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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06020/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Palermo, pronunciata il 16 gennaio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata estorsione e lesioni personali aggravate, ha ritenuto la continuazione con il più grave reato per il quale era stato condannato con sentenza della Corte di appello del 18 luglio 2018, divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2019, e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il difetto della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di estorsione e il travisamento della prova, è manifestamente infondato in quanto prospetta supposti travisamenti della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dal giudice del merito; considerato che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmente evidenziato, a conferma della sussistenza del dolo del delitto di estorsione, la netta sproporzione tra le modalità di richiesta del denaro, poste in essere con atteggiamenti prevaricatori e violenti, e il danneggiamento dello specchietto retrovisore dell'auto, riconoscendo il difetto di un "simulacro" di pretesa azionabile davanti al giudice civile; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il difetto della motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante dell'aver agito per futili motivi e il travisamento della prova, è riproduttivo di censure già adeguatamente valutate e disattese dal giudice del merito che, a pagina 5, ha chiarito il carattere esorbitante dell'iniziativa dell'imputato, escludendo che potesse trattarsi di un'azione risarcitoria alla luce della ricostruzione dinamica dei fatti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S,,í i Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 30 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Palermo, pronunciata il 16 gennaio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di tentata estorsione e lesioni personali aggravate, ha ritenuto la continuazione con il più grave reato per il quale era stato condannato con sentenza della Corte di appello del 18 luglio 2018, divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2019, e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il difetto della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come delitto di estorsione e il travisamento della prova, è manifestamente infondato in quanto prospetta supposti travisamenti della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dal giudice del merito; considerato che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmente evidenziato, a conferma della sussistenza del dolo del delitto di estorsione, la netta sproporzione tra le modalità di richiesta del denaro, poste in essere con atteggiamenti prevaricatori e violenti, e il danneggiamento dello specchietto retrovisore dell'auto, riconoscendo il difetto di un "simulacro" di pretesa azionabile davanti al giudice civile; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il difetto della motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante dell'aver agito per futili motivi e il travisamento della prova, è riproduttivo di censure già adeguatamente valutate e disattese dal giudice del merito che, a pagina 5, ha chiarito il carattere esorbitante dell'iniziativa dell'imputato, escludendo che potesse trattarsi di un'azione risarcitoria alla luce della ricostruzione dinamica dei fatti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 gennaio 2023 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S,,í i Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 06020/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris