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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 00375/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 06/04/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Perla LORI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Trento ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatorio delegato, eseguito il 13.03.2021, e convalidato il 15/03/2021, avente a oggetto materiale informatico costituito da PD, hard disk, telefoni cellulari, registratori, chiavette USB, macchina fotografica e documentazione bancaria, trovati nella disponibilità dell'indagato durante la perquisizione eseguita nella abitazione e nel suo ufficio, e acquisiti con riguardo al reato di interferenze illecite nella vita privata della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ex art. 615 bis cod. pen..

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi.

2.1. violazione degli artt. 247 u.co. e 253 co. 1 cod. proc. pen., per mancanza di idonea specifica motivazione del decreto autorizzativo del P.M. di perquisizione e sequestro.

Si duole la Difesa che il provvedimento del P.M. contiene una motivazione affidata a formula di stile, con la sola indicazione del titolo di reato, senza alcun riferimento al luogo di commissione né alla persona offesa querelante.

Manca una specifica motivazione sulla concreta ipotesi accusatoria, l'indicazione degli estremi di tempo, luogo e azione del fatto, e la specificazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, tale da garantire l'indagato da indebite intromissioni.

Si invocano i principi affermati dalle Sezioni Unite" Botticelli" in merito alla necessaria motivazione sulla sussistenza del rapporto di strumentalità tra la res e l'accertamento penale, e delle Sez.

Un.

"Ferazzi" circa la idonea motivazione, anche per il sequestro probatorio avente a oggetto le cose che costituiscono corpo di reato, in ordine al presupposto delle finalità in concreto perseguite per l'accertamento dei fatti.

2.2. motivazione apparente e apodittica, mancando l'esame delle critiche difensive puntualmente enunciate nell'atto di impugnazione in ordine al requisito del fumus del vincolo di pertinenzialità, giustificato dal Tribunale distrettuale sulla base del mero riferimento alla norma asseritamente violata.

2.3. omessa motivazione, integrante violazione di legge, in ordine ai principi di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità.

Si invoca il principio di diritto affermato da un recente approdo della Sesta Sezione ( sent. n. 34265/2020), che, con riferimento a un analogo caso di sequestro di materiale informatico eseguito con modalità "omnibus", ha declinato lo statuto delle modalità operative e dei limiti del sequestro di materiale informatico e telematico, che deve porsi in continuità con il generale controllo di ragionevolezza, comprendente il canone modale di proporzionalità tra la res appresa e la finalità investigativa, ritenendo illegittimo un sequestro avente una mera finalità esplorativa ( citando sez. 6 n. 13156/2020, Scagliarini).

In particolare, il Tribunale del riesame di Trento ha del tutto omesso il vaglio del nesso di pertinenza tra il bene appreso e l'ipotesi investigativa, aspetto che costituisce il contenuto minimo del decreto di sequestro probatorio informatico. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.E' fondato il terzo motivo di ricorso, imponendosi, per tale aspetto, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato al Giudice di merito per nuovo esame.

Gli altri motivi sono infondati.

2. I primi due motivi, che, come premesso, lamentano un deficit di motivazione dell'ordinanza impugnata, che avrebbe replicato in modo apparente alle censure difensive attinenti alla assenza di una adeguata descrizione del fatto imputato (affidata alla mera indicazione della data del fatto e della norma di cui all'art. 615 bis c.p.) e di una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, non si confrontano con la motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame.

Il decreto impugnato ha, infatti, sanato la carenza argomentativa di quello del P.M., non tanto con riguardo alla descrizione del fatto - giacchè esso poteva agevolmente desumersi dagli atti depositati dal P.M. (C.N.R. del 18/01/2021 dei Carabinieri di Cavareno, denuncia della persona offesa con relativo corredo fotografico, screenshots e file audio) essendo anche indicata una data di commissione del fatto ( "fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]") - quanto con riferimento alla specifica individuazione della concreta finalità probatoria, genericamente individuata con il riferimento al corpo del reato e alla necessità di compiere accertamenti ai fini di prova (copia forense dei dispositivi HD).

Il Tribunale distrettuale ha, infatti, precisato che "la finalità del sequestro è sufficientemente chiarita in considerazione anche al fatto che la peculiare tipologia del reato per cui si procede, interferenza illecita nella vita priva, crea un nesso tutt'altro che indiretto, ma anzi, diretto e immediato con gli oggetti sequestrati nell'abitazione e nell'ufficio dell'indagato (luoghi peraltro espressamente menzionati nella delega del PM), tutti riconducibili al genus apparecchiatura informatica idonea a registrare, documentare, archiviare dati eventualmente sensibili oggetto del reato a quo".

3. E' fondato invece il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità della misura, profili in ordine ai quali il Tribunale del Riesame ha omesso completamente di replicare alla specifica censura difensiva, in tal modo incorrendo, non solo nella violazione di legge consistente nella mancanza assoluta della motivazione, ma, convalidando un decreto di sequestro probatorio concernente indiscriminatamente tutti gli strumenti informatici in possesso dell'odierno ricorrente, in difetto di qualsiasi specifica individuazione dell'oggetto di indagine e dei relativi criteri di selezione del materiale, non ha fatto corretta applicazione di principi giurisprudenziali affermati in più occasioni da questa Corte, che ha individuato la necessità di contemperare le finalità investigative e le esigenze di proporzionalità.

3.1. In più di un'occasione, le Sezioni Unite (Sez.

Un. n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua; Sez.

Un. n. 36072 del 19/04/2018, P.M. in proc.

Botticelli e altri), pronunciandosi sul tema dell'onere motivazionale del sequestro del corpo del reato, hanno riconosciuto l'importanza, nella valutazione dell'an e del quomodo della scelta ablativa, del cosiddetto test di proporzione.

Detti principi valgono anche per il sequestro delle cose pertinenti al reato, atteso che la stessa qualificazione della "cosa" come pertinente al reato, presuppone la indicazione del perimetro investigativo, della ipotesi di reato per cui si procede, della finalità probatoria perseguita con il sequestro (Sez. 6 n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949 - 02).

Si è, in sintesi, affermato che la soluzione che riconosce la necessità di siffatto onere argomentativo è «l'unica compatibile con i limiti dettati all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo», tra cui certamente il diritto alla "protezione della proprietà" riconosciuto dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Si afferma, infatti, che la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della [OSCURATO:PERSONA] richiede che le ragioni del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endo-processuale perseguito (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c.

U.K.).

Dunque, solo valorizzando l'onere motivazionale è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere "sotto controllo" l'intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art.1 del Primo protocollo addizionale alla [OSCURATO:PERSONA], come interpretato dalla Corte Edu.

3.1.1. In ambito sovranazionale, il principio di proporzionalità è costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, CEDU (cfr.

Corte EDU, Grande Camera, del 5/1/2000, Beyeler c.

Italia; Corte EDU, Grande Camera, del 16/7/2014, Alisic c.

Bosnia e Erzegovina, nonché, nella declinazione della residualità della misura, Corte EDU del 21/2/1986, James e altri c. [OSCURATO:PERSONA]), giacchè il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio "eccessivo" nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Corte Edu 13 dicembre2016, S.C. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. c.

Romania).

3.1.2. Sul piano del diritto interno, la Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni, ed anche di recente, come il generale controllo di ragionevolezza, a sua volta effettuato attraverso il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, comprenda il canone modale della proporzionalità.

Con la sentenza sul "caso Ilva", si è affermato che nessun valore costituzionale può divenire "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche, che il bilanciamento deve essere condotto dal legislatore e controllato dal Giudice delle leggi secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, fermo restando che non è consentito un «sacrificio del [...] nucleo essenziale» di alcuna delle istanze in conflitto (Corte cost., sentenza n. 85 del 2013).

