Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:589
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CC0227
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 13 luglio 2023 (
1
)
Causa C‑227/22
IL
contro
[OSCURATO:PERSONA] direktsia „Avtomobilna administratsia“ Pleven
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad – Gabrovo (Tribunale amministrativo di Gabrovo, Bulgaria)]
«Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Direttiva 2006/126/CE – Patente di guida – Idoneità fisica e mentale per la guida – Frequenza degli esami medici diretti ad accertare l’idoneità psichica e mentale dei conducenti – Documento attestante l’idoneità psicologica dei conducenti»
I.
Introduzione
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad – Gabrovo (Tribunale amministrativo di Gabrovo, Bulgaria) ai sensi dell’articolo 267 TFUE ha ad oggetto l’interpretazione delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (
2
).
2.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra IL, cittadino bulgaro, e la [OSCURATO:PERSONA] direktsia «Avtomobilna administratsia» Pleven (Direzione regionale della motorizzazione di Pleven, Bulgaria) relativa a una decisione che ha inflitto a IL una sanzione amministrativa con la motivazione che egli non era in grado di presentare un certificato di idoneità psicologica valido, come richiesto dal diritto nazionale, in occasione di un controllo stradale.
3.
La presente causa invita la Corte a pronunciarsi sulla portata dell’armonizzazione perseguita dalla direttiva 2006/126, nonché sulla competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri ad adottare misure più rigorose al fine di garantire la sicurezza stradale. La Corte dovrà stabilire se il certificato di idoneità psicologica richiesto dalla legislazione bulgara costituisca una misura che rientra nei meccanismi previsti da tale direttiva o se debba piuttosto essere considerato un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione delle persone e, pertanto, una misura incompatibile con uno degli obiettivi principali perseguiti dal legislatore dell’Unione. Un aspetto chiave della presente causa consisterà nell’accertare la funzione del certificato di idoneità psicologica in questione e nel determinare se tale documento sia superfluo tenuto conto del valore probatorio che già possiede la patente di guida.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
4.
L’articolo 7 della direttiva 2006/126 prevede quanto segue:
«1. Il rilascio della patente di guida è subordinato:
a)
al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;
(...)
a)
A partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE hanno una validità amministrativa di 10 anni.
Uno Stato membro può scegliere di rilasciare le patenti di guida con una validità amministrativa fino a 15 anni.
b)
A partire dal 19 gennaio 2013, le patenti di guida rilasciate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E hanno una validità amministrativa di 5 anni.
(…)
3. Il rinnovo della patente di guida nel momento in cui scade la sua validità amministrativa è subordinato:
a)
al continuo rispetto delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida descritte nell’allegato III per le patenti di guida delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E; e
(…)
[OSCURATO:PERSONA] membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 delle patenti di guida rilasciate ai conducenti inesperti per qualsiasi categoria, al fine di applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la sicurezza stradale.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono ridurre a tre anni il periodo di validità amministrativa della prima patente rilasciata ai conducenti inesperti per le categorie C e D al fine di poter applicare a tali conducenti misure specifiche volte a migliorare la loro sicurezza stradale.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di cui al paragrafo 2 di singole patenti di guida per qualsiasi categoria, qualora risulti necessario incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche quali restrizioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali.
(...)».
5.
L’allegato III di tale direttiva, intitolato «Norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore», così dispone:
«DEFINIZIONI
1.
Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:
1.1.
Gruppo 1
conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE.
1.2.
Gruppo 2
conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E.
(…)
[OSCURATO:PERSONA]
(…)
4.
Gruppo 2
I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono essere sottoposti a verifica, conformemente al sistema nazionale in vigore nello Stato membro di residenza normale, in occasione del rinnovo della patente.
5.
[OSCURATO:PERSONA] membri possono esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida, norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato.
(...)
[OSCURATO:PERSONA]
Gruppo 1
13.1.
La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente:
colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici;
colpito da ritardo mentale grave;
colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità
salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare.
Gruppo 2
13.2.
L’autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo».
B.
Diritto bulgaro
6.
L’articolo 51, paragrafo 4, della Zakon za balgarskite lichni dokumenti (legge relativa ai documenti d’identità bulgari) così dispone:
«Le patenti di guida per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E e T hanno una validità di cinque anni».
7.
L’articolo 8, paragrafo 1, della Naredba n
o
36 ot 15.05.2006 za iziskvaniyata za psikhologicheska godnost i usloviyata i reda za provezhdane na psikhologicheskite izsledvaniya na kandidati za pridobivane na pravosposobnost za upravlenie na MPS, na vodachi na MPS i na predsedateli na izpitni komisii i za izdavane na udostovereniya za registratsiya za izvarshvane na psikhologicheski izsledvaniya (regolamento n. 36 sui requisiti di idoneità psicologica e sulle condizioni e la procedura per condurre gli esami psicologici dei candidati al conseguimento della patente di guida, dei conducenti e dei presidenti delle commissioni d’esame per la patente di guida, nonché per il rilascio di certificati attestanti lo svolgimento di esami psicologici), del 15 maggio 2006 (in prosieguo: il «regolamento n. 36») dispone quanto segue:
«Un certificato di idoneità psicologica deve essere presentato dalle rispettive persone ogni volta che prendono servizio o svolgono attività come tassisti o conducenti di veicoli a motore per il trasporto pubblico di passeggeri e merci su strada o come presidenti di commissioni d’esame per la patente di guida».
8.
L’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 36 prevede quanto segue:
«Il certificato di idoneità psicologica è valido per [un periodo di] tre anni dalla data del rilascio (…)».
9.
L’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento dispone quanto segue:
«Le persone di cui al paragrafo 1 devono sottoporsi a un esame psicologico ogni tre anni a partire dalla data di rilascio dell’ultimo certificato».
10.
