CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 20218/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dei difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e Tommaso SAVITO, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 28 giugno 2022 la Corte di appello di Palermo confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di undici mesi di reclusione per i reati previsti dagli artt. 256,, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 635 cod. pen., in relazione all'art. 625, primo comma, n. 7, dello stesso codice. Secondo la tesi accusatoria che i giudici di merito hanno ritenuto dimostrata, la società della quale l'imputato era legale rappresentante aveva illecitamente smaltito le acque di vegetazione risultanti dalla molitura delle olive, determinando un'avaria del depuratore del Comune di Partanna, impendendo così la depurazione biologica delle acque reflue urbane per cinquanta giorni. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo dei propri difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge penale e mancanza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente sulla base del solo dato formale costituito dalla sua nomina ad amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avvenuta il 3 maggio 2016, solo quattro giorni prima dei fatti contestati. La Corte di appello non ha spiegato in che modo l'imputato potesse essere a conoscenza del contenuto del silo ove erano stivate le acque di vegetazione e fosse quantomeno consapevole del loro illegittimo smaltimento nel tratto di fogna comunale, avvenuto di sabato, giorno di chiusura dell'azienda. Detta circostanza può essere esclusa, in quanto dalla visura camerale risulta che [OSCURATO:PERSONA], che non era mai stato socio della [OSCURATO:PERSONA], aveva accettato la carica di amministratore unico della s.r.l. solo il 9 maggio 2016 e che l'accettazione era stata iscritta il 12 maggio 2016, lo stesso giorno nel quale era stata annotata la cessazione del precedente amministratore, la figlia [OSCURATO:PERSONA]: l'efficacia della pubblicità nei confronti dei terzi è elemento costitutivo della rappresentanza di una società di capitali. Inoltre, è mancata qualsiasi indagine per verificare chi fosse stato il soggetto a compiere gli atti materiali che consentirono il deflusso delle acque di vegetazione all'interno del tratto di fogna comunale. Non è stato neppure specificato se l'imputato avesse ordinato lo sversamento o se lo avesse tacitamente consentito senza impedirlo. 2.2. Violazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della contravvenzione prevista dall'art. 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006, n. 152, avendo la Corte erroneamente affermato che lo scarico di acque di vegetazione nella pubblica fognatura necessitasse di una previa richiesta all'ente di governo e al gestore d'ambito. Dal disposto dell'art. 101, comma 7-bis, dello stesso decreto si evince che non è prevista alcuna iniziativa da parte del titolare del frantoio, gravando invece sull'ente di governo dell'ambito e sul gestore dello stesso l'onere di segnalare eventuali criticità di sversannento delle acque di vegetazione dei frantoi nella pubblica fognatura. 2.3. Violazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di danneggiamento, da escludere conseguentemente alla insussistenza della contravvenzione. La sentenza ha poi erroneamente riconosciuto il dolo eventuale e non la colpa cosciente in capo all'imputato, dopo avere peraltro affermato che l'evento dannoso fu causato anche da altri problemi riguardanti l'impianto. 2.4. Violazione della legge penale in ordine al diniego delle attenuanti generiche, motivato solo con il riferimento ai precedenti penali dell'imputato. 2.5. Con memoria in data 27 marzo 2023 la difesa ha rbadito e sviluppato le argomentazioni svolte nel ricorso, proponendo anche un motivo aggiunto con il quale ha chiesto dichiararsi improcedibile il reato di danneggiamento per mancanza di querela, alla luce di quanto previsto dal dec:reto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: la circostanza aggravante ex art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., che renderebbe procedibile d'ufficio il reato, era stata genericamente contestata nel decreto di citazione a giudizio. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO Il1 DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. 2. Il ricorrente, abbandonate alcune doglianze proposte con l'atto di appello (con le quali si contestava che non si trattasse di acque di vegetazione e che il fatto sarebbe avvenuto per caso fortuito), ha comunque riproposto una serie di motivi che la Corte territoriale ha esaminato e disatteso con specifica e adeguata motivazione, in assenza di alcuna violazione di legge. In primo luogo - come osservato anche dal Procuratore generale l'iscrizione della carica di amministratore nel registro delle imprese ha funzione non costitutiva ma di pubblicità dichiarativa nei confronti dei terzi, cosicché correttamente la Corte di Appello ha ritenuto detta iscrizione non necessaria ai fini della prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico all'imputato e della sua relativa accettazione, assumendo in tal senso valore probatorio il verbale di assemblea del 3 maggio 2016, quattro giorni prima dell'illecito smaltimento. Diversamente da quanto affermato dalla difesa, la sentenza impugnata, confermando la decisione di primo grado, non ha riconosciuto la responsabilità dell'imputato sulla base del solo dato formale costituito dalla sua nomina ad amministratore unico della società, ma ha utilizzato la prova logica, evidenziando (pag. 4) che si trattava di una impresa a conduzione familiare (i soci erano la moglie e i figli e la figlia era stata la precedente amministratrice) e di una decisione particolarmente rilevante, condivisa (o quantomeno conosciuta) dall'imputato, il quale (quantomeno) consentì lo smaltimento delle acque di vegetazione che causò una grave e prolungata avaria del depuratore. La Corte di appello ha nel contempo escluso ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili ma nel caso di specie neppure prospettate dal ricorrente, in quanto prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358; Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299). 3. E' privo di ogni fondamento anche il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale escluso che ricorressero gli estremi dell'errore scusabile, in quanto l'imputato avrebbe dovuto quanto meno informarsi presso gli organi a ciò deputati se la propria condotta fosse legittima. I giudici di merito hanno correttamente applicato il principio secondo il quale integra il reato di cui all'art. 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 lo sversamento indiretto in pubblica fognatura di acque reflue di vegetazione da frantoio oleario, potendo la buona fede del trasgressore rilevare solo quando il comportamento antigiuridico sia stato determinato da un fatto positivo dell'autorità amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta posta in essere (Sez. 3, n. 6998 del 22/11/2017, dep. 2018, Martiniello, Rv. 272822; Sez. 3, n. :35314 del 20/05/2016, Oggero, Rv. 268000; Sez. 3, n. 16623 del 08/04/2015, D'Aniello, Rv. 263354; Sez. 3, n. 42021 del 18/07/2014, Paris, Rv. 260657), circostanza esclusa in sentenza con incensurabile motivazione, anche in relazione al disposto dell'art. 101, comma 7- bis, dello stesso decreto (pagg. 3-4).4. Altrettando adeguata e specifica è la motivazione della sentenza in ordine al delitto di danneggiamento (pagg. 5-6), anche quanto all'elemento soggettivo, la cui sussistenza è stata contestata dal ricorrente sul presupposto della mancanza di responsabilità per il reato contravvenzionale. La Corte di appello ha logicamente affermato che l'imputato necessariamente si rappresentò che lo sversamento di un ingente quantitativo di liquami effettuato dentro una caditoia collegata alla rete fognaria che conduceva all'impianto di depurazione, avvenuto in breve tempo, avrebbe potuto causare un'avaria a detto impianto. Nella sentenza non si è affatto riconosciuto - come sostenuto in ricorso - che l'evento dannoso fu causato anche da altri guasti dell'impianto: si è osservato, infatti, come fosse irrilevante il fatto "che il depuratore medesimo avesse già altri problemi, poiché quelli provocati dalla vicenda in esame si sono aggiunti agli altri, aggravando una situazione che comunque prima non incideva sulla qualità dell'acqua depurata". 5. E' manifestamente infondato anche il motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, considerato che esso può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). Anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (cfr., ad es.., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/1.1/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel caso di specie, con motivazione incensurabile, la Corte di appello ha giustificato il diniego delle attenuanti generiche con la gravità delle condotte e la presenza di rilevanti precedenti penali. 6. Privo di ogni fondamento, infine, è il motivo proposto nella memoria.Nella contestazione del reato di danneggiamento viene fatto riferimento all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.., quindi alle aggravanti in presenza (anche solo) di una delle quali il reato era ed è rimasto proceclibile d'ufficio. Nel corso del giudizio di merito non è mai stata posta la questione. Secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). Inoltre, per la prima volta in sede di legittimità è stata contestata la indeterminatezza del capo d'imputazione sul punto. Va in proposito ribadito che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio per indeterminatezza e genericità dell'imputazione ha natura relativa e, in quanto tale, non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 cod. proc:. pen. (Sez. 3, n. 19649 del 27/02/2019, S., Rv. 275749; Sez. 6, n. 50098 del 24/10/2013, C., Rv. 257910; Sez. 5, n. 20739 del 25/03/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247590; Sez. 5, n. 712 del 20/11/2009, dep. 2010, L., Rv. 245734; Sez. 2, n. 16817 del 27/03/2008, Muro, Rv. 239757). 7. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e