3.2. Giova anche ricordare che questa Corte ha, in più pronunce, ritenuto applicabili anche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art.275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv. 246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509)

3.3. In continuità con tale opzione ermeneutica, nella giurisprudenza di legittimità si è già chiarito come il decreto di sequestro probatorio che disponga l'acquisizione indiscriminata di un'intera categoria di beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole "res" strumentali all'accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare "ex ante" l'oggetto del sequestro (Sez. 6 n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949 - 02), con l'ulteriore precisazione che l'estrazione di copia integrale dei dati contenuti in dispositivi informatici e telematici realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede.

La c.d. copia integrale, cioè, contiene l'insieme dei dati contenuti nel contenitore (pc., tablet, telefono), ma non soddisfa affatto l'esigenza indifferibile di porre sotto sequestro solo il materiale digitale che sia pertinente rispetto al reato per cui si procede e che svolga una necessaria funzione probatoria.

Ne consegue che il Pubblico Ministero: a) non può trattenere la c.d. copia integrale dei dati appresi se non per il tempo strettamente necessario alla loro selezione; b) è tenuto a predisporre una adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stati sequestrati a persone estranee al reato per cui si procede; c) compiute le operazioni di selezione, la c.d. copia - integrale deve essere restituita agli aventi diritto.

3.4. In applicazione di tali coordinate, in presenza di un'idonea giustificazione dell'attività di indagine, le esigenze di tutela devono essere correlate, sotto il profilo della proporzionalità, ai limiti di ordine qualitativo, quantitativo e temporale che devono essere oggetto di specifica motivazione da parte del Pubblico Ministero, e in relazione ai quali deve essere verificata la legittimità dell'operazione ( Sez. 6 n. 13165 del 04/03/2020 Rv. 279143).

Cosicchè, la legittimità del sequestro probatorio passa per la specifica motivazione a) della sussistenza del nesso di pertinenza tra il bene appreso e l'ipotesi investigativa; b) della tipologia delle operazioni tecniche da svolgere sul dato; c) con riguardo alla durata temporale del vincolo.

3.5. La motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità (così testualmente Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, in motivazione) ed al principio di proporzione.

Il giudice non solo deve motivare sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari, ma deve modulare il sequestro conformando il vincolo in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui esercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità probatoria/cautelare perseguita (sul tema, anche Corte Cost., n. 85 del 2013).

Si richiede certamente una delicata operazione di bilanciamento in cui la valutazione attiene alla peculiarità del caso concreto, alla ragionevolezza della soluzione, alla proporzione, al bilanciamento tra valori, all'equità, giustificata dalla natura degli interessi in gioco, che chiamano in causa il rapporto tra sicurezza e riservatezza, intesa come «diritto alla non intromissione da parte del potere pubblico e di soggetti privati nella sfera individuale della persona», dal momento che ogni misura, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, richiede che l'interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] SaN.

Ve TIC.

A. S. c.

Bulgaria).

Con riferimento ai mezzi di ricerca della prova, il principio di proporzionalità segna, dunque, il limite entro il quale la compressione di un'istanza fondamentale per fini processuali risulta legittima.

3.6. Questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di acquisizione della prova, che l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono in astratto - potenzialmente - rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (così, Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017, Storari; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016 - dep. 15/12/2016, Amores, Rv. 268489; ma anche Sez. 2, n. 16544 del 23/01/2013 - dep. 12/04/2013, Verni; conf.

Sez. 3, n. 27508 del 05/06/2008 - dep. 07/07/2008, P.M. in proc.

Staffolani, Rv. 240254).

3.6.1. I contorni di tale indirizzo sono stati già definiti, laddove si è precisato che "Intanto è possibile disporre un sequestro "esteso", e magari totalizzante, in quanto si spieghi - caso per caso - perché ciò è necessario fare, perché cioè, il nesso di pertinenza tra res, reato per cui si procede e finalità probatoria debba avere - in quella determinata fattispecie - una inevitabile differente modulazione in ragione della fase del procedimento, della fluidità delle indagini e della contestazione provvisoria, del fatto concreto per cui si procede, del tipo di illecito a cui il fatto sembra doversi ricondurre, della difficoltà di individuare nitidamente "ex ante" l'oggetto del sequestro, della natura del bene che si intende sequestrare" (Sez. 6 - n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949 - 02 ; nonché, sul tema, Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898).

In sostanza, per il soggetto che subisce la limitazione dei propri diritti, occorrono strumenti "compensativi" di garanzia, che si collocano già al momento della adozione del mezzo di ricerca della prova e che attengono, come detto, alla portata del vincolo, alle ragioni, che devono essere puntualmente illustrate, al motivo per cui il vincolo venga "modulato" in modo onnicomprensivo (cioè decidendo, ad esempio, di sequestrare tutta tutti i documenti - anche quelli più personali e riservati- senza distinzione di sorta in relazione alle finalità investigative), alla necessità di ancorare la durata del sequestro a criteri oggettivi di ragionevolezza temporale, alla esigenza insopprimibile di selezionare le cose davvero necessarie ai fini della prova.

Strumenti di garanzia che non possono essere svuotati e che attengono ad inevitabili profili giustificativi e motivazionali di ordine quantitativo, qualitativo e temporale del sequestro (così efficacemente, Sez. 6, n. 13156 del 04/03/2020, Scagliarini, in motivazione) ed alla necessità di evitare che il sequestro probatorio assuma una valenza meramente esplorativa di notizie di reato diverse ed ulteriori rispetto a quella per cui si procede.

3.7. Si tratta di profili su cui è necessario specificamente motivare da parte del Pubblico Ministero e del Tribunale del riesame, atteso che, diversamente, il mezzo di ricerca si trasforma in uno strumento di illegittima compressione di diritti, con conseguente ingiustificata "rincorsa" del soggetto a cui le cose sono sequestrate al fine di ottenere la restituzione di ciò che sin dall'inizio non avrebbe dovuto essere sequestrato.

3.7.1. In tale ottica, è' stato già affermato, infatti, che "È illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione" (Sez.

VI, n. 6623 del 2021, Rv. 280838 in un caso di sequestro di un telefono cellulare e di un tablet).

4. Il Tribunale del riesame non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, omettendo di considerare che occorre modulare l'onere argomentativo che sorregge la motivazione alla finalità specificamente perseguita di volta in volta, onde giustificare la scelta discrezionale.

Il Tribunale, che pure era stato investito di specifiche questioni relative alla pertinenza delle cose sequestrate ed alla adeguatezza a proporzionalità del mezzo di ricerca della prova, non ha spiegato: a) Perché dovesse considerarsi legittimo, rispetto al reato per cui si procedeva, un sequestro onnivoro ed invasivo di una serie indifferenziata di dati personali; b) perchè fosse quantitativamente e qualitativamente necessario procedere alla ablazione in concreto compiuta rispetto all' odierno ricorrente; c) quali fossero le ragioni per cui si ritenesse che quella documentazione - singolarmente considerata - fosse pertinente rispetto alle esigenze probatorie indicate; d) come potesse essere conforme ai principi di adeguatezza e proporzionalità un sequestro a seguito del quale la copia integrale dei dati dovesse essere portata alla cognizione del consulente tecnico, senza individuazione di un perimetro di valutazione rispetto alla ipotesi investigativa, nell'ambito del quale eseguire gli accertamenti demandati; e) l'ambito temporale in cui quella copia integrale doveva essere restituita.

4.1. In relazione a tali dati il Tribunale del riesame dovrà fornire, nel rinnovato esame di merito, adeguata replica, parametrando le esigenze investigative, e, in specie, la portata omnicomprensiva del sequestro, alla notizia di reato per cui si procede, al fatto per cui si investiga, al suo oggetto, al ruolo del ricorrente, onde superare il limite di un sequestro che, eseguito con le indicate modalità generaliste, finisce per esporsi alla censura di una non consentita, sul piano quantitativo e qualitativo, finalità esplorativa, finalizzata alla eventuale acquisizione, diretta o indiretta, di altre notizie di reato. (Sez. 6 - , n. 34265 del 22/09/2020 Rv. 279949 - 02 cit.)

5. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la ordinanza del 06/04/2021 del TRIBUNALE del RIESAME di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto/sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Perla LORI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata, il Tribunale di Trento ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del P.M. di convalida del sequestro probatorio delegato, eseguito il 13.03.2021, e convalidato il 15/03/2021, avente a oggetto materiale informatico costituito da PD, hard disk, telefoni cellulari, registratori, chiavette USB, macchina fotografica e documentazione bancaria, trovati nella disponibilità dell'indagato durante la perquisizione eseguita nella abitazione e nel suo ufficio, e acquisiti con riguardo al reato di interferenze illecite nella vita privata della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], ex art. 615 bis cod. pen.. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi. 2.1. violazione degli artt. 247 u.co. e 253 co. 1 cod. proc. pen., per mancanza di idonea specifica motivazione del decreto autorizzativo del P.M. di perquisizione e sequestro. Si duole la Difesa che il provvedimento del P.M. contiene una motivazione affidata a formula di stile, con la sola indicazione del titolo di reato, senza alcun riferimento al luogo di commissione né alla persona offesa querelante. Manca una specifica motivazione sulla concreta ipotesi accusatoria, l'indicazione degli estremi di tempo, luogo e azione del fatto, e la specificazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, tale da garantire l'indagato da indebite intromissioni. Si invocano i principi affermati dalle Sezioni Unite" Botticelli" in merito alla necessaria motivazione sulla sussistenza del rapporto di strumentalità tra la res e l'accertamento penale, e delle Sez. Un. "Ferazzi" circa la idonea motivazione, anche per il sequestro probatorio avente a oggetto le cose che costituiscono corpo di reato, in ordine al presupposto delle finalità in concreto perseguite per l'accertamento dei fatti. 2.2. motivazione apparente e apodittica, mancando l'esame delle critiche difensive puntualmente enunciate nell'atto di impugnazione in ordine al requisito del fumus del vincolo di pertinenzialità, giustificato dal Tribunale distrettuale sulla base del mero riferimento alla norma asseritamente violata. 2.3. omessa motivazione, integrante violazione di legge, in ordine ai principi di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità. Si invoca il principio di diritto affermato da un recente approdo della Sesta Sezione ( sent. n. 34265/2020), che, con riferimento a un analogo caso di sequestro di materiale informatico eseguito con modalità "omnibus", ha declinato lo statuto delle modalità operative e dei limiti del sequestro di materiale informatico e telematico, che deve porsi in continuità con il generale controllo di ragionevolezza, comprendente il canone modale di proporzionalità tra la res appresa e la finalità investigativa, ritenendo illegittimo un sequestro avente una mera finalità esplorativa ( citando sez. 6 n. 13156/2020, Scagliarini). In particolare, il Tribunale del riesame di Trento ha del tutto omesso il vaglio del nesso di pertinenza tra il bene appreso e l'ipotesi investigativa, aspetto che costituisce il contenuto minimo del decreto di sequestro probatorio informatico. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.E' fondato il terzo motivo di ricorso, imponendosi, per tale aspetto, l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato al Giudice di merito per nuovo esame. Gli altri motivi sono infondati. 2. I primi due motivi, che, come premesso, lamentano un deficit di motivazione dell'ordinanza impugnata, che avrebbe replicato in modo apparente alle censure difensive attinenti alla assenza di una adeguata descrizione del fatto imputato (affidata alla mera indicazione della data del fatto e della norma di cui all'art. 615 bis c.p.) e di una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, non si confrontano con la motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame. Il decreto impugnato ha, infatti, sanato la carenza argomentativa di quello del P.M., non tanto con riguardo alla descrizione del fatto - giacchè esso poteva agevolmente desumersi dagli atti depositati dal P.M. (C.N.R. del 18/01/2021 dei Carabinieri di Cavareno, denuncia della persona offesa con relativo corredo fotografico, screenshots e file audio) essendo anche indicata una data di commissione del fatto ( "fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]") - quanto con riferimento alla specifica individuazione della concreta finalità probatoria, genericamente individuata con il riferimento al corpo del reato e alla necessità di compiere accertamenti ai fini di prova (copia forense dei dispositivi HD). Il Tribunale distrettuale ha, infatti, precisato che "la finalità del sequestro è sufficientemente chiarita in considerazione anche al fatto che la peculiare tipologia del reato per cui si procede, interferenza illecita nella vita priva, crea un nesso tutt'altro che indiretto, ma anzi, diretto e immediato con gli oggetti sequestrati nell'abitazione e nell'ufficio dell'indagato (luoghi peraltro espressamente menzionati nella delega del PM), tutti riconducibili al genus apparecchiatura informatica idonea a registrare, documentare, archiviare dati eventualmente sensibili oggetto del reato a quo". 3. E' fondato invece il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità della misura, profili in ordine ai quali il Tribunale del Riesame ha omesso completamente di replicare alla specifica censura difensiva, in tal modo incorrendo, non solo nella violazione di legge consistente nella mancanza assoluta della motivazione, ma, convalidando un decreto di sequestro probatorio concernente indiscriminatamente tutti gli strumenti informatici in possesso dell'odierno ricorrente, in difetto di qualsiasi specifica individuazione dell'oggetto di indagine e dei relativi criteri di selezione del materiale, non ha fatto corretta applicazione di principi giurisprudenziali affermati in più occasioni da questa Corte, che ha individuato la necessità di contemperare le finalità investigative e le esigenze di proporzionalità. 3.1. In più di un'occasione, le Sezioni Unite (Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua; Sez. Un. n. 36072 del 19/04/2018, P.M. in proc. Botticelli e altri), pronunciandosi sul tema dell'onere motivazionale del sequestro del corpo del reato, hanno riconosciuto l'importanza, nella valutazione dell'an e del quomodo della scelta ablativa, del cosiddetto test di proporzione. Detti principi valgono anche per il sequestro delle cose pertinenti al reato, atteso che la stessa qualificazione della "cosa" come pertinente al reato, presuppone la indicazione del perimetro investigativo, della ipotesi di reato per cui si procede, della finalità probatoria perseguita con il sequestro (Sez. 6 n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949 - 02). Si è, in sintesi, affermato che la soluzione che riconosce la necessità di siffatto onere argomentativo è «l'unica compatibile con i limiti dettati all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo», tra cui certamente il diritto alla "protezione della proprietà" riconosciuto dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Si afferma, infatti, che la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della [OSCURATO:PERSONA] richiede che le ragioni del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endo-processuale perseguito (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.). Dunque, solo valorizzando l'onere motivazionale è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere "sotto controllo" l'intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art.1 del Primo protocollo addizionale alla [OSCURATO:PERSONA], come interpretato dalla Corte Edu. 3.1.1. In ambito sovranazionale, il principio di proporzionalità è costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'art. 1, Prot. 1, CEDU (cfr. Corte EDU, Grande Camera, del 5/1/2000, Beyeler c. Italia; Corte EDU, Grande Camera, del 16/7/2014, Alisic c. Bosnia e Erzegovina, nonché, nella declinazione della residualità della misura, Corte EDU del 21/2/1986, James e altri c. [OSCURATO:PERSONA]), giacchè il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio "eccessivo" nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Corte Edu 13 dicembre2016, S.C. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. c. Romania). 3.1.2. Sul piano del diritto interno, la Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni, ed anche di recente, come il generale controllo di ragionevolezza, a sua volta effettuato attraverso il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, comprenda il canone modale della proporzionalità. Con la sentenza sul "caso Ilva", si è affermato che nessun valore costituzionale può divenire "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche, che il bilanciamento deve essere condotto dal legislatore e controllato dal Giudice delle leggi secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, fermo restando che non è consentito un «sacrificio del [...] nucleo essenziale» di alcuna delle istanze in conflitto (Corte cost., sentenza n. 85 del 2013). 3.2. Giova anche ricordare che questa Corte ha, in più pronunce, ritenuto applicabili anche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art.275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, Magnano, Rv. 246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Caruso, 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Konovalov, Rv. 261509) 3.3. In continuità con tale opzione ermeneutica, nella giurisprudenza di legittimità si è già chiarito come il decreto di sequestro probatorio che disponga l'acquisizione indiscriminata di un'intera categoria di beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole "res" strumentali all'accertamento del reato, è consentita a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare "ex ante" l'oggetto del sequestro (Sez. 6 n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949 - 02), con l'ulteriore precisazione che l'estrazione di copia integrale dei dati contenuti in dispositivi informatici e telematici realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede. La c.d. copia integrale, cioè, contiene l'insieme dei dati contenuti nel contenitore (pc., tablet, telefono), ma non soddisfa affatto l'esigenza indifferibile di porre sotto sequestro solo il materiale digitale che sia pertinente rispetto al reato per cui si procede e che svolga una necessaria funzione probatoria. Ne consegue che il Pubblico Ministero: a) non può trattenere la c.d. copia integrale dei dati appresi se non per il tempo strettamente necessario alla loro selezione; b) è tenuto a predisporre una adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stati sequestrati a persone estranee al reato per cui si procede; c) compiute le operazioni di selezione, la c.d. copia - integrale deve essere restituita agli aventi diritto. 3.4. In applicazione di tali coordinate, in presenza di un'idonea giustificazione dell'attività di indagine, le esigenze di tutela devono essere correlate, sotto il profilo della proporzionalità, ai limiti di ordine qualitativo, quantitativo e temporale che devono essere oggetto di specifica motivazione da parte del Pubblico Ministero, e in relazione ai quali deve essere verificata la legittimità dell'operazione ( Sez. 6 n. 13165 del 04/03/2020 Rv. 279143). Cosicchè, la legittimità del sequestro probatorio passa per la specifica motivazione a) della sussistenza del nesso di pertinenza tra il bene appreso e l'ipotesi investigativa; b) della tipologia delle operazioni tecniche da svolgere sul dato; c) con riguardo alla durata temporale del vincolo. 3.5. La motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità (così testualmente Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, in motivazione) ed al principio di proporzione. Il giudice non solo deve motivare sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari, ma deve modulare il sequestro conformando il vincolo in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui esercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità probatoria/cautelare perseguita (sul tema, anche Corte Cost., n. 85 del 2013). Si richiede certamente una delicata operazione di bilanciamento in cui la valutazione attiene alla peculiarità del caso concreto, alla ragionevolezza della soluzione, alla proporzione, al bilanciamento tra valori, all'equità, giustificata dalla natura degli interessi in gioco, che chiamano in causa il rapporto tra sicurezza e riservatezza, intesa come «diritto alla non intromissione da parte del potere pubblico e di soggetti privati nella sfera individuale della persona», dal momento che ogni misura, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, richiede che l'interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, [OSCURATO:PERSONA] SaN. Ve TIC. A. S. c. Bulgaria). Con riferimento ai mezzi di ricerca della prova, il principio di proporzionalità segna, dunque, il limite entro il quale la compressione di un'istanza fondamentale per fini processuali risulta legittima. 3.6. Questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di acquisizione della prova, che l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono in astratto - potenzialmente - rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema (così, Sez. 5, n. 16622 del 14/03/2017, Storari; Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016 - dep. 15/12/2016, Amores, Rv. 268489; ma anche Sez. 2, n. 16544 del 23/01/2013 - dep. 12/04/2013, Verni; conf. Sez. 3, n. 27508 del 05/06/2008 - dep. 07/07/2008, P.M. in proc. Staffolani, Rv. 240254). 