L’articolo 13, paragrafo 1, della Naredba n
o
1-157 ot 1.10.2002 za usloviyata i reda za izdavane na svidetelstvo za upravlenie na motorni prevozni sredstva, otcheta na vodachite i tyahnata distsiplina (regolamento n. 1-157 in materia di condizioni e procedura di rilascio delle patenti di guida, registro dei conducenti e la loro disciplina), del 1
o
ottobre 2022 (in prosieguo: il «regolamento n. 1-157») recita quanto segue:
«Il rilascio iniziale di una patente di guida si basa su un rapporto originale sull’esame di guida superato, presentato d’ufficio dal rispettivo dipartimento regionale del Darzhavna avtomobilna inspektsyia [Ufficio statale della motorizzazione, Bulgaria]; a tal fine la persona deve presentare:
1. un modulo di domanda insieme agli allegati, in conformità con il Pravilnik za izdavane na balgarskite lichni dokumenti (regolamento sul rilascio di documenti d’identità bulgari);
(…)
3. un certificato rilasciato dal medico di famiglia, dalle commissioni di esperti medici dei distretti per la circolazione stradale (TOLEK) o dalla commissione centrale di esperti medici per la circolazione stradale (TTSLEK) che attesti l’idoneità fisica del conducente/richiedente ai fini del rinnovo/rilascio della patente di guida;
4. una copia del certificato di idoneità psicologica ai fini del rilascio di una patente di guida per le categorie C1, С, D1, D e Ttm (tram);
5. una copia del certificato di completamento di un corso di primo soccorso in incidenti stradali per conducenti;
6. una dichiarazione [della persona] ai sensi della quale essa non risiede abitualmente in un altro Stato membro dell’Unione europea e non è in possesso di una patente valida rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea;
7. una copia del diploma di scuola secondaria di primo grado e, in caso di istruzione scolastica all’estero, un attestato ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 2, della Naredba n
o
11 ot 1 septembri 2016 g. za otsenyavane na rezultatite ot obuchenieto na uchenitsite (regolamento n. 11 sulla valutazione dei risultati scolastici), del 1
o
settembre 2016 (...)».
11.
L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 1-157 prevede quanto segue:
«Per il rinnovo [della patente di guida] ai sensi del paragrafo 1, i conducenti devono presentare i documenti di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punti 1, 3 e 6, nonché la patente di guida scaduta».
12.
Conformemente all’articolo 178c, paragrafo 5, della Zakon za Dvizhenieto po patishtata (legge sulla circolazione stradale), chiunque svolga l’attività di tassista o di conducente per conto proprio o di trasporto pubblico di passeggeri o merci senza un certificato valido di idoneità psicologica è punito con una sanzione pecuniaria di 500 leva bulgari (BGN) (circa EUR 255).
13.
Ai sensi del paragrafo 35, punto 3, delle Dopalnitelnite razporedbi na Zakona za izmenenie i dopalnenie na Zakona za dvizhenieto po patishtata (Disposizioni complementari alla legge in materia di modifica e integrazione della legge sulla circolazione stradale), la legge sulla circolazione stradale dà attuazione ai requisiti della direttiva 2006/126.
III.
Fatti all’origine della controversia, procedimento principale e questioni pregiudiziali
14.
IL è titolare di una patente di guida valida per i veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E e TCT. La sua patente ha una validità per il periodo dal 28 novembre 2019 al 28 novembre 2024.
15.
Il 4 agosto 2021 IL è stato fermato dalle autorità di controllo mentre era alla guida di un trattore con un semirimorchio con il quale effettuava un trasporto pubblico di merci. Le verifiche effettuate hanno rivelato che egli non era in grado di produrre un certificato valido di idoneità psicologica. L’ultimo certificato di idoneità psicologica in suo possesso era stato rilasciato il 7 ottobre 2017 con una validità fino al 7 dicembre 2020.
16.
Le autorità di controllo hanno accertato un’infrazione amministrativa per violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 36, in quanto IL non aveva presentato un certificato valido di idoneità psicologica. Su tale base, il 24 agosto 2021, il direttore della Direzione regionale della motorizzazione di Pleven ha emesso una decisione con cui ha irrogato a IL una sanzione amministrativa, in forza della quale è stato imposto a quest’ultimo, per la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 36 e sulla base dell’articolo 178c, paragrafo 5, della legge sulla circolazione stradale, il pagamento di una sanzione pecuniaria di BGN 500 (circa EUR 255).
17.
IL ha impugnato la suddetta sanzione dinanzi al Rayonen sad Sevlievo (Tribunale distrettuale di Sevlievo, Bulgaria), sostenendo, in sostanza, che l’articolo 8 del regolamento n. 36 e la sanzione di cui all’articolo 178c, paragrafo 5, della legge sulla circolazione stradale sarebbero contrari alle disposizioni della direttiva 2006/126. Detto giudice, facendo riferimento all’allegato III, punto 4, di tale direttiva, ha stabilito che uno Stato membro poteva imporre ai conducenti ulteriori requisiti più rigorosi per quanto riguarda gli intervalli degli esami periodici. Sulla base di tale considerazione, il Rayonen sad Sevlievo (Tribunale distrettuale di Sevlievo) ha concluso, con sentenza del 10 dicembre 2021, che non c’era conflitto tra il diritto nazionale e il diritto dell’Unione e ha confermato la decisione sanzionatoria.
18.
IL ha proposto ricorso in cassazione dinanzi al giudice del rinvio, l’Administrativen sad - Gabrovo (Tribunale amministrativo di Gabrovo), sostenendo che il giudice di primo grado aveva applicato erroneamente la direttiva 2006/126.
19.
Il giudice del rinvio ritiene che le disposizioni della direttiva 2006/126 siano ambigue e, in una certa misura, contraddittorie. Da un lato, esso sottolinea che, conformemente al considerando 9 di tale direttiva, la prova del rispetto delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida di un autoveicolo per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone o merci deve essere fornita all’atto del rilascio della patente e, in seguito, periodicamente. Vi si raccomanderebbe espressamente che gli esami medici a tal fine dovrebbero coincidere con un rinnovo della patente di guida ed essere pertanto determinati dalla durata di validità della patente stessa. Dall’altro, esso precisa che il punto 4 dell’allegato III della direttiva 2006/126 consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di determinare, nella loro normativa nazionale, gli intervalli degli esami medici che ritengono appropriati per i conducenti di veicoli del gruppo 2 (categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E) e che tali intervalli possono differire dal periodo di validità della patente di guida.
20.
Alla luce di quanto precede, il giudice del rinvio chiede se, conformemente alle disposizioni della direttiva 2006/126, gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano autorizzati a imporre ai conducenti di dette categorie di sottoporsi a un esame medico per determinare la loro idoneità psichica e mentale a intervalli inferiori al periodo di validità della patente di guida e a richiedere un documento separato, diverso dalla patente di guida, che attesti tale idoneità, o se il possesso di una patente di guida valida per tali categorie sia sufficiente a certificare detta idoneità, essendo quest’ultima già stata accertata al momento del rilascio iniziale o del rinnovo della patente di guida.
21.
Il giudice del rinvio indica che dinanzi ad esso si è parimenti posta la questione se la sanzione prevista dalla normativa bulgara per un conducente la cui patente di guida delle categorie C, CE, Cl, C1E, D, DE, D1, D1E e Tkt sia valida, ma che non può produrre un certificato di idoneità psicologica alle autorità di controllo, essendo questo scaduto, sia in contrasto con la durata di validità amministrativa sincronizzata delle patenti di guida e degli esami medici di idoneità fisica e mentale prevista dalla direttiva 2006/126, oppure se l’applicazione delle norme nazionali da parte dell’autorità sanzionatoria comporti una violazione del diritto dell’Unione.
22.
Alla luce di quanto esposto, l’Administrativen sad – Gabrovo (Tribunale amministrativo di Gabrovo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se le disposizioni della direttiva 2006/126 consentano agli [OSCURATO:PERSONA] membri di imporre ai conducenti di veicoli delle categorie С, CE, C1, CIE, D, DE, D1, D1E di sottoporsi a un esame medico per determinare la loro idoneità psichica e mentale a intervalli inferiori al periodo di validità della patente di guida e, in tale contesto, di richiedere un documento separato (oltre alla patente di guida) che attesti la loro idoneità. Oppure se il possesso di una patente di guida valida per le categorie menzionate certifichi anche l’idoneità psichica e mentale del conducente del veicolo, dato che tale idoneità era già stata accertata al momento del rilascio iniziale o del rinnovo della patente di guida.
2)
Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2006/126], e i considerando 8 e 9 di tale direttiva consentano una normativa nazionale, come quella oggetto del presente procedimento, che – oltre ai requisiti minimi per l’esame di idoneità alla guida (allegato II della direttiva [2006/126]) e alle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale (allegato III della direttiva [2006/126]) – prevede ulteriori requisiti diretti ad accertare l’idoneità psicologica di conducenti che trasportano passeggeri e/o merci.
3)
In caso di risposta affermativa alla [seconda] questione: se tali requisiti siano soggetti al regime stabilito dalla direttiva – in particolare dal considerando 9, quarta frase, e dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva [2006/126] – sulla sincronizzazione della durata di validità amministrativa delle patenti di guida con gli esami medici, in relazione all’applicazione delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale».
IV.
Procedimento dinanzi alla Corte
23.
La decisione di rinvio, datata 22 marzo 2022, è pervenuta alla cancelleria della Corte il 31 marzo 2022.
24.
Con ordinanza del 27 maggio 2022, registrata in cancelleria il 30 maggio 2022, il giudice del rinvio ha inviato un addendum alla sua decisione di rinvio.
25.
IL, il governo bulgaro e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno depositato osservazioni scritte entro il termine previsto dall’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
26.
Ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il 14 febbraio 2023 la Corte ha invitato il governo bulgaro a rispondere a un quesito per iscritto. La risposta a tale quesito è stata presentata entro il termine impartito.
27.
All’udienza del 3 maggio 2023, il rappresentante ad litem di IL e gli agenti del governo bulgaro nonché la [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni orali.
V.
Analisi giuridica
A.
Osservazioni preliminari
28.
Le norme relative alle patenti di guida sono un elemento essenziale della politica comune dei trasporti, contribuendo a migliorare la sicurezza stradale e agevolando la libera circolazione delle persone. La Corte ha riconosciuto, nella sua giurisprudenza, che il possesso di una patente di guida debitamente riconosciuta dallo Stato ospitante può incidere sull’esercizio effettivo, da parte dei soggetti del diritto dell’Unione, di un gran numero di attività professionali, subordinate o autonome (
3
). La Corte ha altresì statuito che il titolare di una patente di guida può servirsene al fine di provare la propria cittadinanza dinanzi alle autorità dello Stato ospitante, come se si trattasse di un documento equivalente a una carta d’identità o a un passaporto (
4
). È importante sottolineare tale aspetto, poiché il possesso di detti documenti costituisce un requisito formale, previsto dalla legislazione, al fine di poter esercitare il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri. In quest’ottica, si può affermare che la patente di guida contribuisce alla realizzazione dei diritti dei cittadini dell’Unione nel mercato interno.
29.
Malgrado i progressi compiuti in materia di armonizzazione delle norme relative alle patenti di guida, permangono divergenze significative tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri relativamente alle norme sulla periodicità del rinnovo delle patenti e sulle sottocategorie di veicoli, il che ha reso necessario procedere a un’armonizzazione più accentuata al fine di contribuire alla realizzazione delle politiche dell’Unione. Questo è l’obiettivo che il legislatore dell’Unione ha perseguito con l’adozione della direttiva 2006/126. È pertanto comprensibile che le misure nazionali che sembrano discostarsi da quelle previste dalla direttiva in parola siano sottoposte ad un esame approfondito. Ciò vale in particolare per i requisiti relativi al rilascio di una patente di guida, nonostante il potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri di imporre requisiti più rigorosi in taluni casi.
30.
Come ho indicato nell’introduzione, il giudice del rinvio chiede di acclarare, in sostanza, quali siano i requisiti imposti dalla direttiva 2006/126 e se il certificato di idoneità psicologica previsto dalla normativa bulgara rientri nei meccanismi previsti da tale direttiva oppure se debba piuttosto essere considerato come un ostacolo ingiustificato alla libera circolazione delle persone e, pertanto, come una misura incompatibile con uno degli obiettivi legislativi summenzionati (
5
). Ciò dipenderà essenzialmente dalla funzione attribuita a tale documento. La seconda questione, sollevata successivamente dal giudice del rinvio, sembra fornire alcune precisazioni rispetto alla prima, mentre la terza questione è sollevata solo per il caso di risposta affermativa alla seconda. Ritengo logico esaminare le questioni nell’ordine in cui sono state poste.
B.
Sulla prima questione pregiudiziale
31.
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se le disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare la direttiva 2006/126, conferiscano agli [OSCURATO:PERSONA] membri la facoltà di imporre ai conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E di sottoporsi a esami medici destinati ad accertare la loro idoneità psichica e mentale a intervalli di tempo inferiori al periodo di validità della patente di guida e, in tale contesto, di richiedere un documento separato che attesti la loro idoneità, diverso dalla patente di guida, o di confermare che il possesso di una patente di guida dimostra altresì l’idoneità psichica e mentale del conducente, nella misura in cui quest’ultima è stata verificata al momento del rilascio iniziale o del rinnovo della patente.
32.
L’esame di tale questione richiede che sia accertato, in un primo tempo, se il requisito dell’idoneità psicologica previsto dalla normativa bulgara rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/126. Solo quando tale aspetto sarà stato stabilito occorrerà, in un secondo momento, determinare quali siano i requisiti ai quali la normativa bulgara di cui trattasi deve conformarsi.
1.
Sull’applicabilità ratione materiae della direttiva 2006/126
a)
Sugli esami medici che consentono di stabilire l’idoneità fisica e mentale alla guida di un veicolo a motore
33.
Come risulta dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/126, la patente di guida autorizza a guidare i veicoli a motore delle categorie definite in detta direttiva. In altri termini, è necessario che il conducente sia titolare di una patente di guida della categoria corrispondente per esercitare attività professionali nel settore del trasporto di persone e merci su strada.
34.
In forza dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/126, il rilascio della patente di guida è subordinato al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale di cui all’allegato III della direttiva. Inoltre, l’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), della direttiva in parola richiede che il rinnovo della patente di guida sia subordinato al rispetto di tali norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per i titolari di patenti delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E.
35.
Dall’applicazione delle pertinenti disposizioni della direttiva 2006/126 risulta che l’idoneità mentale dei titolari di patente di guida di un veicolo delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E, e in particolare delle persone che lavorano come conducenti professionisti,
è già stata valutata e certificata al momento del rilascio iniziale e del rinnovo di tali patenti
. Tenuto conto di detta constatazione, sembra strano esigere dai titolari di una patente di guida valida che siano, in più, in possesso di un certificato di idoneità mentale distinto.
36.
Il requisito di essere in possesso di un siffatto certificato costituisce un onere supplementare, dal momento che
gli obiettivi di tali certificati sono già contemplati dagli esami medici concernenti la salute mentale richiesti dalla direttiva 2006/126
. Infatti, la necessità di rispondere alle esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, la realizzazione della libera circolazione delle persone, la necessità di evitare distorsioni della concorrenza e la responsabilità specifica dei conducenti, obiettivi previsti ai considerando 8 e 9 della direttiva 2006/126 che giustificano la dimostrazione del rispetto delle norme minime concernenti l’idoneità mentale al momento del rilascio di una patente di guida,
sono già tutelate in modo armonizzato
in forza dell’articolo 7, paragrafi 1 e 3, nonché dell’allegato III di tale direttiva.
37.
Non vi è alcuna ragione obiettiva per ritenere che l’attività di conducente professionale sollevi problemi specifici di sicurezza della circolazione che non siano già contemplati dall’esame di idoneità mentale previsto dalla direttiva 2006/126. A tal riguardo, va osservato che, per la maggior parte, le patenti di guida per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E sono ottenute dai loro titolari proprio ai fini dell’esercizio di un’attività di conducente professionale. Poiché la direttiva 2006/126 fissa anche norme minime concernenti l’idoneità mentale dei conducenti di veicoli di tali categorie, è evidente che detti requisiti comprendono altresì le norme che i conducenti devono rispettare sul piano mentale per svolgere le loro attività professionali.
38.
Non può neppure sostenersi che l’armonizzazione operata dalla direttiva 2006/126 lasci spazio all’introduzione di requisiti relativi all’«idoneità psicologica» non rientranti nella categoria dell’idoneità mentale. La salute mentale e, pertanto, l’idoneità mentale comprendono, in ultima analisi, il benessere emotivo, psicologico e sociale e quindi le nozioni di «salute psichica» e di «idoneità psichica».
39.
La direttiva 2006/126
mira ad armonizzare le norme minime concernenti l’idoneità mentale
e precisa, ai punti 13.1 e 13.2 del suo allegato III, le turbe psichiche da prendere in considerazione a tal riguardo. Più in particolare, il punto 13.1 si riferisce nello specifico a «turbe psichiche gravi (...), traumi», il termine «traumi» potendo essere interpretato in una prospettiva ampia, che comprenda in particolare un evento acuto o cronico di natura emotiva, psicologica e sociale. Ciò dimostra, da un lato, che l’«idoneità psicologica» è un elemento che può rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva in quanto elemento dell’«idoneità mentale» e, dall’altro, che il legislatore dell’Unione ha già valutato in che misura le turbe psichiche debbano essere prese in considerazione ai fini del rilascio della patente di guida.
b)
Sulla normativa bulgara relativa all’esame di idoneità psicologica
40.
Gli argomenti dedotti dal governo bulgaro non inficiano tale conclusione, come illustrerò in prosieguo.
41.
In primo luogo, il governo bulgaro deduce che l’«idoneità psicologica» ai sensi della normativa nazionale non dovrebbe essere intesa come «salute mentale» e assenza di turbe o di malattie mentali, bensì come idoneità a esercitare una professione/attività. Secondo il governo bulgaro, gli esami psicologici non sarebbero esami medici. Si tratterebbe di un procedimento distinto e di un tipo di perizia completamente diverso. Più concretamente, si tratterebbe di una procedura di selezione professionale, effettuata secondo criteri puramente psicologici e non medici, da parte di psicologi che utilizzano metodi della psicologia sperimentale e differenziale.
42.
Tuttavia, occorre rilevare il fatto che il governo bulgaro ammette che la normativa bulgara «ha lo scopo di
stabilire l’idoneità psicologica a guidare veicoli a motore senza rischio di commettere incidenti stradali
alla luce di qualità psicologiche pertinenti sul piano professionale». Di conseguenza, l’esame di idoneità psicologica sembra avere anche lo scopo di attestare il benessere emotivo, psicologico e sociale della persona interessata, requisito indispensabile per poter guidare un veicolo delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E. Poiché i due tipi di esame sono intrinsecamente connessi alla guida di un veicolo specifico, essi sono volti a garantire la sicurezza stradale. Da questo punto di vista, nulla di essenziale sembra distinguere il tipo di esame d’idoneità psicologica oggetto della normativa bulgara dall’esame previsto dalla direttiva 2006/126.
43.
In secondo luogo, il governo bulgaro deduce che la normativa nazionale di cui trattasi era già in vigore prima dell’adozione di tale direttiva. Sebbene esso spieghi che la normativa nazionale di cui trattasi «non fa alcun riferimento alla direttiva 2006/126», lo stesso omette di indicare
se sia stato effettuato un esame di compatibilità da parte delle autorità bulgare in sede di trasposizione della direttiva
al fine di stabilire se la normativa in questione rientri nei meccanismi previsti dalla suddetta direttiva. In assenza di un siffatto esame di compatibilità, permangono dubbi riguardo a tale aspetto.
44.
