CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 16726/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa, in virtù di procure specialiallegate rispettivamente al ricorso e alla memoria difensiva, dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] da Empoli e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Roma inPiazza Venezia n. 11;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]. n. 25164/2020 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 25164/2020Numero sezionale 182/2026Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,Numero di raccolta generale 16726/2026rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale deDllaota Sputbablitcoaz,io ne 28/05/2026presso i cui uffici è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n. 12;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1498/2020 della Commissione TributariaRegionale del Lazio, depositata in data 8/6/2020;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Napolitano nella pubblica udienza del 17 marzo 2026;udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;uditi gli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] a Empoli e PaoloPollice per la società e l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] perl’Agenzia delle Entrate;[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (di seguito, “la società” o “lacontribuente”), nel corso del 2009, aveva subìto una verifica fiscalegenerale in relazione al periodo d’imposta 2006, condotta dallaGuardia di Finanza e conclusasi il 21 dicembre 2009 con la notificadi un processo verbale di constatazione.In tale processo verbale fu contestato alla società un unico rilievo,concernente l’indebita deduzione della minusvalenza di euro 34,2milioni, realizzata in sede di conferimento delle partecipazionidetenute in [OSCURATO:SOCIETA]. nella [OSCURATO:PERSONA].r.l.In relazione a tale contestazione, la Guardia di Finanza provvide, aisensi dell’art. 331 c.p.p., ad inoltrare, a carico del legalerappresentante della società, denuncia per il reato di cui all’art. 3 deld.lgs. n. 74 del 2000.Ric. n. 25164/2020 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 25164/2020Numero sezionale 182/2026Numero di raccolta generale 16726/2026Nel corso della stessa verifica, la Guardia di Finanza analizzòData pubblicazione 28/05/2026l’operazione, posta in essere nel dicembre 2006, di cessione dellapartecipazione detenuta dalla società nella controllata [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria di un centro commerciale sitoin Roma, denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, in favore di Visconti CesiS.p.A., successivamente riacquistata dalla società.[OSCURATO:PERSONA] di Finanza, constatato che la cessione della predettapartecipazione ha comportato l’emersione di una plusvalenza peroltre euro 137.500.000 e che detta plusvalenza non era stataassoggettata a tassazione per un importo pari al 95% della stessa,in applicazione del regime di partecipation exemption previstodall’art. 87, comma 1, Tuir, provvide a verificare la sussistenza ditutti i requisiti della partecipation exemption, con particolareriferimento al requisito della commercialità di cui alla lettera d) delcitato comma 1.La questione della partecipation exemption era stata esaminata dallaGuardia di Finanza nel pvc del 2009 e i verificatori ritennero di nonformulare alcun rilievo a carico della società, considerando esistenteil requisito della commercialità.In seguito alla descritta attività di verifica, il 21 dicembre 2011l’ufficio, avvalendosi del raddoppio del termine di accertamento sullabase della denuncia presentata dai verificatori, notificò alla societàun avviso di accertamento, con il quale non fu contestato iltrattamento fiscale della plusvalenza emersa per effetto dellacessione della partecipazione detenuta nella [OSCURATO:SOCIETA]Il procedimento penale sorto in esito alla denuncia della Guardia dimarzo 2011.Successivamente, nei primi mesi del 2015, la Guardia di Finanzaavviò un’ulteriore attività di indagine volta a verificare nuovamentela legittimità dell’assoggettamento al regime della partecipationRic. n. 25164/2020 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 25164/2020Numero sezionale 182/2026exemption della plusvalenza maturata in conseguenza della cessioneNumero di raccolta generale 16726/2026della partecipazione nella società che gestiva il centro commDatea rpcubiablilceaz.i one 28/05/2026Tale verifica si concluse il 26 marzo 2015 con la notifica di unulteriore processo verbale di constatazione.Secondo quanto affermato dagli stessi verificatori, la nuova verificasarebbe stata innescata non già dall’emersione di nuovi elementi inpunto di fatto, ma da un asserito mutamento della prassi dell’Agenziadelle Entrate, che “con circolare n. 7 del 29 marzo 2013” avrebbechiarito in modo preciso e puntuale la disciplina della partecipationexemption, con particolare riferimento alla sussistenza del requisitodi commercialità delle partecipazioni detenute in società chegestiscono centri commerciali.Alla luce di tali chiarimenti di prassi, dunque, la Guardia di Finanzariesaminò le circostanze di fatto già analizzate nel corso della verificacompiuta nel 2009 e mutò avviso, ritenendo che la partecipazionedetenuta nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non integrerebbeil requisito della commercialità di cui all’art. 87, comma 1, lett. d)Tuir.Pertanto, avvalendosi del raddoppio del termine di accertamento dicui all’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis,il 22 giugno 2015 l’ufficio notificò alla società un nuovo avviso diaccertamento, con cui recuperò a tassazione, ai fini Ires, una sommapari ad oltre 125.100.000 euro, con liquidazione di una maggioreimposta, oltre interessi e sanzioni.La C.T.P. di Roma, su ricorso della società, annullò l’avviso diaccertamento, ritenendo sussistente il requisito della commercialitàdi cui all’art. 87, comma 1, lett. d) Tuir.Su appello principale dell’Agenzia delle Entrate e su appelloincidentale della società, la C.T.R. riformò la sentenza di primogrado, confermando l’avviso di accertamento impugnato.Avverso la sentenza di appello, la società ha proposto ricorso percassazione, affidato ad otto motivi.Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.Ric. n. 25164/2020 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 25164/2020Numero sezionale 182/2026Il sostituto Procuratore Generale, in persona del dott. StefanoNumero di raccolta generale 16726/2026Visonà, ha depositato una requisitoria scritta. Data pubblicazione 28/05/2026La società ha depositato una memoria difensiva.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ”, la contribuente deduceche, contrariamente a quanto affermato dalla C.T.R., deve escludersiil raddoppio del termine di accertamento qualora, prima della notificadell’atto impositivo, l’autorità penale abbia disposto l’archiviazionedel procedimento penale scaturito dalla denuncia ex art. 331 c.p.p.inoltrata dall’amministrazione finanziaria.Secondo la contribuente, la ricorrenza dei presupposti dell’obbligo didenuncia ex art. 331 c.p.p. (dunque, la valutazione, da parte delgiudice tributario, della sussistenza di una violazione di rilievopenale-tributario che fa scattare il raddoppio del termine diaccertamento) deve essere valutata alla data di produzione deglieffetti dell’atto finale del procedimento accertativo, cioè al momentodella notifica dell’avviso di accertamento.Argomenta la società che gli atti del procedimento di accertamentotributario, al pari della generalità degli atti amministrativi,soggiacciono al principio “tempus regit actum” e che, dunque, ai finidella disciplina del raddoppio dei termini di accertamento, il giudicetributario deve valutare se, al momento della notifica dell’atto,sussista o meno la rilevanza penale della condotta.1.1. Il motivo è infondato.Il quesito di diritto sotteso al motivo in esame è se, una volta chel’autorità giudiziaria penale abbia escluso la fondatezza dell’ipotesi direato a carico del contribuente (o di chi agisce per esso) veicolatadalla denuncia spiccata ai sensi dell’art. 331 c.p.p., da tale esclusioneconsegua che, con riferimento agli atti impositivi notificati dopo lachiusura del procedimento penale, per essi non valga più il raddoppioRic. n. 25164/2020 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 25164/2020Numero sezionale 182/2026dei termini di accertamento, con la conseguenza che per essi sarebbeNumero di raccolta generale 16726/2026maturata la decadenza se il termine ordinario previsto daDlalata pluebbglicgaezio ne 28/05/2026fosse già decorso al tempo della notifica dell’atto impositivo.Al quesito si deve dare risposta negativa.Lo scopo del raddoppio dei termini è quello di far sì che, in presenzadi una violazione tributaria particolarmente grave, tale da integrareuna fattispecie di reato la cui sussistenza sia prima faciepositivamente delibata con la trasmissione della denuncia al pubblicoministero da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni,l’amministrazione finanziaria abbia un tempo maggiore per svolgereil procedimento di accertamento del debito fiscale scaturente dallaviolazione e per notificare al contribuente infedele l’atto impositivo.Senonché, una volta che si sono integrati i presupposti per ilraddoppio del termine di accertamento previsti dalla norma(condotta integrante fattispecie di reato e inoltro della denuncia alpubblico ministero), viene in gioco il principio della efficienza e delbuon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97,comma 2, Cost., che fa sì che l’ufficio deputato all’emissionedell’avviso di accertamento debba poter contare su un preciso edeterminato termine di decadenza per effettuare la ripresa fiscale.Orbene, se, una volta presentata la denuncia penale,l’amministrazione possa contare su un termine raddoppiato (rispettoa quello ordinario) per la notifica dell’avviso di accertamento, queltermine resta tale e non subisce modifiche alla sua durataconseguenti all’esito del procedimento penale: il raddoppio, in altreparole, è legato alla gravità della violazione che si manifesta conl’inoltro della denuncia penale agli organi competenti a procederepenalmente, in esito ad una positiva delibazione di esistenza degliestremi di reato; non all’esito del procedimento penale scaturenteda quella denuncia.2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 43, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 e degliartt. 24 e 97 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.”,Ric. n. 25164/2020 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 25164/2020Numero sezionale 182/2026la contribuente censura la sentenza impugnata per avere la C.T.R.Numero di raccolta generale 16726/2026ritenuto che l’amministrazione possa notificare un nuovo Daavtav piusbobli cadziio ne 28/05/2026accertamento per il medesimo periodo d’imposta indipendentementedalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi non conoscibili almomento della notifica del precedente atto impositivo.L’art. 43, comma 4, vigente ratione temporis, del d.P.R. n. 600 del1973, nel disciplinare i presupposti dell’accertamento integrativo,stabilisce che “fino alla scadenza del termine stabilito nei commiprecedenti l’accertamento può essere integrato o modificato inaumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base allasopravvenuto conoscenza di nuovi elementi” e che “nell’avvisodevono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, i nuovielementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenzadell’ufficio delle imposte”.Deduce la contribuente che l’operazione di cessione dellapartecipazione in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era già stataesaminata dalla Guardia di Finanza in occasione della verifica del2009, senza concludersi con la formulazione di rilievi.L’Agenzia delle Entrate, dal suo canto, con il primo avviso diaccertamento non avanzò alcuna ripresa relativa alla partecipationexemption della partecipazione ceduta, nonostante che i fattirilevanti erano già tutti emersi in seguito al primo processo verbaledi constatazione condotto dalla Guardia di Finanza.La ripresa relativa alla plusvalenza da cessione della partecipazione,allora, non era altro che la conseguenza di un ripensamentodell’Agenzia delle Entrate, sul cui impulso la Guardia di Finanzaprocedette ad una nuova verifica sfociato, nel 2015, in un nuovoprocesso verbale di constatazione.2.1. Il motivo è, anzitutto, ammissibile.Contrariamente a quanto afferma l’Agenzia delle Entrate incontroricorso, infatti, la questione della esistenza dei presupposti dilegge per l’accertamento integrativo era stata non solo devoluta inappello con l’impugnazione incidentale proposta dalla contribuente,Ric. n. 25164/2020 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 25164/2020Numero sezionale 182/2026ma è stata anche oggetto di pronuncia da parte della C.T.R., cheNumero di raccolta generale 16726/2026nella parte della sentenza dedicata all’esame dell’appello inDcaitda epunbbtlaicalezio ne 28/05/2026ha sostanzialmente concluso per la legittimità dell’avviso diaccertamento integrativo notificato dall’amministrazione.2.2. Nel merito, il motivo è fondato.L’art. 43, comma 4, vigente ratione temporis, del d.P.R. n. 600 del1973, consente la notifica, nel termine di decadenza, di un avviso diaccertamento integrativo solo se emergano fatti nuovi, da cuiconsegua una maggiore pretesa fiscale da parte dell’erario. Tali fatti,peraltro, devono essere veicolati da fonti diverse da quelle grazie allequali l’amministrazione era venuta a conoscenza degli elementifondanti il primo avviso di accertamento (arg. ex Cass., n. 23685/18;Cass., n. 27788/20, seppur relativi all’art. 41 bis del d.P.R. n. 600del 1973 in tema di accertamento parziale; con precipuo riferimentoai presupposti dell’accertamento integrativo, cfr. Cass., n.22827/25).Orbene, nel caso di specie, gli elementi fattuali dai quali poterdesumere la natura giuridica dell’impresa gestita dalla societàpartecipata dalla odierna contribuente, ai sensi dell’art. 87, comma1, lett. d), Tuir, erano già tutti contenuti ed esposti nel primoprocesso verbale redatto dalla Guardia di Finanza nel 2009, sicché lanuova verifica condotta nel 2015 e sfociata nel secondo avviso diaccertamento non aveva portato all’esame dell’Agenzia delle Entratenessun elemento nuovo, ma aveva portato a riesaminare gli stessielementi di fatto presenti nel precedente processo verbale diconstatazione sotto una diversa ottica giuridica (qualificando comenon commerciale l’impresa gestita dalla società partecipata dallacontribuente).Ne consegue che, nella fattispecie di causa, mancavano i presuppostigiuridici per procedere, in relazione all’annualità già verificata nel2009, ad una nuova verifica e mancavano, in ogni caso, gli elementinuovi e diversi da quelli emergenti nel precedente processo verbaledi constatazione per emettere un avviso di accertamento integrativo.Ric. n. 25164/2020 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.Numero registro generale 25164/2020Numero sezionale 182/2026Numero di raccolta generale 16726/20262.2. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso non può cheData pubblicazione 28/05/2026determinare l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnatoin prime cure, non essendovi bisogno di nuovi accertamenti di fatto.2.3. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso determinal’assorbimento dei restanti motivi proposti dalla contribuente.3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sonoliquidate in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi percompensare le spese dei giudizi di merito. P.Q.MAccoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo, quarto,quinto, sesto, settimo e ottavo, rigettato il primo.Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e,decidendo nel merito, annulla l’avviso di accertamento impugnato inprime cure.Compensa le spese dei giudizi di merito.Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dellasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., delle spese del presente giudizio,che si liquidano in euro quarantamila per compensi, oltre al rimborsodelle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euroduecento di spese vive.Così deciso, in Roma, il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Lucio NapolitanoRic. n. 25164/2020 – u.p. 17 marzo 2026 est. Napolitano A.