3.6.1. I contorni di tale indirizzo sono stati già definiti, laddove si è precisato che "Intanto è possibile disporre un sequestro "esteso", e magari totalizzante, in quanto si spieghi - caso per caso - perché ciò è necessario fare, perché cioè, il nesso di pertinenza tra res, reato per cui si procede e finalità probatoria debba avere - in quella determinata fattispecie - una inevitabile differente modulazione in ragione della fase del procedimento, della fluidità delle indagini e della contestazione provvisoria, del fatto concreto per cui si procede, del tipo di illecito a cui il fatto sembra doversi ricondurre, della difficoltà di individuare nitidamente "ex ante" l'oggetto del sequestro, della natura del bene che si intende sequestrare" (Sez. 6 - n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949 - 02 ; nonché, sul tema, Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898). In sostanza, per il soggetto che subisce la limitazione dei propri diritti, occorrono strumenti "compensativi" di garanzia, che si collocano già al momento della adozione del mezzo di ricerca della prova e che attengono, come detto, alla portata del vincolo, alle ragioni, che devono essere puntualmente illustrate, al motivo per cui il vincolo venga "modulato" in modo onnicomprensivo (cioè decidendo, ad esempio, di sequestrare tutta tutti i documenti - anche quelli più personali e riservati- senza distinzione di sorta in relazione alle finalità investigative), alla necessità di ancorare la durata del sequestro a criteri oggettivi di ragionevolezza temporale, alla esigenza insopprimibile di selezionare le cose davvero necessarie ai fini della prova. Strumenti di garanzia che non possono essere svuotati e che attengono ad inevitabili profili giustificativi e motivazionali di ordine quantitativo, qualitativo e temporale del sequestro (così efficacemente, Sez. 6, n. 13156 del 04/03/2020, Scagliarini, in motivazione) ed alla necessità di evitare che il sequestro probatorio assuma una valenza meramente esplorativa di notizie di reato diverse ed ulteriori rispetto a quella per cui si procede. 3.7. Si tratta di profili su cui è necessario specificamente motivare da parte del Pubblico Ministero e del Tribunale del riesame, atteso che, diversamente, il mezzo di ricerca si trasforma in uno strumento di illegittima compressione di diritti, con conseguente ingiustificata "rincorsa" del soggetto a cui le cose sono sequestrate al fine di ottenere la restituzione di ciò che sin dall'inizio non avrebbe dovuto essere sequestrato. 3.7.1. In tale ottica, è' stato già affermato, infatti, che "È illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione" (Sez. VI, n. 6623 del 2021, Rv. 280838 in un caso di sequestro di un telefono cellulare e di un tablet). 4. Il Tribunale del riesame non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, omettendo di considerare che occorre modulare l'onere argomentativo che sorregge la motivazione alla finalità specificamente perseguita di volta in volta, onde giustificare la scelta discrezionale. Il Tribunale, che pure era stato investito di specifiche questioni relative alla pertinenza delle cose sequestrate ed alla adeguatezza a proporzionalità del mezzo di ricerca della prova, non ha spiegato: a) Perché dovesse considerarsi legittimo, rispetto al reato per cui si procedeva, un sequestro onnivoro ed invasivo di una serie indifferenziata di dati personali; b) perchè fosse quantitativamente e qualitativamente necessario procedere alla ablazione in concreto compiuta rispetto all' odierno ricorrente; c) quali fossero le ragioni per cui si ritenesse che quella documentazione - singolarmente considerata - fosse pertinente rispetto alle esigenze probatorie indicate; d) come potesse essere conforme ai principi di adeguatezza e proporzionalità un sequestro a seguito del quale la copia integrale dei dati dovesse essere portata alla cognizione del consulente tecnico, senza individuazione di un perimetro di valutazione rispetto alla ipotesi investigativa, nell'ambito del quale eseguire gli accertamenti demandati; e) l'ambito temporale in cui quella copia integrale doveva essere restituita. 4.1. In relazione a tali dati il Tribunale del riesame dovrà fornire, nel rinnovato esame di merito, adeguata replica, parametrando le esigenze investigative, e, in specie, la portata omnicomprensiva del sequestro, alla notizia di reato per cui si procede, al fatto per cui si investiga, al suo oggetto, al ruolo del ricorrente, onde superare il limite di un sequestro che, eseguito con le indicate modalità generaliste, finisce per esporsi alla censura di una non consentita, sul piano quantitativo e qualitativo, finalità esplorativa, finalizzata alla eventuale acquisizione, diretta o indiretta, di altre notizie di reato. (Sez. 6 - , n. 34265 del 22/09/2020 Rv. 279949 - 02 cit.) 5. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di merito per nuovo esame. P.Q.M.