In terzo luogo, tengo a constatare una certa incoerenza nell’argomentazione del governo bulgaro in quanto, da un lato, esso spiega che, in occasione dell’esame psicologico previsto dalla normativa nazionale, «i conducenti professionisti devono presentare una patente di guida valida, il che presuppone implicitamente
il rispetto di tutti i requisiti di base, ivi comprese le norme minime in materia di idoneità fisica e mentale alla guida
». Dall’altro lato, il governo bulgaro insiste sulla necessità di una valutazione psicologica al fine di ottenere una previsione sul futuro comportamento della persona interessata sulla strada e sul rischio di commettere incidenti.
45.
L’argomento dedotto dal governo bulgaro a sostegno della tesi secondo cui l’esame di idoneità psicologica soggetto alla normativa nazionale si distingue significativamente dall’esame di idoneità mentale previsto dalla direttiva 2006/126 non mi sembra convincente, poiché è evidente che esiste
una sovrapposizione di funzioni
tra i due tipi di documenti (la patente di guida e il certificato di idoneità psicologica) e, pertanto,
un rischio di confusione per quanto riguarda la loro utilità pratica
. Orbene, tale circostanza ha l’effetto di compromettere sensibilmente la funzione della patente di guida quale documento attestante l’idoneità alla guida di un veicolo a motore. Infatti, come confermato dal governo bulgaro in udienza, nel territorio bulgaro è richiesto il possesso di entrambi i documenti, mentre la sola patente di guida dovrebbe essere sufficiente al fine di essere autorizzati a guidare un veicolo a motore all’interno di l’Unione.
46.
Da quanto precede risulta che, nei limiti in cui la normativa bulgara di cui trattasi verte, in sostanza, su aspetti già oggetto di armonizzazione minima,
tale normativa deve essere considerata rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/126
. Tenuto conto del fatto che tale direttiva armonizza le norme minime concernenti l’idoneità mentale alla guida di veicoli rientranti nella suddetta categoria, non vedo alcuna ragione obiettiva che giustifichi l’imposizione di requisiti supplementari qualora la guida rientri nell’attività professionale.
47.
Come illustrerò più dettagliatamente, ritengo che l’articolo 7, paragrafi 1 e 3, e l’allegato III della direttiva 2006/126 non autorizzino misure nazionali che impongano ai conducenti che prestano determinati servizi di trasporto di possedere anche un certificato complementare di idoneità mentale distinto, dal momento che il possesso di una patente di guida valida certifica già l’idoneità mentale del conducente.
2.
Sui requisiti imposti dalla direttiva 2006/126 alle legislazioni nazionali
a)
Sulla possibilità di esigere la prova di capacità psichiche e mentali supplementari al momento del rinnovo della patente di guida
48.
L’idoneità psichica e mentale del conducente è normalmente verificata al momento del rilascio della patente di guida. Tuttavia, si pone la questione se gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano altresì esigere
ulteriormente
la prova di idoneità psichiche e mentali supplementari, in particolare in occasione del rinnovo della patente di guida.
49.
A tal riguardo, occorre osservare che il punto 4 dell’allegato III della direttiva 2006/126 prevede (nella versione in lingua francese) che «[l]es candidats doivent faire l’objet d’un examen médical avant la délivrance initiale d’un permis et [que], par la suite, les conducteurs sont contrôlés conformément au système national en vigueur dans l’État membre de résidence normale où a lieu le renouvellement de leur permis de conduire». Un’analisi comparata delle diverse versioni linguistiche consente di concludere che tale frase deve essere interpretata nel senso che l’esame di cui trattasi deve essere effettuato al momento del rinnovo della patente di guida (
6
).
50.
Occorre rilevare che
la versione in lingua bulgara di tale disposizione non corrisponde interamente alle altre versioni linguistiche della direttiva 2006/126
, in quanto manca l’ultima frase. Tuttavia, tale omissione non può comportare un’interpretazione diversa del diritto dell’Unione. Secondo costante giurisprudenza, l’esigenza che un atto dell’Unione sia applicato e quindi interpretato in modo uniforme esclude la possibilità di considerare isolatamente una delle sue versioni, e rende al contrario necessaria l’interpretazione basata sulla reale volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce, segnatamente, di tutte le versioni linguistiche (
7
).
51.
Pertanto, nonostante l’omissione da cui è viziata detta disposizione in lingua bulgara, risulta chiaramente dalle altre versioni linguistiche della direttiva 2006/126 che il legislatore dell’Unione cerca di far coincidere gli esami medici con il rinnovo della patente di guida. Come correttamente rilevato dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il considerando 9, quarta frase, di detta direttiva suffraga tale interpretazione in quanto enuncia espressamente che «tali esami dovrebbero coincidere con un rinnovo della patente ed essere pertanto determinati dalla durata di validità della patente stessa».
52.
Ne consegue che non sussiste contraddizione tra il considerando 9 e l’allegato III, punto 4, della direttiva 2006/126, poiché entrambe queste disposizioni fanno riferimento alla
necessità di far coincidere gli esami medici con il momento del rinnovo della patente di guida
.
b)
Sulla possibilità di esigere la prova di idoneità psichiche e mentali supplementari a intervalli di tempo inferiori al periodo di validità della patente di guida
53.
Occorre poi esaminare se tale circostanza osti a che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano esigere la prova di idoneità psichiche e mentali supplementari a intervalli di tempo inferiori al periodo di validità della patente di guida (
8
).
54.
A tale riguardo, è necessario distinguere le diverse categorie di veicoli. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/126, le patenti rilasciate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E, al centro della presente causa, hanno una validità amministrativa di cinque anni.
55.
Come ho rilevato nelle presenti conclusioni, il punto 4 dell’allegato III della direttiva 2006/126 dispone che «[i] candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e [che], successivamente, i conducenti devono essere sottoposti a verifica, conformemente al sistema nazionale in vigore (…) in occasione del rinnovo della patente di guida». Muovendo dal postulato che il testo di una disposizione sia il punto di partenza di qualsiasi interpretazione, è giocoforza constatare che una lettura combinata delle disposizioni summenzionate non lascia, a mio avviso, alcun margine di interpretazione. Infatti, le disposizioni di cui trattasi non menzionano la possibilità che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano fissare termini più brevi tra gli esami medici dei conducenti del gruppo 2.
56.
Sebbene il punto 5 dell’allegato III della direttiva 2006/126 disponga che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri possono esigere, al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida,
norme più severe di quelle menzionate nel presente allegato
» (il corsivo è mio), occorre precisare che tale disposizione si riferisce alla possibilità di imporre requisiti che vadano oltre le «norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore», previste in detto allegato. In altri termini, il titolo stesso dell’allegato rivela quali sono gli aspetti oggetto di un’armonizzazione minima da parte della direttiva 2006/126. Si tratta
delle norme relative all’idoneità
fisica e
mentale
(
9
).
57.
Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri
possono determinare il modo in cui sono effettuati gli esami medici ed essere più rigorosi per quanto riguarda l’idoneità mentale dei conducenti del gruppo 2 al fine di tener conto delle esigenze specifiche di sicurezza di tale categoria di veicoli
. Per contro, non è possibile derogare unilateralmente al periodo di validità della patente di guida, disciplinato dall’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/126, al fine di esigere la prova di idoneità psichiche e mentali supplementari.
58.
Sebbene l’articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, della direttiva 2006/126 autorizzi eccezionalmente gli [OSCURATO:PERSONA] membri a ridurre il periodo di validità amministrativa di singole patenti di guida per qualsiasi categoria «qualora risulti necessario incrementare la frequenza dei controlli medici» al fine di garantire la sicurezza stradale, si deve rilevare che tale disposizione conferma il principio già menzionato, secondo il quale i controlli medici devono coincidere con il rinnovo della patente di guida ed essere quindi determinate dal periodo di validità di tale patente.
59.
Da quanto precede risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri
non sono competenti a richiedere la prova di idoneità psichiche e mentali supplementari a intervalli di tempo inferiori al periodo di validità della patente di guida
.
c)
Sulla possibilità di richiedere un documento distinto (oltre alla patente di guida) attestante l’idoneità psichica e mentale
60.
Le conclusioni dell’analisi che precede consentono di rispondere alla questione se gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano autorizzati a richiedere un documento distinto (oltre alla patente di guida) che attesti l’idoneità psichica e mentale.
61.
In primo luogo, come ho illustrato nelle presenti conclusioni, gli obiettivi del certificato di idoneità mentale richiesto dalla normativa bulgara sono già contemplati dagli esami medici concernenti la salute mentale richiesti dalla direttiva 2006/126. Pertanto,
la patente di guida, come disciplinata da tale direttiva, possiede il necessario valore probatorio
dell’idoneità psichica e mentale a guidare un veicolo a motore rientrante nella categoria pertinente.
62.
In secondo luogo, ho rilevato che la direttiva 2006/126 esige che i controlli medici siano effettuati prima del rilascio iniziale e in occasione del rinnovo della patente di guida. Non vi è quindi spazio, a mio avviso, per l’emissione di un documento come il certificato di idoneità psicologica in un momento diverso da quello previsto dalla direttiva in parola.
63.
In terzo luogo, occorre rilevare che, sebbene la direttiva 2006/126 si limiti ad introdurre un’armonizzazione minima delle disposizioni nazionali relative alle condizioni a cui una patente di guida può essere rilasciata, essa, per contro,
armonizza in modo completo i documenti che comprovano l’esistenza di un diritto alla guida
che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono riconoscere ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della stessa (
10
). Tale circostanza
esclude logicamente la coesistenza della patente di guida con qualsiasi altro documento nazionale che assolva la stessa funzione
.
64.
Alla luce delle considerazioni che precedono,
appare inutile esigere che i conducenti presentino un documento distinto attestante l’idoneità psichica e mentale
. Inoltre, mi sembra che non si possa escludere che l’obbligo di possedere tale certificato diventi un
onere amministrativo supplementare
, tale da costituire un ostacolo ingiustificato e, quindi,
da incidere sulla libera circolazione delle persone
, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare. L’esistenza di un siffatto ostacolo è manifesta quando il procedimento amministrativo esige il
pagamento di un diritto supplementare
(
11
), come nel caso di specie, secondo quanto confermato dal governo bulgaro in udienza in risposta a un quesito posto dalla Corte.
3.
Risposta alla prima questione pregiudiziale
65.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 7, paragrafi 1 e 3, nonché l’allegato III della direttiva 2006/126 devono essere interpretati nel senso che ostano a che uno Stato membro imponga al titolare di una patente di guida valida per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E di sottoporsi a un esame medico diretto a stabilire la sua idoneità mentale a intervalli più brevi del periodo di validità della sua patente di guida e richieda in proposito un documento distinto, oltre alla patente di guida, che attesti la sua idoneità mentale.
C.
Sulla seconda questione pregiudiziale
1.
Sul potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare misure più rigorose
66.
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2006/126 sia compatibile con una normativa nazionale che prevede ulteriori requisiti – oltre ai requisiti minimi per l’esame di idoneità alla guida (allegato II di tale direttiva) e alle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore (allegato III di detta direttiva) – diretti ad accertare l’idoneità psicologica dei conducenti di un veicolo destinato al trasporto di persone o di merci.
67.
Anzitutto, occorre osservare che l’esposizione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a porre le due questioni supplementari è molto breve, il che ne rende difficile la comprensione. Tuttavia, è evidente che la seconda questione ha lo scopo di riformulare e chiarire la prima. Sembra pertanto che il giudice del rinvio intenda ottenere informazioni sulla natura degli esami che uno Stato membro può introdurre nell’ambito della propria legislazione nazionale, come avviene nel procedimento principale. È sulla base di tali informazioni che il giudice del rinvio potrà valutare se la normativa nazionale sia conforme alle disposizioni della direttiva 2006/126. Il fatto che detto giudice indichi espressamente che la normativa bulgara in questione prevede «ulteriori requisiti» rispetto a quelli previsti dalla direttiva in parola mi sembra un elemento importante da prendere in considerazione in sede di esame di siffatta questione.
68.
Come ho indicato in precedenza, dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/126 risulta che il rilascio della patente di guida è subordinato al superamento di
una prova di verifica delle capacità
e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché
al soddisfacimento di norme mediche
, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III di detta direttiva. L’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), della direttiva richiede che il rinnovo di una patente di guida sia subordinato al continuo rispetto delle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida descritte nell’allegato III della medesima direttiva.
69.
Tenuto conto del fatto che le disposizioni contenute negli allegati II e III della direttiva 2006/167 impongono obblighi agli [OSCURATO:PERSONA] membri, mi sembra necessario esaminarle con attenzione. L’allegato II contiene i requisiti minimi applicabili all’esame di idoneità alla guida al fine di garantire che i candidati abbiano le cognizioni, le capacità e i comportamenti necessari per guidare. L’esame così istituito dovrà comprendere una prova teorica e
una prova pratica e di comportamento
.
70.
L’allegato III della direttiva 2006/126 stabilisce norme minime concernenti
l’idoneità
fisica e
mentale
. La sezione dedicata alle «turbe psichiche», punti 13.1 e 13.2, definisce le norme minime concernenti l’idoneità mentale alla guida di un veicolo a motore. Il punto 13.1 precisa in quali circostanze una patente di guida non è rilasciata né rinnovata ai candidati o conducenti del gruppo 1, vale a dire in caso di turbe psichiche gravi, di ritardo mentale grave, di turbe del comportamento gravi della senescenza o di turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connesse con la personalità. Una patente di guida può essere rilasciata o rinnovata a tali candidati o conducenti solo «nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare».
71.
Per quanto riguarda i conducenti del gruppo 2, che sono oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il punto 13.2 di tale allegato III completa la disposizione di cui al suddetto punto 13.1 e consente all’autorità medica competente degli [OSCURATO:PERSONA] membri di tener conto dei rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.
72.
Alla luce di quanto precede, è lecito affermare che la direttiva 2006/126
non impedisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre condizioni più rigorose per quanto riguarda gli esami di idoneità mentale
per i conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E solo per i conducenti del gruppo 2, nella misura in cui tali condizioni più rigorose sono necessarie
per certificare l’assenza di turbe psichiche tenuto conto dei rischi e pericoli addizionali connessi con la guida di tali categorie di veicoli
.
73.
Infatti, dal punto 4 di detto allegato III risulta che i conducenti del gruppo 2 sono sottoposti agli esami medici periodici previsti dalla normativa nazionale in occasione del rinnovo della patente di guida. Ciò che più rileva è tuttavia il fatto che il punto 5 del medesimo allegato III prevede espressamente che le norme stabilite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri al momento del rilascio o di ogni rinnovo di una patente di guida possono essere più severe di quelle menzionate nell’allegato.
74.
Pertanto, nel determinare gli esami medici ai quali devono sottoporsi i conducenti del gruppo 2,
gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono introdurre per i conducenti del gruppo 2 requisiti più rigorosi che per i conducenti del gruppo 1 al fine di individuare eventuali «turbe psichiche», quali indicate
al punto 13.2 dell’allegato III della direttiva 2006/126. L’obiettivo di un siffatto approccio è di adeguare gli esami medici diretti a certificare l’idoneità mentale dei conducenti alle esigenze specifiche di sicurezza di tale categoria di veicoli.
2.
Sui limiti che il diritto dell’Unione impone ai poteri degli [OSCURATO:PERSONA] membri
75.
Sarebbe tuttavia errato dedurne che la direttiva 2006/126 conferisce un potere illimitato agli [OSCURATO:PERSONA] membri. Al contrario,
le misure adottate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri devono inserirsi negli obiettivi di tale direttiva
. Dal combinato disposto dell’articolo 7 e dell’allegato III di quest’ultima si può dedurre che ciò
esclude, in particolare, l’imposizione di requisiti arbitrari supplementari
oltre agli esami medici previsti da detta direttiva al fine di accertare l’idoneità alla guida di un veicolo a motore.
76.
[OSCURATO:PERSONA] membri
non possono neppure stabilire nuove categorie di requisiti oltre a quelle previste negli allegati II e III della direttiva 2006/126
, con il rischio di compromettere l’obiettivo di armonizzazione della direttiva in parola. La seconda frase del considerando 8 enuncia espressamente che «[o]ccorre procedere ad un’armonizzazione delle norme relative agli esami che i conducenti devono superare nonché al rilascio della patente di guida». Orbene,
elaborando nuovi requisiti di idoneità mentale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri andrebbero proprio contro tale obiettivo
.
77.
Parimenti, occorre ricordare che, allorché impongono requisiti che vanno oltre un’armonizzazione minima, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono vincolati dai principi generali del diritto dell’Unione, ivi compresi i diritti e le libertà fondamentali del mercato interno (
12
). Pertanto, se le autorità nazionali decidono di introdurre un esame più rigoroso al fine di garantire l’assenza di turbe psichiche che possano creare un rischio per la sicurezza stradale, esse devono assicurarsi che qualsiasi restrizione alla libera circolazione delle persone che ne risulti sia debitamente giustificata e conforme al principio di proporzionalità (
13
).
78.
A tal riguardo, occorre constatare che, nella presente causa, il governo bulgaro muove dalla premessa che l’esame psicologico previsto dalla propria normativa nazionale si distingua significativamente dall’esame di idoneità mentale previsto dalla direttiva 2006/126, senza tuttavia fornire la prova della veridicità della propria affermazione o senza che l’esame psicologico in questione fornisca effettivamente un valore aggiunto alla sicurezza stradale. Inoltre, occorre rilevare che il governo bulgaro non ha preso posizione sulla dichiarazione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza, secondo la quale
il diritto dell’Unione contiene già una normativa sufficiente
, vale a dire nel settore del riconoscimento delle qualifiche professionali, per tener conto dei requisiti di sicurezza connessi al trasporto di merci e di passeggeri (
14
). Per tali ragioni,
l’onere amministrativo supplementare
consistente per i conducenti nel doversi munire di un certificato di idoneità psicologica mi sembra, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, difficile da giustificare.
79.
Peraltro, anche nell’ipotesi in cui l’esame psicologico previsto dalla normativa nazionale bulgara dovesse in effetti distinguersi significativamente dall’esame di idoneità mentale previsto dalla direttiva 2006/126, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, dubito che l’introduzione di un test psicologico diretto a ottenere una previsione del comportamento futuro della persona interessata sulla strada e del rischio di incidenti, non fondato sui requisiti della direttiva 2006/126, possa essere considerata conforme al diritto dell’Unione. Infatti,
un test psicologico di cui trattasi mira, in realtà, a creare una nuova categoria di requisiti e di esami
che non sono esami medici intesi a verificare l’assenza di turbe psichiche idonee a rappresentare un pericolo per la sicurezza stradale, il che è per l’appunto escluso dalla direttiva 2006/126.
3.
Risposta alla seconda questione pregiudiziale
80.
Per i motivi sopra esposti, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 7, paragrafi 1 e 3, nonché l’allegato III della direttiva 2006/126 devono essere interpretati nel senso che ostano a che una normativa nazionale introduca nuove categorie di requisiti supplementari, oltre alle norme minime concernenti l’idoneità mentale previste all’allegato III e dirette ad accertare l’idoneità psicologica dei conducenti di un veicolo a motore destinato al trasporto di persone e di merci.
D.
Sulla terza questione pregiudiziale
81.
Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se i requisiti supplementari autorizzati dalla direttiva 2006/126 debbano avere la stessa durata del periodo di validità delle patenti di guida. Tale questione sembra sovrapporsi alla prima questione sollevata dal giudice del rinvio e ha già ricevuto una risposta nel merito nell’ambito dell’esame della prima e della seconda questione.
82.
Infatti, l’analisi di tali questioni ha dimostrato che qualsiasi requisito più rigoroso, introdotto – nel rispetto degli obiettivi della direttiva 2006/126 nonché del principio di proporzionalità (
15
) – a livello nazionale per quanto riguarda l’idoneità fisica e mentale dei conducenti di un veicolo destinato al trasporto di passeggeri e di merci,
deve essere allineato sulla validità amministrativa delle patenti di guida e degli esami medici effettuati in occasione del loro rilascio o del loro rinnovo
(
16
).
83.
Tenuto conto dell’analisi dettagliata svolta nelle presenti conclusioni, nonché delle risposte che propongo di dare alle prime due questioni, ritengo che non sia necessario fornire una risposta specifica distinta alla terza questione.
VI.
Conclusione
84.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere come segue alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Administrativen sad - Gabrovo (Tribunale amministrativo di Gabrovo, Bulgaria):
1)
L’articolo 7, paragrafi 1 e 3, nonché l’allegato III della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida,
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a che uno Stato membro imponga al titolare di una patente di guida valida per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E di sottoporsi ad un esame medico diretto a stabilire la sua idoneità mentale a intervalli più brevi del periodo di validità della sua patente di guida e richieda in proposito un documento distinto, oltre alla patente di guida, attestante la sua idoneità mentale.
2)
L’articolo 7, paragrafi 1 e 3, nonché l’allegato III della direttiva 2006/126,
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano a che una normativa nazionale introduca nuove categorie di requisiti supplementari, oltre alle norme minime concernenti l’idoneità mentale previste all’allegato III, e dirette ad attestare l’idoneità psicologica dei conducenti di un veicolo a motore destinato al trasporto di persone e di merci. Tuttavia, ciò non impedisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare misure più rigorose nell’ambito degli esami medici previsti da tale direttiva.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
2
)
GU 2006, L 403, pag. 18
, e rettifiche in
GU 2009, L 291, pag. 43
, e
GU 2016, L 169, pag. 18
.
(
3
) V. sentenza del 29 aprile 2004, Kapper (
C‑476/01
,
EU:C:2004:261
, punto
71
).
(
4
) V. sentenza del 17 febbraio 2005, Oulane (
C‑215/03
,
EU:C:2005:95
, punti da
28
a
35
).
(
5
) Secondo costante giurisprudenza della Corte, un’armonizzazione minima non impedisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri di mantenere o adottare misure più rigorose, purché tuttavia queste ultime non tali da compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva di cui trattasi e che esse siano conformi al trattato FUE. A quest’ultimo riguardo, la Corte ha dichiarato che misure di tal genere possono risultare giustificate, malgrado il loro effetto restrittivo, se rispondono a esigenze imperative di interesse generale, se sono idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e se non eccedono quanto necessario per il suo raggiungimento (v. sentenza del 7 luglio 2016, Muladi,
C‑447/15
,
EU:C:2016:533
, punti
43
e
44
).
(
6
) V. versioni nelle lingue spagnola («cada vez que renueven su permiso de conducción»), danese («ved hver fornyelse af kørekortet»), tedesca («bei jeder Erneuerung ihrer Fahrerlaubnis»), estone («igal juhiloa uendamisel»), tedesca («bei jeder Erneuerung ihrer Fahrerlaubnis»), inglese («whenever their driving license is renewed»); italiana («in occasione del rinnovo della patente»), neerlandese («bij elke Verlenging van het Rijbewijs»), polacca («przy okazji przedłużania ważności prawa jazdy») e portoghese («sempre que a carta de condução seja renovada»).
(
7
) V. sentenze del 12 dicembre 2013, X (
C‑486/12
,
EU:C:2013:836
, punto
19
), e del 15 maggio 2014, Timmel (
C‑359/12
,
EU:C:2014:325
, punto
63
).
(
8
) Nella sua risposta scritta, il governo bulgaro ha indicato che la normativa nazionale di cui trattasi sarebbe stata successivamente modificata, di modo che il periodo di validità del certificato di idoneità psicologica divenisse illimitato. Inoltre, detto certificato potrebbe essere invalidato e rilasciato nuovamente solo in taluni casi specifici. Tuttavia, come spiegato anche dal governo bulgaro,
tale modifica normativa non ha l’effetto di sopprimere l’oggetto della controversia principale
, dato che essa non riguarda casi come quello del ricorrente nel procedimento principale, in cui è pacifico che quest’ultimo non era in possesso di un certificato valido allorché gli è stata inflitta una sanzione amministrativa. Per tali ragioni, ritengo opportuno esaminare le questioni pregiudiziali sulla base della normativa nazionale applicabile ratione temporis alle circostanze che hanno dato luogo al procedimento principale.
(
9
) V., a questo proposito, Rebler, A., «Die gegenseitige Anerkennung von Fahrerlaubnissen in der EU»,
[OSCURATO:PERSONA] für Verkehrsrecht
, vol. 25, n. 11/2021, pag. 517.
(
10
) V. sentenze del 26 ottobre 2017, I (
C‑195/16
,
EU:C:2017:815
, punto
57
), e del 29 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA] (Menzioni sulla patente di guida) (
C‑56/20
,
EU:C:2021:333
, punto
42
).
(
11
) V. sentenze del 15 luglio 2010, Bâtiments et [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Produktionsservice (
C‑74/09
,
EU:C:2010:431
, punto
54
), e del 18 giugno 2019, Austria/Germania (
C‑591/17
,
EU:C:2019:504
, punto
164
), concernente restrizioni alle libertà fondamentali connesse al prelievo di un canone e all’imposizione di oneri amministrativi supplementari/eccessivi.
(
12
) V., a tal riguardo, paragrafo 30 delle presenti conclusioni, nonché la giurisprudenza ivi citata.
(
13
) V., in tal senso, Szedło, M., «EU legislation on driving licenses: does it accelerate or slow down the free movement of persons?»,
[OSCURATO:PERSONA]
, vol. 13, n. 3, 2012, pag. 365.
(
14
) [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento nello specifico alla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (
GU 2003, L 226, pag. 4
). Tale direttiva, in vigore fino all’11 gennaio 2023, è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (
GU 2022, L 330, pag. 46
).
(
15
) V. paragrafi 75 e segg. delle presenti conclusioni.
(
16
) V. paragrafi 53 e segg. delle presenti conclusioni.