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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39082/2023

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a seguente ORDINANIZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 proposti da Shehaj sono generici e manifestamente infondati perché non si confrontano con le ragioni, enunciate nella sentenza impugnata, in merito al giudizio di responsabilità e al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della pena sospesa.

Correttamente è stato valorizzato, per escludere la destinazione all'uso personale dell'imputato, il dato quantitativo della droga detenuta (ca 66 gr. di hashish con principio attivo idoneo al confezionamento di 279 dosi) e il possesso, non giustificato, di una consistente somma di denaro.

La modalità dei fatti e l'assenza di stabile occupazione sono stati, infine valorizzati per escludere l'applicazione dei benefici di legge, in assenza di ulteriori elementi positivamente apprezzabili.

Ritenuto che i motivi di ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 proposti da Nuhaj sono generici e manifestamente infondati perché non si confrontano con le ragioni, enunciate nella sentenza impugnata, in merito al giudizio di responsabilità e al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della pena sospesa.

Correttamente è stato valorizzato, per escludere la destinazione all'uso personale dell'imputato, il dato quantitativo della droga detenuta (ca 5 gr. di cocaina; il suo frazionamento in dosi e la disponibilità di un rotolo di cellophane uguale a quello degli involucri in cui era contenuta la droga).

La modalità dei fatti e l'assenza di stabile occupazione sono stati, infine valorizzati per escludere l'applicazione dei benefici di legge, in assenza di ulteriori elementi positivamente apprezzabili.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. IM.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANIZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi di ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 proposti da Shehaj sono generici e manifestamente infondati perché non si confrontano con le ragioni, enunciate nella sentenza impugnata, in merito al giudizio di responsabilità e al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della pena sospesa. Correttamente è stato valorizzato, per escludere la destinazione all'uso personale dell'imputato, il dato quantitativo della droga detenuta (ca 66 gr. di hashish con principio attivo idoneo al confezionamento di 279 dosi) e il possesso, non giustificato, di una consistente somma di denaro. La modalità dei fatti e l'assenza di stabile occupazione sono stati, infine valorizzati per escludere l'applicazione dei benefici di legge, in assenza di ulteriori elementi positivamente apprezzabili. Ritenuto che i motivi di ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 proposti da Nuhaj sono generici e manifestamente infondati perché non si confrontano con le ragioni, enunciate nella sentenza impugnata, in merito al giudizio di responsabilità e al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della pena sospesa. Correttamente è stato valorizzato, per escludere la destinazione all'uso personale dell'imputato, il dato quantitativo della droga detenuta (ca 5 gr. di cocaina; il suo frazionamento in dosi e la disponibilità di un rotolo di cellophane uguale a quello degli involucri in cui era contenuta la droga). La modalità dei fatti e l'assenza di stabile occupazione sono stati, infine valorizzati per escludere l'applicazione dei benefici di legge, in assenza di ulteriori elementi positivamente apprezzabili. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. IM. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15
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