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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 48841/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Caltanissetta avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Caltanissetta ha confermato in sede di appello cautelare quella della Corte di appello di Caltanissetta in data 21/06/2023 con cui è stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sostituzione della misura cautelare degli arresti donniciliari con quella della custodia in carcere, in ragione di due ravvicinate violazioni delle prescrizioni imposte.

2. Ha presentato ricorso Ragusa tramite il suo difensore.

Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 276 cod. proc. pen.

Il Tribunale aveva fatto riferimento a violazioni espressive dell'incapacità di controllarsi con argomenti congetturali.

Nel primo caso il ricorrente aveva solo dimenticato di comunicare tempestivamente l'ora del suo rientro a casa dopo l'uscita autorizzata, senza che fosse emersa l'assenza dall'abitazione oltre l'orario cui l'autorizzazione si riferiva.

Il Tribunale aveva solo apoditticamente ipotizzato che la giustificazione fosse del tutto pretestuosa.

Nel secondo caso il ricorrente, autorizzato ad uscire per attività motoria, non si era sottratto ai controlli, essendosi limitato a fermarsi presso un distributore di bevande e a conversare con altri due soggetti, ciò che non avrebbe potuto considerarsi violazione della prescrizione, essendo plausibile una sosta per consumare un caffè e non essendo emerso che il ricorrente per tutto il tempo dell'uscita non avesse svolto attività motoria.

Del tutto apodittica era dunque l'affermazione che il ricorrente non avesse capacità di autocontrollo e che la violazione fosse grave.

3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. il difensore del ricorrente ha inviato una memoria nella quale ribadisce gli argomenti a fondamento del ricorso, segnalando la necessità della correlazione tra le violazioni, che devono essere specificamente accertate, e le esigenze cautelari ravvisate.

5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art. 5- duodecies, dl. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale ha ritenuto che fossero ravvisabili due violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari, applicata al ricorrente, ed ha in particolare dato rilievo alla circostanza che in una prima occasione il predetto non avesse tempestivamente avvisato l'autorità preposta al controllo del suo rientro nell'abitazione al termine dell'allontanamento autorizzato per lo svolgimento di attività motoria e che in una seconda circostanza, nell'arco di tempo in cui il ricorrente si era legittimamente allontanato dall'abitazione, avesse indugiato presso un distributore di bevande e avesse conversato con due soggetti, uno dei quali gravato da precedenti risultanti dalla consultazione dello SDI.

Su tali basi il Tribunale ha sostenuto che il ricorrente, a fronte di due violazioni ravvicinate di non lieve entità, avesse palesato incapacità di autocontrollo, tale da disvelare l'inadeguatezza della misura in corso di esecuzione, in quanto inidonea a fronteggiare la propensione a delinquere.

3. Si tratta di valutazione da un lato apodittica e dall'altro non pienamente rispondente ai canoni di giudizio previsti dall'art. 276 cod. proc. pen.

Deve invero osservarsi che viene in rilievo nel caso di specie il primo comma di tale norma, in base al quale in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare la sostituzione con altra misura più grave può essere disposta tenendo conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione.

Orbene, in primo luogo va rimarcato che «ai fini dell'aggravamento ex art. 276, comma 1, cod. proc. pen., conseguente alla trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari, rilevano, per il principio di tassatività, le violazioni degli obblighi tipizzati dall'art. 284 cod. proc. pen. e non anche l'infrazione di ulteriori prescrizioni, ancorché imposte nell'ordinanza genetica, volte a contrastare condotte genericamente elusive della finalità perseguita con l'imposizione del vincolo limitativo della libertà personale» (Sez. 6, n.30032 del 01/07/2022, R., Rv. 283609).

In tale prospettiva va rimarcato come con riguardo alla prima asserita violazione venisse in rilievo il rispetto dei limiti inerenti all'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di restrizione e dunque essenzialmente il rispetto dell'orario di uscita e di rientro: a fronte di ciò il Tribunale ha parlato genericamente di violazione, senza prospettare concretamente che il ricorrente fosse rientrato oltre il limite orario stabilito ed anzi limitandosi ad affermare che non poteva escludersi che la giustificazione fornita, cioè una fortuita dimenticanza, fosse pretestuosa: si tratta di valutazione che non risulta idonea ad approfondire il tema della consistenza, dei motivi e delle circostanze della violazione e che contraddittoriamente, se da un lato prospetta la possibile rilevanza della giustificazione, dall'altro ne ipotizza ma non ne suffraga la pretestuosità.4.

Deve poi nel complesso rimarcarsi come il giudizio richiesto dall'art. 276, comma 1, cod. proc. pen. debba essere volto a stabilire, sulla base degli indicati parametri, se la trasgressione abbia reso manifesta l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari (sul punto Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275260; in senso analogo, Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D'Albenzio, Rv. 275040).

Nel caso di specie, il giudizio del Tribunale, che con riguardo alla seconda trasgressione, riguardante il divieto di comunicare con terzi, ha dato rilievo alla circostanza che il ricorrente fosse stato visto presso un distributore di bevande conversare con due soggetti, uno dei quali gravato da precedenti allo SDI, si è risolto in un'acritica valutazione di un fatto, interpretato come grave e rappresentativo dell'incapacità di autocontrollo del ricorrente, ma del tutto a prescindere da una specifica correlazione tra la vicenda e le esigenze cautelari, correlazione implicante la concreta ricaduta delle circostanze e dei motivi della violazione sulla salvaguardia di quelle esigenze, solo assertiva risultando la conclusione in ordine all'inidoneità della misura a contrastare la propensione a delinquere.

5. Su tali basi il provvedimento impugnato non risulta connotato da motivazione idonea a dar conto dei presupposti normativamente delineati.

Di qui il suo annullamento con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell'art. 309, co. 7 c.p.p.

Manda alla cancelleria per gli ademp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Caltanissetta avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Caltanissetta ha confermato in sede di appello cautelare quella della Corte di appello di Caltanissetta in data 21/06/2023 con cui è stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sostituzione della misura cautelare degli arresti donniciliari con quella della custodia in carcere, in ragione di due ravvicinate violazioni delle prescrizioni imposte. 2. Ha presentato ricorso Ragusa tramite il suo difensore. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 276 cod. proc. pen. Il Tribunale aveva fatto riferimento a violazioni espressive dell'incapacità di controllarsi con argomenti congetturali. Nel primo caso il ricorrente aveva solo dimenticato di comunicare tempestivamente l'ora del suo rientro a casa dopo l'uscita autorizzata, senza che fosse emersa l'assenza dall'abitazione oltre l'orario cui l'autorizzazione si riferiva. Il Tribunale aveva solo apoditticamente ipotizzato che la giustificazione fosse del tutto pretestuosa. Nel secondo caso il ricorrente, autorizzato ad uscire per attività motoria, non si era sottratto ai controlli, essendosi limitato a fermarsi presso un distributore di bevande e a conversare con altri due soggetti, ciò che non avrebbe potuto considerarsi violazione della prescrizione, essendo plausibile una sosta per consumare un caffè e non essendo emerso che il ricorrente per tutto il tempo dell'uscita non avesse svolto attività motoria. Del tutto apodittica era dunque l'affermazione che il ricorrente non avesse capacità di autocontrollo e che la violazione fosse grave. 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. il difensore del ricorrente ha inviato una memoria nella quale ribadisce gli argomenti a fondamento del ricorso, segnalando la necessità della correlazione tra le violazioni, che devono essere specificamente accertate, e le esigenze cautelari ravvisate. 5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art. 5- duodecies, dl. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale ha ritenuto che fossero ravvisabili due violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari, applicata al ricorrente, ed ha in particolare dato rilievo alla circostanza che in una prima occasione il predetto non avesse tempestivamente avvisato l'autorità preposta al controllo del suo rientro nell'abitazione al termine dell'allontanamento autorizzato per lo svolgimento di attività motoria e che in una seconda circostanza, nell'arco di tempo in cui il ricorrente si era legittimamente allontanato dall'abitazione, avesse indugiato presso un distributore di bevande e avesse conversato con due soggetti, uno dei quali gravato da precedenti risultanti dalla consultazione dello SDI. Su tali basi il Tribunale ha sostenuto che il ricorrente, a fronte di due violazioni ravvicinate di non lieve entità, avesse palesato incapacità di autocontrollo, tale da disvelare l'inadeguatezza della misura in corso di esecuzione, in quanto inidonea a fronteggiare la propensione a delinquere. 3. Si tratta di valutazione da un lato apodittica e dall'altro non pienamente rispondente ai canoni di giudizio previsti dall'art. 276 cod. proc. pen. Deve invero osservarsi che viene in rilievo nel caso di specie il primo comma di tale norma, in base al quale in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare la sostituzione con altra misura più grave può essere disposta tenendo conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Orbene, in primo luogo va rimarcato che «ai fini dell'aggravamento ex art. 276, comma 1, cod. proc. pen., conseguente alla trasgressione delle prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari, rilevano, per il principio di tassatività, le violazioni degli obblighi tipizzati dall'art. 284 cod. proc. pen. e non anche l'infrazione di ulteriori prescrizioni, ancorché imposte nell'ordinanza genetica, volte a contrastare condotte genericamente elusive della finalità perseguita con l'imposizione del vincolo limitativo della libertà personale» (Sez. 6, n.30032 del 01/07/2022, R., Rv. 283609). In tale prospettiva va rimarcato come con riguardo alla prima asserita violazione venisse in rilievo il rispetto dei limiti inerenti all'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di restrizione e dunque essenzialmente il rispetto dell'orario di uscita e di rientro: a fronte di ciò il Tribunale ha parlato genericamente di violazione, senza prospettare concretamente che il ricorrente fosse rientrato oltre il limite orario stabilito ed anzi limitandosi ad affermare che non poteva escludersi che la giustificazione fornita, cioè una fortuita dimenticanza, fosse pretestuosa: si tratta di valutazione che non risulta idonea ad approfondire il tema della consistenza, dei motivi e delle circostanze della violazione e che contraddittoriamente, se da un lato prospetta la possibile rilevanza della giustificazione, dall'altro ne ipotizza ma non ne suffraga la pretestuosità.4. Deve poi nel complesso rimarcarsi come il giudizio richiesto dall'art. 276, comma 1, cod. proc. pen. debba essere volto a stabilire, sulla base degli indicati parametri, se la trasgressione abbia reso manifesta l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari (sul punto Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275260; in senso analogo, Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D'Albenzio, Rv. 275040). Nel caso di specie, il giudizio del Tribunale, che con riguardo alla seconda trasgressione, riguardante il divieto di comunicare con terzi, ha dato rilievo alla circostanza che il ricorrente fosse stato visto presso un distributore di bevande conversare con due soggetti, uno dei quali gravato da precedenti allo SDI, si è risolto in un'acritica valutazione di un fatto, interpretato come grave e rappresentativo dell'incapacità di autocontrollo del ricorrente, ma del tutto a prescindere da una specifica correlazione tra la vicenda e le esigenze cautelari, correlazione implicante la concreta ricaduta delle circostanze e dei motivi della violazione sulla salvaguardia di quelle esigenze, solo assertiva risultando la conclusione in ordine all'inidoneità della misura a contrastare la propensione a delinquere. 5. Su tali basi il provvedimento impugnato non risulta connotato da motivazione idonea a dar conto dei presupposti normativamente delineati. Di qui il suo annullamento con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensi dell'art. 309, co. 7 c.p.p. Manda alla cancelleria per gli ademp
Sentenza Cassazione n. 48841/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris