CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 15971/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna della predetta imputata per il reato ex art 588 comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che l'imputata sarebbe stata "vittima dell'aggressione" e come non abbia "in alcun modo assunto, nei fatti, intenzione offensiva alcuna", non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la congruità della pena inflitta, risulta privo di specificità, e inoltre la determinazione del trattamento sanzionatorio è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art 62-bis c.p. è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge sostanziale per la mancata applicazione dell'art 131 bis cod. pen., è inedito, perché la questione non è mai stata sottoposta ai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ojosini Stefa n9 I [OSCURATO:PERSONA]