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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03706/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28435-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6882/2021 della CORTE D'APPELLO di Roma, depositata il 12/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa in [OSCURATO:PERSONA], dichiarata illegittima la compensazione operata in data 13/8/2010 tra il saldo passivo del conto corrente nr. 88388/80/561 ed il saldo attivo del conto corrente nr 8564/80/087 per un importo di € 1.531.105,48 condannava l’istituto di credito alla restituzione del suindicato importo con gli interessi legali. 1.1 Sull’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] spa, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame osservando, per quanto di residuo interesse in questa sede :a) che la questione della incompetenza del giudice adito essendo competente il Tribunale fallimentare sollevata era infondata in quanto la ripartizione delle funzioni tra le varie sezioni del Tribunale non dava origine ad una questione sulla competenza trattandosi un problema di mera ripartizione interna degli affari; b) che il vincolo di destinazione delle somme giacenti sul conto corrente impresso dall’art. 1, comma 1, d.l 125/2010, stante la natura imperativa della norma, non valeva solamente per gli amministratori ma era opponibile erga omnes non consentendo alla Banca creditrice né di promuovere esecuzione forzate su tali somme né, tanto meno, di procedere a compensazione tra i crediti; c) che la conoscenza da parte della Banca del vincolo di destinazione delle somme fatte oggetto di compensazione era resa possibile da una semplice verifica contabile dal momento che il conto corrente sul quale giacevano le somme presentava la dicitura « fondi per adeguamento DLG 65/05 ». 2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi; [OSCURATO:SOCIETA] in A.S. ha svolto attività difensiva con controricorso illustrato con memoria. 3 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art 24 l.fall. in relazione all’art. 360 1 comma 1 nr. 2 e 3 cpc per non aver la sentenza impugnata riconosciuto l’incompetenza del Tribunale ordinario e rimesso la controversia alla sezione fallimentare del Tribunale 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt.115 e 116 cpc in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc; si sostiene che la Corte distrettuale non avrebbe rilevato l’insussistenza di precisi ed univoci elementi di riconoscibilità da parte della Banca del vincolo di destinazione delle somme erogate alla società. 2 Il primo motivo è infondato. 2.1 La Corte di appello ha evidenziato come, anche a voler ritenere che sia la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] che l’eccezione di compensazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] rientrino nella competenza funzionale della sezione fallimentare del Tribunale, la causa risulta essere stata decisa dal medesimo Ufficio territoriale sicchè non si porrebbe, comunque, un problema di competenza, giacché non vengono in considerazione uffici diversi, ma soltanto sezioni diverse del medesimo Tribunale di Roma. 2.2 Tali conclusioni sono conformi all’insegnamento di questa Corte secondo il quale «La Sezione fallimentare è espressione dell'organizzazione interna del Tribunale (cfr. Cass. n. 2117-1990) e non già un ufficio autonomo, munito di propria competenza.

Se perciò la causa è instaurata davanti al Tribunale che ha dichiarato il fallimento, non invalida l'atto di citazione nè lo stesso giudizio il fatto che il giudice adito nel Tribunale stesso non sia indicato nella sua sezione fallimentare».(cfr. Cass. n.7579/2011) 2.3 Tale principio è stato recentemente ribadito anche con riferimento alla ripartizione interna nello stesso Tribunale, tra le sezioni ordinarie e quelle specializzate in materia di impresa ( cfr. Cass.

S.U 23 luglio 2019, n. 19882). 3 Il secondo motivo è inammissibile, 3.1 E’ principio giurisprudenziale ormai granitico quello secondo il quale « una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. , non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., fra le più recenti, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nè nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, nè in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016) » ( cfr. tra le tante Cass. 24395/2020). 3.2 Nella fattispecie in esame la Corte distrettuale ha accertato: a) che il conto corrente n. 88388/80/561, presentava il saldo passivo pari a euro 1.531.105,48, mentre il conto corrente n. 8564/80/087 aveva un giacenza di euro 5.271.719,19 risultante dal deposito su tale c/c dei fondi vincolati corrisposti, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione di quanto disposto dall’art. 19, comma 13-bis del d.l. 1 luglio 2009, n. 79, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 e dall’art. 19-ter, comma 19, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166 ; b) che le somme in questione erano gravate da duplice vincolo: 1) per la copertura delle indifferibili esigenze di cassa necessarie ad assicurare la prosecuzione del servizio marittimo […] che si identificano con la necessità di fornire la risposta a tutte le richieste immediate di liquidità a breve termine per poter proseguire l’attività di impresa (pagamenti dei fornitori e dei dipendenti) e tra i quali non rientrano ad avviso di questo giudice il pagamento di un pregresso saldo passivo di conto corrente in favore dell’istituto bancario; 2) per la copertura di costi connessi all’esecuzione dei lavori di ammodernamento della flotta; c) che per la Banca era assolutamente semplice attraverso la mera verifica contabile accertare la provenienza della somme, giacenti sul conto corrente n. 8564/80/087 che presentava sulle prime due pagine la dicitura “Fondi per adeguamento DLG 65/05”, erogate dal Ministero e la loro destinazione rispetto alle diverse somme presenti sull’altro conto corrente che presentava, al contrario, un saldo negativo da parte della società 3.3 La doglianza, rubricata come violazione di legge, si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui i ricorrenti intenderebbero opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, il consolidato orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez.

U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).

In altri termini, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del Corte di Cassazione - copia non ufficiale 12 Ric. 2018 n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022). 3 In conclusione il ricorso va rigettato. 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .

PQM la Corte, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 15.000 oltre ad € 200 per esborsi , [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario al 15% Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28435-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6882/2021 della CORTE D'APPELLO di Roma, depositata il 12/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa in [OSCURATO:PERSONA], dichiarata illegittima la compensazione operata in data 13/8/2010 tra il saldo passivo del conto corrente nr. 88388/80/561 ed il saldo attivo del conto corrente nr 8564/80/087 per un importo di € 1.531.105,48 condannava l’istituto di credito alla restituzione del suindicato importo con gli interessi legali. 1.1 Sull’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] spa, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame osservando, per quanto di residuo interesse in questa sede :a) che la questione della incompetenza del giudice adito essendo competente il Tribunale fallimentare sollevata era infondata in quanto la ripartizione delle funzioni tra le varie sezioni del Tribunale non dava origine ad una questione sulla competenza trattandosi un problema di mera ripartizione interna degli affari; b) che il vincolo di destinazione delle somme giacenti sul conto corrente impresso dall’art. 1, comma 1, d.l 125/2010, stante la natura imperativa della norma, non valeva solamente per gli amministratori ma era opponibile erga omnes non consentendo alla Banca creditrice né di promuovere esecuzione forzate su tali somme né, tanto meno, di procedere a compensazione tra i crediti; c) che la conoscenza da parte della Banca del vincolo di destinazione delle somme fatte oggetto di compensazione era resa possibile da una semplice verifica contabile dal momento che il conto corrente sul quale giacevano le somme presentava la dicitura « fondi per adeguamento DLG 65/05 ». 2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi; [OSCURATO:SOCIETA] in A.S. ha svolto attività difensiva con controricorso illustrato con memoria. 3 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art 24 l.fall. in relazione all’art. 360 1 comma 1 nr. 2 e 3 cpc per non aver la sentenza impugnata riconosciuto l’incompetenza del Tribunale ordinario e rimesso la controversia alla sezione fallimentare del Tribunale 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt.115 e 116 cpc in relazione all’art. 360 1 comma nr 3 cpc; si sostiene che la Corte distrettuale non avrebbe rilevato l’insussistenza di precisi ed univoci elementi di riconoscibilità da parte della Banca del vincolo di destinazione delle somme erogate alla società. 2 Il primo motivo è infondato. 2.1 La Corte di appello ha evidenziato come, anche a voler ritenere che sia la domanda di [OSCURATO:SOCIETA] che l’eccezione di compensazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] rientrino nella competenza funzionale della sezione fallimentare del Tribunale, la causa risulta essere stata decisa dal medesimo Ufficio territoriale sicchè non si porrebbe, comunque, un problema di competenza, giacché non vengono in considerazione uffici diversi, ma soltanto sezioni diverse del medesimo Tribunale di Roma. 2.2 Tali conclusioni sono conformi all’insegnamento di questa Corte secondo il quale «La Sezione fallimentare è espressione dell'organizzazione interna del Tribunale (cfr. Cass. n. 2117-1990) e non già un ufficio autonomo, munito di propria competenza. Se perciò la causa è instaurata davanti al Tribunale che ha dichiarato il fallimento, non invalida l'atto di citazione nè lo stesso giudizio il fatto che il giudice adito nel Tribunale stesso non sia indicato nella sua sezione fallimentare».(cfr. Cass. n.7579/2011) 2.3 Tale principio è stato recentemente ribadito anche con riferimento alla ripartizione interna nello stesso Tribunale, tra le sezioni ordinarie e quelle specializzate in materia di impresa ( cfr. Cass. S.U 23 luglio 2019, n. 19882). 3 Il secondo motivo è inammissibile, 3.1 E’ principio giurisprudenziale ormai granitico quello secondo il quale « una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. , non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., fra le più recenti, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nè nel paradigma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, nè in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132 c.p.c., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016) » ( cfr. tra le tante Cass. 24395/2020). 3.2 Nella fattispecie in esame la Corte distrettuale ha accertato: a) che il conto corrente n. 88388/80/561, presentava il saldo passivo pari a euro 1.531.105,48, mentre il conto corrente n. 8564/80/087 aveva un giacenza di euro 5.271.719,19 risultante dal deposito su tale c/c dei fondi vincolati corrisposti, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione di quanto disposto dall’art. 19, comma 13-bis del d.l. 1 luglio 2009, n. 79, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 e dall’art. 19-ter, comma 19, del d.l. 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166 ; b) che le somme in questione erano gravate da duplice vincolo: 1) per la copertura delle indifferibili esigenze di cassa necessarie ad assicurare la prosecuzione del servizio marittimo […] che si identificano con la necessità di fornire la risposta a tutte le richieste immediate di liquidità a breve termine per poter proseguire l’attività di impresa (pagamenti dei fornitori e dei dipendenti) e tra i quali non rientrano ad avviso di questo giudice il pagamento di un pregresso saldo passivo di conto corrente in favore dell’istituto bancario; 2) per la copertura di costi connessi all’esecuzione dei lavori di ammodernamento della flotta; c) che per la Banca era assolutamente semplice attraverso la mera verifica contabile accertare la provenienza della somme, giacenti sul conto corrente n. 8564/80/087 che presentava sulle prime due pagine la dicitura “Fondi per adeguamento DLG 65/05”, erogate dal Ministero e la loro destinazione rispetto alle diverse somme presenti sull’altro conto corrente che presentava, al contrario, un saldo negativo da parte della società 3.3 La doglianza, rubricata come violazione di legge, si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui i ricorrenti intenderebbero opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge, una diversa valutazione, totalmente obliterando, però, il consolidato orientamento di questa Corte per cui il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex multis, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014). In altri termini, il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del Corte di Cassazione - copia non ufficiale 12 Ric. 2018 n. 5109 sez. 1 - Ad. 13 - 09 - 2022 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022). 3 In conclusione il ricorso va rigettato. 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo . PQM la Corte, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 15.000 oltre ad € 200 per esborsi , [OSCURATO:PERSONA] e rimborso forfettario al 15% Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale
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