CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00643/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 21019 /2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso come da procura speciale inatti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: ags. [OSCURATO:EMAIL] ) ; - controricorrente – econtro MINISTERODELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE , in persona del Ministro pro-tempore - intimato - Oggetto: ricorso cassazione - inammissibilità Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Puglia n.124/26/ 21 depositata in data 15 /0 1 /20 21 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - il contribuente ricorreva avver s o il diniego di condono ex art. 12 L.289 del 2002 ; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello; - ricorre a questa Corte l’Altomare con atto affidato a tre motivi e illustrato da memoria ; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Consideratoche: - in via preliminare, va dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non è stato parte dei gradidel merito ; -ancora preliminarmente va e saminata l’eccezione di inammissibilità del ricorsoper cassazione, posta in controricorso ; - il ricorso per cassazione è in effetti inammissibile in quanto tardivamenteproposto; -il termine per l’impugnazione di fronte a questa Corte scadeva invero il 15 luglio 2021 (stante la pubblicazione della sentenza in data 15 gennaio2021, ex art. 327 c.p.c. vigente ratione temporis che determina in mesi sei dal deposito della sentenza lo sc adere del termine per la proposizione del gravame avverso detto provvedimento ove non notificatocome nel presente caso ) mentre il ricorso è stato notificato a mezzo PEC in data 16 luglio 2021 , giorno successivo allo spirare del termine; - conseguentemente , il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile; -le spese seguono la soccombenza; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente cheliquida in euro 1.205 ,00 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza d ei presupposti processuali per il vers amento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pariquello previs to per il ric