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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 29722/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 novembre 1965 avverso l'ordinanza emessa il 3 gennaio 2022 dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 26 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 3 gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di rapina a una gioielleria.

Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per avere il menzionato Tribunale erroneamente ritenuto che la difesa aveva effettuato una lettura parcellizzata degli elementi indiziari.

Secondo il ricorrente, le emergenze, pure esaminate in modo complessivo, non consentirebbero di pervenire a un giudizio positivo in ordine alla gravità indiziaria e l'ordinanza impugnata sarebbe caratterizzata dal ricorso alla congettura.

In particolare, l'esame antropometrico, che non consentirebbe l'individuazione degli indagati in modo autonomo, poiché nell'occasione i rapinatori erano travisati in modo quasi totale, non potrebbe assumere valenza di riscontro del contenuto delle intercettazioni telefoniche, non essendo "solido" e dovendo il riscontro esterno, per essere tale, attestarsi quale fonte autonoma di comparazione rispetto ad un altro elemento.

I rilievi antropometrici, unitamente alle intercettazioni telefoniche, non potrebbero integrare il parametro della gravità indiziaria se non valutati con una forma implicita di pregiudizio.

Peraltro, il mancato rinvenimento di qualunque elemento riconducibile alla rapina contestata (denaro, preziosi, vestiti, armi) in capo al ricorrente avrebbe dovuto assumere un peso ben più pregnante rispetto a quello che si è ritenuto di attribuirgli.

Sarebbe poi illogico decretare l'inattendibilità delle trascrizioni delle intercettazioni con riguardo alla sola intercettazione indicata dai difensori. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Giova premettere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice del merito (Sez.

VI, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252178; Sez.

V, n. 46124 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 241997).

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato. 1.2 Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che il provvedimento impugnato sfugge a ogni censura.

Come osservato nell'ordinanza impugnata, il provvedimento restrittivo della libertà personale e quello emesso dal giudice del riesame sono strettamente collegati e complementari, con la conseguenza che le motivazioni delle due ordinanze si integrano e si completano reciprocamente (ex plurimis: Sez. 5, n. 16587 del 24 marzo 2010, Rv. 246875).

E', dunque, legittima la motivazione c.d. per relationem, che richiama o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato.

Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha richiamato le argomentazioni svolte nell'ordinanza genetica, ove sono state poste in rilievo le conversazioni intercettate, in particolare quella tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (v. f. 34 e 35 dell'ordinanza genetica), da cui era emerso che [OSCURATO:PERSONA] e Tomasello -avevano trascorso del tempo all'interno del blindato della gioielleria.

Tali conversazioni, secondo entrambi i giudici della cautela, consentivano di ritenere che [OSCURATO:PERSONA] era uno degli autori della rapina e, rispetto a esse, i dati certi, desunti dall'esame antropometrico (altezza corrispondente a quella del ricorrente con approssimazione molto elevata, forma dell'arcata sopracciliare, rughe di espressione tra gli occhi, forma delle orecchie), assumevano valore di riscontro esterno.

Il Tribunale di riesame ha poi adeguatamente disatteso i rilievi difensivi, quali, ad es., quelli sul mancato rinvenimento in sede di perquisizione dei vestiti, indossati durante la rapina.

Al riguardo ha osservato che ciò era dipeso sia dalla elevata professionalità, dimostrata dai partecipanti, sia dal notevole lasso di tempo decorso dopo l'identificazione del ricorrente quale possibile sospettato.

Il Tribunale ha poi osservato che la presunta inattendibilità delle trascrizioni delle intercettazioni non poteva g estendersi a tutte le conversazioni ma operava x: unicamente con riferimento a quelle indicata dalla difesa.

Trattasi di argomentazioni che, in quanto corrette e logiche, sono immuni da vizi, sindacabili in questa sede.

Deve precisarsi che non coglie nel segno la censura del ricorrente secondo cui ciascuno degli indizi non sarebbe "fonte autonoma di comparazione rispetto ad altro elemento".

I giudici della cautela, infatti, hanno dapprima evidenziato gli esiti delle conversazioni intercettate, rispetto alle quali giova ricordare che è consolidato l'orientamento di questa Corte, a parere della quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez.

VI, n. 46301 del 20 ottobre 2013, Rv. 258164).

I menzionati giudici hanno poi apprezzato i dati che emergevano con certezza dall'esame antropometrico, i quali, quindi, potevano assumere valore di riscontro esterno rispetto "a un'identificazione avvenuta soprattutto sulla base di altri elementi estremamente pregnanti, desunti dalle intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso al ricorrente e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]".

Così argomentando/ i giudici della cautela hanno fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Rv. 268414), secondo cui il contenuto delle intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può /i/ costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 comma terzo, cod. proc. pen.,-fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica.

2. Il ricorso deve essere rigettato e tale epilogo comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 novembre 1965 avverso l'ordinanza emessa il 3 gennaio 2022 dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 26 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 3 gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, che ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di rapina a una gioielleria. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, per avere il menzionato Tribunale erroneamente ritenuto che la difesa aveva effettuato una lettura parcellizzata degli elementi indiziari. Secondo il ricorrente, le emergenze, pure esaminate in modo complessivo, non consentirebbero di pervenire a un giudizio positivo in ordine alla gravità indiziaria e l'ordinanza impugnata sarebbe caratterizzata dal ricorso alla congettura. In particolare, l'esame antropometrico, che non consentirebbe l'individuazione degli indagati in modo autonomo, poiché nell'occasione i rapinatori erano travisati in modo quasi totale, non potrebbe assumere valenza di riscontro del contenuto delle intercettazioni telefoniche, non essendo "solido" e dovendo il riscontro esterno, per essere tale, attestarsi quale fonte autonoma di comparazione rispetto ad un altro elemento. I rilievi antropometrici, unitamente alle intercettazioni telefoniche, non potrebbero integrare il parametro della gravità indiziaria se non valutati con una forma implicita di pregiudizio. Peraltro, il mancato rinvenimento di qualunque elemento riconducibile alla rapina contestata (denaro, preziosi, vestiti, armi) in capo al ricorrente avrebbe dovuto assumere un peso ben più pregnante rispetto a quello che si è ritenuto di attribuirgli. Sarebbe poi illogico decretare l'inattendibilità delle trascrizioni delle intercettazioni con riguardo alla sola intercettazione indicata dai difensori. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Giova premettere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice del merito (Sez. VI, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 252178; Sez. V, n. 46124 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 241997). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato. 1.2 Alla luce di siffatte coordinate ermeneutiche deve rilevarsi che il provvedimento impugnato sfugge a ogni censura. Come osservato nell'ordinanza impugnata, il provvedimento restrittivo della libertà personale e quello emesso dal giudice del riesame sono strettamente collegati e complementari, con la conseguenza che le motivazioni delle due ordinanze si integrano e si completano reciprocamente (ex plurimis: Sez. 5, n. 16587 del 24 marzo 2010, Rv. 246875). E', dunque, legittima la motivazione c.d. per relationem, che richiama o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha richiamato le argomentazioni svolte nell'ordinanza genetica, ove sono state poste in rilievo le conversazioni intercettate, in particolare quella tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (v. f. 34 e 35 dell'ordinanza genetica), da cui era emerso che [OSCURATO:PERSONA] e Tomasello -avevano trascorso del tempo all'interno del blindato della gioielleria. Tali conversazioni, secondo entrambi i giudici della cautela, consentivano di ritenere che [OSCURATO:PERSONA] era uno degli autori della rapina e, rispetto a esse, i dati certi, desunti dall'esame antropometrico (altezza corrispondente a quella del ricorrente con approssimazione molto elevata, forma dell'arcata sopracciliare, rughe di espressione tra gli occhi, forma delle orecchie), assumevano valore di riscontro esterno. Il Tribunale di riesame ha poi adeguatamente disatteso i rilievi difensivi, quali, ad es., quelli sul mancato rinvenimento in sede di perquisizione dei vestiti, indossati durante la rapina. Al riguardo ha osservato che ciò era dipeso sia dalla elevata professionalità, dimostrata dai partecipanti, sia dal notevole lasso di tempo decorso dopo l'identificazione del ricorrente quale possibile sospettato. Il Tribunale ha poi osservato che la presunta inattendibilità delle trascrizioni delle intercettazioni non poteva g estendersi a tutte le conversazioni ma operava x: unicamente con riferimento a quelle indicata dalla difesa. Trattasi di argomentazioni che, in quanto corrette e logiche, sono immuni da vizi, sindacabili in questa sede. Deve precisarsi che non coglie nel segno la censura del ricorrente secondo cui ciascuno degli indizi non sarebbe "fonte autonoma di comparazione rispetto ad altro elemento". I giudici della cautela, infatti, hanno dapprima evidenziato gli esiti delle conversazioni intercettate, rispetto alle quali giova ricordare che è consolidato l'orientamento di questa Corte, a parere della quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez. VI, n. 46301 del 20 ottobre 2013, Rv. 258164). I menzionati giudici hanno poi apprezzato i dati che emergevano con certezza dall'esame antropometrico, i quali, quindi, potevano assumere valore di riscontro esterno rispetto "a un'identificazione avvenuta soprattutto sulla base di altri elementi estremamente pregnanti, desunti dalle intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso al ricorrente e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]". Così argomentando/ i giudici della cautela hanno fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Rv. 268414), secondo cui il contenuto delle intercettazioni telefoniche captate fra terzi, dalle quali emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può /i/ costituire fonte diretta di prova della sua colpevolezza senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192 comma terzo, cod. proc. pen.,-fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica. 2. Il ricorso deve essere rigettato e tale epilogo comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 29722/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris