introdotto da una “premessa” in cui si assume che la decisione impugnata si fonda –“è appiattita”- sul parere espresso da un consulente della procedura e si sottolinea come l a sentenza faccia più volte riferimento all’ arbitrato” , benché il contratto d’appalto non contenesse una clausola compromissoria, ma fosse unicamente sottoposto alla procedura conciliativa previst a dall’art.31 bis della legge n.109/1994)si denuncia la violazione degli artt.1362 e ss. cod.civ. e l’omesso esame di documenti decisivi. 1.2.Le ricorrenti sostengono che il giudice del merito ha ricostruito in maniera errata la loro volontà, sulla base di documenti ed atti travisati oletti in maniera incompleta e/o di documenti non rilevanti, in quanto l’impegno da esse assunto, di cessione in favore dei creditori chirografari di Imera delle somme loro riconosciute per riserve iscritte nei confronti di ESA, non era incondizionato, ma subordinato al raggiungimento di un accordo in sede amministrativa con la committente, e sarebbe pertanto venuto meno nel caso , in concreto verificatosi, di domanda di accertamento del credito in sede giudiziale. 1.3. A sostegno dell’assunto deducono, in particolare, che: a) la proposta di concordato precisava che «… gli stessi soci … si sono impegnati a mettere a disposizione tutto o parte delle ragioni di credito portate dalle riserve relative all’appalto avanzate nei confronti del Committente ESA…. Pertanto, all’atto della determinazione e riconoscimento delle riserve da parte del Committente, le imprese socie cederanno pro-soluto tutto o parte dei relativi crediti secondo le percentuali predeterminate…», con formula che costituiva esplicito riferimento alla procedura di cui all’art. 31 bis della legge n.109/1994, la cui soppressione da parte della corte del merito - che ha fatto invece riferimento all’arbitrato- avrebbe alterato radicalmente il contenuto dell’impegno;R.G.N. 26420/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] b)–la conclusione del giudice d’appello , secondo cui la sentenza di omologa del concordato Imera non condizionava in alcun modo la cessione dei crediti al loro riconoscimento con una modalità, piuttosto che con un’altra,da parte di ESA, av endo solo stabilito “ che i garanti si erano irrevocabilmente impegnati a cedere alla procedura parte dei crediti incassati da ESA”,sarebbe del tutto arbitraria, in quanto fondata sull’amputazione del periodo , che si concludeva con la precisa zione “anche se al riguardo non vi sono elementi per esprimere valutazioni certe”; c)– assolutamente errat o sarebbe l’ ulteriore a ccertamento con il quale il giudice a quo ha ritenuto che “ l’intenzione secondo cui la cessionedei crediti dovesse valere anche per il caso di determinazione giudiziale degli stessi è stata poi esplicitata nella memoria integrativa al ricorso per l’ammissione alla procedura”, poiché dalla lettura di tale memoria si evinceva, al contrario, che la questione della cessione pro solutoalla procedura dei crediti vantati dalle consorziate nei confronti di ESA era collegata al riconoscimento degli stessi da parte dell’Ente in via amministrativa, in alternativa a quella giudiziaria, mediante il raggiungimento di un accordo bonario, che a vrebbe porta to ad una soluzione positiva in tempi brevi; d) - nel ritenere che nelle lettere del 27.2.97 esse consorziate avevano messo “a disposizione le loro riserve verso ESA senza alcuna menzione alle modalità di accertamento …” la corte d’appello non avrebbe tenuto conto che proprio in quelle lettere si precisava che la cessione pro-soluto sarebbe avvenuta “all’atto delle determinazione e riconoscimento da parte della committente”; e) - il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente posto a sostegno della decisione la circostanza, tratta dalla seconda relazione del C.G. e reputata non contestata fra le parti , secondo cui la R.G.N. 26420/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] mandatariaDel Favero aveva comunicato al l’organo di gestione della procedura che non si prevedeva una definizione in tempi brevi del contenzioso: nella comparsa conclusionale d’appello era stat o , al contrario, sottolineato come non si facesse cenno alla data del la comunicazione, la quale (poiché la relazione del C.G. era stata depositata il 21.9.98) non poteva che essere stata inviata prima dell’instaurazione della causa contro [OSCURATO:PERSONA], in un periodo in cui si era ancora pienamente nella fase della ricerca dell’accordo bonario; f) -altrettanto erroneamente la corte del merito avrebbe ritenuto non contestata l’ulteriore circostanza, riferita questa volta nella relazione depositata dal C.G. il 5.6.08, secondo cui il 22.2.08 [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato una proposta con la quale esse garanti offrivano alla procedura “quanto riconosciuto a titolo di riserve in sede giudiziaria”, atteso che l a “ proposta ” ribadiva l’invito al C.G. a dichiarare chiusa la procedura, essendo stato il concordato interamente eseguito ed essendo ormai evidente che nulla sarebbe residuato dalle riserve; g) - i l giudice d’appello avrebbe inoltre fond ato il proprio convincimento sulla base di una solo parziale lettura della lettera 23.3.2011di [OSCURATO:PERSONA], estrapolandone alcuni passi e omettendo di richiamarne altri; i)- l ’ argomentazion e conclusiv a della sentenza, circa l’intervenuta richiesta di chiusura della procedura da parte di [OSCURATO:PERSONA] solo dopo vari anni dall’inizio della causa, dimostrerebbe l’omesso esame d egli atti e dei documenti da parte della corte territoriale, in quanto esse ricorrenti avevano invitato il C.G. a valutare l’ipotesi di chiusura sin dal 20.9.2001, con lettera contestuale alla notifica della citazione ad ESA. 1.4. Il motivo, che , nel suo duplice profilo, si risolve nella contestazione della interpretazione data dal giudice d’appello R.G.N. 26420/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] all’impegno migliorativo della proposta concordataria formulato dalle odierne ricorrenti, è inammissibile. 1.5. Occorre ricordare che, come ancora recentemente ribadito, nelle rispettive motivazioni, da Cass. n. 25432/2020, Cass. n. 14938/2018 e Cass. n. 25470/2019, il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass. n. 24539/2009, Cass. n. 2465/2015, Cass. n. 10891/2016; Cass. n. 7963/2018, in motivazione).R.G.N. 26420/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass. n. 2465/2015; Cass.n. 10891/2016). La censura neppure può, poi, essere formulata mediante l'astratto riferimento a dette regole, essendo imprescindibile, come si è già anticipato, la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto, e del modo, in cui il giudice di merito si sia, eventualmente, discostato dagli stessi, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella decisione impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Cass. n. 28319/2017; Cass. n. 25728/2013). 1.6. Il motivo in esame, al di là del richiamo in rubrica agli artt.1362 e ss. c.c., non illustra alcuna censura riconducibile alla specifica violazione da parte della corte del merito dei criteri che presiedono all’interpretazione dei contratti, il che rende evidente la sua inammissibilità sotto il profilo dell’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c. 1.7. Non può trovare accoglimento neanche la critica fondata sulla prospettazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata. Le ricorrenti pretendono di desumere dai documenti versati in atti –a loro dire malamente letti, o non esaminati, dalla Corte territoriale - elementi di fatto che, in realtà, tali non sono, non emergend o dai documenti in questione alcunaevidenza testuale che l’impegno da esse assunto,di ce dere ai creditori chirografari i crediti nascenti da riserve , R.G.N. 26420/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fosse sottoposto alla condizione del riconoscimento di tali crediti da parte di ESA in sede amministrativa. In particolare, contrariamente a quanto dedotto nel motivo, va rilevato che: - la proposta migliorativa d el concordato, nel testo trascritto in ricorso – sub a) - non conteneva affatto l’esplicito riferimento alla procedura di accordo bonario di cui all’art.31 bis cit. (come aggiunto dall'art. 9 del D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito con la L. 2 giugno 1995, n. 216, oggi non più vigente a seguito dell’abrogazione della legge n.109/1994), ma solo l’impegno a cedere in percentuale in tutto o in parte i crediti nascenti dalle riserve “all’atto della determinazione e riconoscimento… da parte della Committente”; - nella memoria integrativa al ricorso per l’ammission e alla procedura di concordato di Imera- come trascritta dalle ricorrenti sub c) – si ribadiva l’impegno alla cessione dei crediti “ all’atto della determinazione e riconoscimento delle riserve da parte del Committente”, si precisava che ESA aveva mostrat o disponibilità al raggiungimento di un accordo bonario,accettando di intraprendere la procedura ex art.31 bis cit., e si formulava il mero auspicio che il contenzioso potesse risolversi per via amministrativa, più celere rispetto alla via giudiziaria, tu ttavia espressamente indicata come “alternativa”; -la sentenza di omologa, non impugnata dalle garanti - per come riportata sub. b)- lungi dal dare atto di un loro impegno subordinato all’accertamento delle riservein sede di accordo bonario, si limitava a porre in luce l’assenza di elementi idonei ad esprimere valutazioni certe in merito alla possibile ulteriore soddisfazione dei creditori chirografari (circostanza del tutto neutr a rispetto al percorso da seguire p er il recuperodei crediti).R.G.N. 26420/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ulteriori c ritiche svolte nel motivo investono mere argomentazioni poste dalla corte del merito a sostegno del proprio convincimento,sicché, quand’anche le si potesse ritenere in tutto o in parte fondate, risulterebbero inidonee a mutare l’esito del giudizio, centrato sull’analisi degli atti di cui si è appena detto (la proposta migliorativa, la memoria integrativa, la sentenza di omologa), di per sé valevoli a definire l’impegno a suo tempo assunto dalle odierne ricorrenti. Da ultimo, non appare superfluo rilevare che il giudice d’appello, laddove ha impropriamente parlato di arbitrato, ha in realtà inteso riferirsi proprio alla procedura bonaria ex art.31 cit., individuata(pag. 21 della sent.) quale fase necessaria e prodromica all ’esperimento dell’azione giudiziale anteriormente alle modifiche introdotte dalle ll. nn. 216/95 e 166/02. In definitiva, anche i rilievi mossi alla sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione si sostanziano nella richiesta di un a diversa interpretazione del contenuto de l l’ obbligazione di garanzia , anziché nell’individuazione del fatto decisivo omesso che , ove considerato dal giudice , avrebbe determinato un diverso esito della controversia. 2.1. Con il secondo motivo – proposto in via subordinata – si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 cod.proc.civ., per ultra - petizione , e per totale omissione di motivazione. Secondo lericorrenti la corte di merito, nell’accogliere la domanda, avrebbe individuato come destinata al miglioramento della percentuale spettante ai creditori chirografari l’intera “ somma che sarà giudizialmente accertata e liquidata nella controversia vertente tra ESA ([OSCURATO:PERSONA]) ed i convenuti, a scioglimento delle R.G.N. 26420/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riserve iscritte in contabilità dell’appalto per cui è causa”, senza considerare che le riserve cui si riferiva l’impegno assunto il 20 febbraio 1997 erano solo quelle già iscritte fino a quella data, e non anche quelle maturate ed iscritte successivamente. Aggiungono che le stesse controparti, nella memoria depositata il 20.10.2014 e nella conclusionale, avevano elencato le sole riserve iscritte prima del 20febbraio 1997 , sottolineando che si trattava di quelle iscritte alla data di presentazione della domanda di concordato. 2.2. Il motivo è inammissibileper difetto assoluto di specificità , ai sensi dell’art. 366 , 1° comma, nn. 4 e 6 cod.proc.civ. Éprincipio consolidato che questa Corte, qualora venga dedotto un error inprocedendo, come quello attinente alla violazione dell’art.112 cod.proc.civ., è giudice anche del "fatto processuale" e può esercitare il potere-dovere di esame diretto degli atti purché la parte ricorrente li abbia compiutamente indicati, non essendo legittimata a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi (Cass.n. 20924/2019; Cass. n. 20716/2018; Cass. n. 25259/2017); è necessario, inoltre, che laparte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato (Cass. Sez. U. n. 20181/2019; Cass. n. 39173/2021) Tali complessivi oneri non risultano assolti dalle ricorrenti, le quali, per un verso,nel s ostenere che l’impegno assunto, risalente al 20. 2. 1997, non poteva che avere ad oggetto le riserve iscritte sino a tale data, introducono in giudizio una questione interpretativa cui non si fa cennonella sentenza impugnata; per l’altro, non riportano nel motivo R.G.N. 26420/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] le conclusioni precisate dagli attori/appellanti negli atti introduttivi di ciascun grado del giudizio, né alcun passo di tali atti dai quali poter desumere l’esatto tenore della domandaavanzata nei loro confronti e accolta dalla corte d’appello, ma pretendono che possa darsi per scontato che la controversia fosse volta all’accertamento del diritto delle controparti entro l’indicato limite temporale sulla scorta di memoriedifensive, solo perché contenent i l’elenco delle riserve iscritte alla predetta data, senza, peraltro, neppure chiarire se nel giudizio pendente contro [OSCURATO:PERSONA] sia stato richiesto il riconoscimento di riserve iscritte in data successiva. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore delle parti costituite. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019). P.Q.M. - La Corte d ichiara inammissibile il ricorso e c ondanna le ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida, in favore dei controricorrenti in via fra loro solidale,in euro 12.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore impo
Sentenza Cassazione n. 22613/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris