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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07232/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso n. 24489/2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FontanaAndrea, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCilloni Valentino, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtùdi procure speciali unite al ricorso;- ricorrenti -controMinistero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;- controricorrente –- avverso il decreto n. 1020/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Milano indata 03/04/2024 e non notificato;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FontanaNumero registro generale 24489/2024Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 7232/2026Data pubblicazione 25/03/2026Andrea, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCilloni Valentino chiedevano l’indennizzo per l’irragionevole durata delprocesso presupposto (la procedura fallimentare della I Viaggi del Ventaglios.p.a.).2.

Il consigliere delegato del Tribunale di Milano accoglieva il ricorso,riconoscendo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FavrinNicola l’importo complessivo di euro 2.400,00 (pari ad euro 400,00 perciascuno dei sei anni di ritardo ulteriori rispetto al termine ragionevole disei anni per le procedure concorsuali) ed ai restanti la misura pari al minorimporto dei rispettivi crediti ammessi al passivo rispetto alla somma di euro2.400,00 astrattamente liquidabile per i sei anni di ritardo.3.

Sull’impugnazione del Ministero della Giustizia, la Corte d’appello diMilano revocava il decreto opposto, condannando il Ministero al pagamento,in favore di ciascuno dei ricorrenti, dell’importo di euro 1.800,00, oltreinteressi legali, nonché al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in euro284,00.

Affermava che, per quanto non fosse applicabile alle procedureconcorsuali la riduzione prevista dall’art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89/2001per il numero notevoli di soggetti coinvolti, la obiettiva ed incontestatacomplessità della procedura giustificasse lo scostamento dai parametri diliquidazione di regola previsti dalla disposizione citata.4.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ZorloniChiara, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CilloniValentino sulla base di due motivi, illustrati con memoria.

Il Ministero dellaGiustizia ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 307, 737 e 164 c.p.c., nonché la nullità del decreto,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver il Ministero, unavolta fissata l’udienza per la discussione dell’opposizione, omesso dinotificare ad essi il decreto di fissazione della stessa, nonostante il termineall’uopo concesso dal Collegio, con la conseguenza che la corte territorialeNumero registro generale 24489/2024Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 7232/2026Data pubblicazione 25/03/2026avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del procedimento di opposizione.1.1.

Il motivo è fondato.La vicenda processuale è ricostruibile nei seguenti termini:1) all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata con decreto del 4.9.2023, ilCollegio, rilevato che non vi era prova della notifica del ricorso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA](a) [secondo i ricorrenti – cfr. la memoriaillustrativa - la notifica di ricorso in opposizione e del decreto difissazione udienza era stata omessa nei confronti di tutte le parti,indicate “Zorloni” unicamente per semplicità di verbalizzazione],rinviava il procedimento al 19.12.2023, al fine di consentire alMinistero di documentare la detta notifica;2) alla menzionata udienza il Collegio, prendendo atto dell’affermazionedell’Avvocatura secondo cui non era stato possibile eseguire lanotifica e della conseguente richiesta di ottenere un ulterioredifferimento, rinviava al 13.2.2024, onde consentire la rinotifica delricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];3) alla indicata udienza, il Collegio, dato atto che nessuno dei resistentiera presente, nonostante la ritualità delle notifiche, si riservava perla decisione.In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, iltermine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienzaalla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamentedalla legge.

Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistentenotifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto dispontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovotermine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014; conf.

Cass., Sez.

U,Sentenza n. 9558 del 02/05/2014 e Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26267del 16/10/2019; già in precedenza Cass., Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8421 del10/04/2014).Anche di recente questa Sezione ha ribadito (Cass., Sez. 2, Ordinanza n.15763 del 06/06/2023) che, in caso di opposizione al decreto di rigetto exNumero registro generale 24489/2024Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 7232/2026Data pubblicazione 25/03/2026art. 5-ter l. n. 89 del 2001, il termine concesso all'opponente per notificareil ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza non è perentorio, di talché,in caso di omessa o inesistente notifica, può concedersi un nuovo termineche, diversamente dal primo, ha natura perentoria e la cui violazionedetermina l'estinzione del processo ex art. 307, comma 3, c.p.c..Nello stesso tempo occorre considerare che il principio secondo cui, nellecontroversie soggette al rito del lavoro, il termine concesso dal giudice perla notifica ex novo del ricorso o per la rinnovazione della stessa, con rinviodella causa ad altra udienza, pur in assenza di esplicita qualificazione, deveessere ritenuto necessariamente perentorio, si applica, stante la identità dipresupposto delle due fattispecie, consistente nella mancata osservanza diun'ordinanza emessa dal giudice, anche nel caso in cui il giudice abbiaconcesso al ricorrente un termine per il deposito del ricorso notificato allacontroparte (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 12690 del 29/08/2003).Nel caso di specie, il Collegio, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel rinviare allanuova udienza del 19.12.2023, ha di fatto concesso un termine al Ministeroper il deposito della prova dell’avvenuta notifica del ricorso (avendoevidentemente il Ministero asserito di aver provveduto alla stessa).

Taletermine, coincidente con la data dell’udienza di rinvio, deve considerarsiperentorio secondo il principio sopra indicato.

Entro tale data il Ministeroavrebbe dovuto dare la prova della notifica già compiuta o, in alternativa,provvedere alla sua rinnovazione.

Essendo il medesimo termine decorsoinvano, il Collegio, come risulta dalla precedente esposizione, ha fissato lanuova udienza del 13.2.2024 per provvedere ai medesimi incombenti,concedendo di fatto un nuovo termine, ciò che non avrebbe potuto fare.Infatti, la concessione del nuovo termine è equivalsa alla proroga deltermine perentorio originariamente concesso, che è vietata espressamentedall'art. 153 c.p.c., salva l’ipotesi, non ravvisabile nel caso in esame, «chel'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentataprima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza,idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata»(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 228298 del15/10/2021).Numero registro generale 24489/2024Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 7232/2026Data pubblicazione 25/03/2026Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del motivoin esame, il decreto impugnato va cassato senza rinvio, ai sensi del terzocomma dell’art. 382 c.p.c., non potendo il giudizio di opposizione essereproseguito.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001, in relazione agli artt.6, par. 1, CEDU, 1 primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost., conriferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d’appelloritenuto che la complessità del fallimento giustificasse una riduzionedell’indennizzo sino ad euro 300,00 annui, in tal guisa riconoscendo unimporto risarcitorio inferiore al minimo previsto di euro 400,00.2.1.

Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo.3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delprimo motivo, il decreto impugnato va cassato senza rinvio, non potendo ilgiudizio di opposizione essere proseguito.Il decreto adottato dal consigliere delegato del Tribunale di Milano resta,pertanto, fermo.

Si liquidano solo le spese del giudizio di legittimità, attesala mancata costituzione degli attuali ricorrenti nel giudizio di opposizione.Numero registro generale 24489/2024Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 7232/2026Data pubblicazione 25/03/2026L A C O R T E D I C A S S A Z I O N EII SEZIONE CIVILEComposta da Indennizzo ragionevole durataprocesso – Notificazionedecreto fissazione udienzaGiuseppe Tedesco - Presidente - OggettoGiuseppe Fortunato - Consigliere - R.G.N. 24489/2024Stefano Oliva - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].-ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 24489/2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FontanaAndrea, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCilloni Valentino, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtùdi procure speciali unite al ricorso;- ricorrenti -controMinistero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;- controricorrente –- avverso il decreto n. 1020/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Milano indata 03/04/2024 e non notificato;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FontanaNumero registro generale 24489/2024Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 7232/2026Data pubblicazione 25/03/2026Andrea, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCilloni Valentino chiedevano l’indennizzo per l’irragionevole durata delprocesso presupposto (la procedura fallimentare della I Viaggi del Ventaglios.p.a.).2.

Il consigliere delegato del Tribunale di Milano accoglieva il ricorso,riconoscendo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FavrinNicola l’importo complessivo di euro 2.400,00 (pari ad euro 400,00 perciascuno dei sei anni di ritardo ulteriori rispetto al termine ragionevole disei anni per le procedure concorsuali) ed ai restanti la misura pari al minorimporto dei rispettivi crediti ammessi al passivo rispetto alla somma di euro2.400,00 astrattamente liquidabile per i sei anni di ritardo.3.

Sull’impugnazione del Ministero della Giustizia, la Corte d’appello diMilano revocava il decreto opposto, condannando il Ministero al pagamento,in favore di ciascuno dei ricorrenti, dell’importo di euro 1.800,00, oltreinteressi legali, nonché al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in euro284,00.

Affermava che, per quanto non fosse applicabile alle procedureconcorsuali la riduzione prevista dall’art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89/2001per il numero notevoli di soggetti coinvolti, la obiettiva ed incontestatacomplessità della procedura giustificasse lo scostamento dai parametri diliquidazione di regola previsti dalla disposizione citata.4.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ZorloniChiara, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CilloniValentino sulla base di due motivi, illustrati con memoria.

Il Ministero dellaGiustizia ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 307, 737 e 164 c.p.c., nonché la nullità del decreto,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver il Ministero, unavolta fissata l’udienza per la discussione dell’opposizione, omesso dinotificare ad essi il decreto di fissazione della stessa, nonostante il termineall’uopo concesso dal Collegio, con la conseguenza che la corte territorialeNumero registro generale 24489/2024Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 7232/2026Data pubblicazione 25/03/2026avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del procedimento di opposizione.1.1.

Il motivo è fondato.La vicenda processuale è ricostruibile nei seguenti termini:1) all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata con decreto del 4.9.2023, ilCollegio, rilevato che non vi era prova della notifica del ricorso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA](a) [secondo i ricorrenti – cfr. la memoriaillustrativa - la notifica di ricorso in opposizione e del decreto difissazione udienza era stata omessa nei confronti di tutte le parti,indicate “Zorloni” unicamente per semplicità di verbalizzazione],rinviava il procedimento al 19.12.2023, al fine di consentire alMinistero di documentare la detta notifica;2) alla menzionata udienza il Collegio, prendendo atto dell’affermazionedell’Avvocatura secondo cui non era stato possibile eseguire lanotifica e della conseguente richiesta di ottenere un ulterioredifferimento, rinviava al 13.2.2024, onde consentire la rinotifica delricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];3) alla indicata udienza, il Collegio, dato atto che nessuno dei resistentiera presente, nonostante la ritualità delle notifiche, si riservava perla decisione.In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, iltermine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienzaalla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamentedalla legge.

Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistentenotifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto dispontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovotermine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014; conf.

Cass., Sez.

U,Sentenza n. 9558 del 02/05/2014 e Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26267del 16/10/2019; già in precedenza Cass., Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8421 del10/04/2014).Anche di recente questa Sezione ha ribadito (Cass., Sez. 2, Ordinanza n.15763 del 06/06/2023) che, in caso di opposizione al decreto di rigetto exNumero registro generale 24489/2024Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 7232/2026Data pubblicazione 25/03/2026art. 5-ter l. n. 89 del 2001, il termine concesso all'opponente per notificareil ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza non è perentorio, di talché,in caso di omessa o inesistente notifica, può concedersi un nuovo termineche, diversamente dal primo, ha natura perentoria e la cui violazionedetermina l'estinzione del processo ex art. 307, comma 3, c.p.c..Nello stesso tempo occorre considerare che il principio secondo cui, nellecontroversie soggette al rito del lavoro, il termine concesso dal giudice perla notifica ex novo del ricorso o per la rinnovazione della stessa, con rinviodella causa ad altra udienza, pur in assenza di esplicita qualificazione, deveessere ritenuto necessariamente perentorio, si applica, stante la identità dipresupposto delle due fattispecie, consistente nella mancata osservanza diun'ordinanza emessa dal giudice, anche nel caso in cui il giudice abbiaconcesso al ricorrente un termine per il deposito del ricorso notificato allacontroparte (Cass., Sez.

L, Sentenza n. 12690 del 29/08/2003).Nel caso di specie, il Collegio, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel rinviare allanuova udienza del 19.12.2023, ha di fatto concesso un termine al Ministeroper il deposito della prova dell’avvenuta notifica del ricorso (avendoevidentemente il Ministero asserito di aver provveduto alla stessa).

Taletermine, coincidente con la data dell’udienza di rinvio, deve considerarsiperentorio secondo il principio sopra indicato.

Entro tale data il Ministeroavrebbe dovuto dare la prova della notifica già compiuta o, in alternativa,provvedere alla sua rinnovazione.

Essendo il medesimo termine decorsoinvano, il Collegio, come risulta dalla precedente esposizione, ha fissato lanuova udienza del 13.2.2024 per provvedere ai medesimi incombenti,concedendo di fatto un nuovo termine, ciò che non avrebbe potuto fare.Infatti, la concessione del nuovo termine è equivalsa alla proroga deltermine perentorio originariamente concesso, che è vietata espressamentedall'art. 153 c.p.c., salva l’ipotesi, non ravvisabile nel caso in esame, «chel'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentataprima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza,idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata»(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 228298 del15/10/2021).Numero registro generale 24489/2024Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 7232/2026Data pubblicazione 25/03/2026Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del motivoin esame, il decreto impugnato va cassato senza rinvio, ai sensi del terzocomma dell’art. 382 c.p.c., non potendo il giudizio di opposizione essereproseguito.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001, in relazione agli artt.6, par. 1, CEDU, 1 primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost., conriferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d’appelloritenuto che la complessità del fallimento giustificasse una riduzionedell’indennizzo sino ad euro 300,00 annui, in tal guisa riconoscendo unimporto risarcitorio inferiore al minimo previsto di euro 400,00.2.1.

Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo.3.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delprimo motivo, il decreto impugnato va cassato senza rinvio, non potendo ilgiudizio di opposizione essere proseguito.Il decreto adottato dal consigliere delegato del Tribunale di Milano resta,pertanto, fermo.

Si liquidano solo le spese del giudizio di legittimità, attesala mancata costituzione degli attuali ricorrenti nel giudizio di opposizione.

P.Q.MAccoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo;cassa senza rinvio, in accoglimento del detto motivo, il decreto impugnato;condanna il resistente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 1.900,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborsoforfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 22.1.2026.Il PresidenteDott.

Giuseppe TedescoP.Q.MAccoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo;cassa senza rinvio, in accoglimento del detto motivo, il decreto impugnato;condanna il resistente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 1.900,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborsoforfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 22.1.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso n. 24489/2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FontanaAndrea, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCilloni Valentino, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtùdi procure speciali unite al ricorso;- ricorrenti -controMinistero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;- controricorrente –- avverso il decreto n. 1020/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Milano indata 03/04/2024 e non notificato;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FontanaNumero registro generale 24489/2024Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 7232/2026Data pubblicazione 25/03/2026Andrea, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCilloni Valentino chiedevano l’indennizzo per l’irragionevole durata delprocesso presupposto (la procedura fallimentare della I Viaggi del Ventaglios.p.a.).2. Il consigliere delegato del Tribunale di Milano accoglieva il ricorso,riconoscendo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FavrinNicola l’importo complessivo di euro 2.400,00 (pari ad euro 400,00 perciascuno dei sei anni di ritardo ulteriori rispetto al termine ragionevole disei anni per le procedure concorsuali) ed ai restanti la misura pari al minorimporto dei rispettivi crediti ammessi al passivo rispetto alla somma di euro2.400,00 astrattamente liquidabile per i sei anni di ritardo.3. Sull’impugnazione del Ministero della Giustizia, la Corte d’appello diMilano revocava il decreto opposto, condannando il Ministero al pagamento,in favore di ciascuno dei ricorrenti, dell’importo di euro 1.800,00, oltreinteressi legali, nonché al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in euro284,00. Affermava che, per quanto non fosse applicabile alle procedureconcorsuali la riduzione prevista dall’art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89/2001per il numero notevoli di soggetti coinvolti, la obiettiva ed incontestatacomplessità della procedura giustificasse lo scostamento dai parametri diliquidazione di regola previsti dalla disposizione citata.4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ZorloniChiara, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CilloniValentino sulla base di due motivi, illustrati con memoria. Il Ministero dellaGiustizia ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 307, 737 e 164 c.p.c., nonché la nullità del decreto,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver il Ministero, unavolta fissata l’udienza per la discussione dell’opposizione, omesso dinotificare ad essi il decreto di fissazione della stessa, nonostante il termineall’uopo concesso dal Collegio, con la conseguenza che la corte territorialeNumero registro generale 24489/2024Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 7232/2026Data pubblicazione 25/03/2026avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del procedimento di opposizione.1.1. Il motivo è fondato.La vicenda processuale è ricostruibile nei seguenti termini:1) all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata con decreto del 4.9.2023, ilCollegio, rilevato che non vi era prova della notifica del ricorso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA](a) [secondo i ricorrenti – cfr. la memoriaillustrativa - la notifica di ricorso in opposizione e del decreto difissazione udienza era stata omessa nei confronti di tutte le parti,indicate “Zorloni” unicamente per semplicità di verbalizzazione],rinviava il procedimento al 19.12.2023, al fine di consentire alMinistero di documentare la detta notifica;2) alla menzionata udienza il Collegio, prendendo atto dell’affermazionedell’Avvocatura secondo cui non era stato possibile eseguire lanotifica e della conseguente richiesta di ottenere un ulterioredifferimento, rinviava al 13.2.2024, onde consentire la rinotifica delricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];3) alla indicata udienza, il Collegio, dato atto che nessuno dei resistentiera presente, nonostante la ritualità delle notifiche, si riservava perla decisione.In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, iltermine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienzaalla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamentedalla legge. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistentenotifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto dispontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovotermine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica(Cass., Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014; conf. Cass., Sez. U,Sentenza n. 9558 del 02/05/2014 e Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26267del 16/10/2019; già in precedenza Cass., Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8421 del10/04/2014).Anche di recente questa Sezione ha ribadito (Cass., Sez. 2, Ordinanza n.15763 del 06/06/2023) che, in caso di opposizione al decreto di rigetto exNumero registro generale 24489/2024Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 7232/2026Data pubblicazione 25/03/2026art. 5-ter l. n. 89 del 2001, il termine concesso all'opponente per notificareil ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza non è perentorio, di talché,in caso di omessa o inesistente notifica, può concedersi un nuovo termineche, diversamente dal primo, ha natura perentoria e la cui violazionedetermina l'estinzione del processo ex art. 307, comma 3, c.p.c..Nello stesso tempo occorre considerare che il principio secondo cui, nellecontroversie soggette al rito del lavoro, il termine concesso dal giudice perla notifica ex novo del ricorso o per la rinnovazione della stessa, con rinviodella causa ad altra udienza, pur in assenza di esplicita qualificazione, deveessere ritenuto necessariamente perentorio, si applica, stante la identità dipresupposto delle due fattispecie, consistente nella mancata osservanza diun'ordinanza emessa dal giudice, anche nel caso in cui il giudice abbiaconcesso al ricorrente un termine per il deposito del ricorso notificato allacontroparte (Cass., Sez. L, Sentenza n. 12690 del 29/08/2003).Nel caso di specie, il Collegio, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel rinviare allanuova udienza del 19.12.2023, ha di fatto concesso un termine al Ministeroper il deposito della prova dell’avvenuta notifica del ricorso (avendoevidentemente il Ministero asserito di aver provveduto alla stessa). Taletermine, coincidente con la data dell’udienza di rinvio, deve considerarsiperentorio secondo il principio sopra indicato. Entro tale data il Ministeroavrebbe dovuto dare la prova della notifica già compiuta o, in alternativa,provvedere alla sua rinnovazione. Essendo il medesimo termine decorsoinvano, il Collegio, come risulta dalla precedente esposizione, ha fissato lanuova udienza del 13.2.2024 per provvedere ai medesimi incombenti,concedendo di fatto un nuovo termine, ciò che non avrebbe potuto fare.Infatti, la concessione del nuovo termine è equivalsa alla proroga deltermine perentorio originariamente concesso, che è vietata espressamentedall'art. 153 c.p.c., salva l’ipotesi, non ravvisabile  nel caso in esame, «chel'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentataprima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza,idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata»(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 228298 del15/10/2021).Numero registro generale 24489/2024Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 7232/2026Data pubblicazione 25/03/2026Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del motivoin esame, il decreto impugnato va cassato senza rinvio, ai sensi del terzocomma dell’art. 382 c.p.c., non potendo il giudizio di opposizione essereproseguito.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001, in relazione agli artt.6, par. 1, CEDU, 1 primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost., conriferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d’appelloritenuto che la complessità del fallimento giustificasse una riduzionedell’indennizzo sino ad euro 300,00 annui, in tal guisa riconoscendo unimporto risarcitorio inferiore al minimo previsto di euro 400,00.2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delprimo motivo, il decreto impugnato va cassato senza rinvio, non potendo ilgiudizio di opposizione essere proseguito.Il decreto adottato dal consigliere delegato del Tribunale di Milano resta,pertanto, fermo. Si liquidano solo le spese del giudizio di legittimità, attesala mancata costituzione degli attuali ricorrenti nel giudizio di opposizione.Numero registro generale 24489/2024Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 7232/2026Data pubblicazione 25/03/2026L A  C O R T E  D I  C A S S A Z I O N EII SEZIONE CIVILEComposta da Indennizzo ragionevole durataprocesso – Notificazionedecreto fissazione udienzaGiuseppe Tedesco - Presidente - OggettoGiuseppe Fortunato - Consigliere - R.G.N. 24489/2024Stefano Oliva - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere  [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].-ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 24489/2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FontanaAndrea, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCilloni Valentino, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtùdi procure speciali unite al ricorso;- ricorrenti -controMinistero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentatoe difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;- controricorrente –- avverso il decreto n. 1020/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Milano indata 03/04/2024 e non notificato;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FontanaNumero registro generale 24489/2024Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 7232/2026Data pubblicazione 25/03/2026Andrea, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCilloni Valentino chiedevano l’indennizzo per l’irragionevole durata delprocesso presupposto (la procedura fallimentare della I Viaggi del Ventaglios.p.a.).2. Il consigliere delegato del Tribunale di Milano accoglieva il ricorso,riconoscendo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FavrinNicola l’importo complessivo di euro 2.400,00 (pari ad euro 400,00 perciascuno dei sei anni di ritardo ulteriori rispetto al termine ragionevole disei anni per le procedure concorsuali) ed ai restanti la misura pari al minorimporto dei rispettivi crediti ammessi al passivo rispetto alla somma di euro2.400,00 astrattamente liquidabile per i sei anni di ritardo.3. Sull’impugnazione del Ministero della Giustizia, la Corte d’appello diMilano revocava il decreto opposto, condannando il Ministero al pagamento,in favore di ciascuno dei ricorrenti, dell’importo di euro 1.800,00, oltreinteressi legali, nonché al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in euro284,00. Affermava che, per quanto non fosse applicabile alle procedureconcorsuali la riduzione prevista dall’art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 89/2001per il numero notevoli di soggetti coinvolti, la obiettiva ed incontestatacomplessità della procedura giustificasse lo scostamento dai parametri diliquidazione di regola previsti dalla disposizione citata.4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione ZorloniChiara, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CilloniValentino sulla base di due motivi, illustrati con memoria. Il Ministero dellaGiustizia ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 307, 737 e 164 c.p.c., nonché la nullità del decreto,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver il Ministero, unavolta fissata l’udienza per la discussione dell’opposizione, omesso dinotificare ad essi il decreto di fissazione della stessa, nonostante il termineall’uopo concesso dal Collegio, con la conseguenza che la corte territorialeNumero registro generale 24489/2024Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 7232/2026Data pubblicazione 25/03/2026avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del procedimento di opposizione.1.1. Il motivo è fondato.La vicenda processuale è ricostruibile nei seguenti termini:1) all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata con decreto del 4.9.2023, ilCollegio, rilevato che non vi era prova della notifica del ricorso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA](a) [secondo i ricorrenti – cfr. la memoriaillustrativa - la notifica di ricorso in opposizione e del decreto difissazione udienza era stata omessa nei confronti di tutte le parti,indicate “Zorloni” unicamente per semplicità di verbalizzazione],rinviava il procedimento al 19.12.2023, al fine di consentire alMinistero di documentare la detta notifica;2) alla menzionata udienza il Collegio, prendendo atto dell’affermazionedell’Avvocatura secondo cui non era stato possibile eseguire lanotifica e della conseguente richiesta di ottenere un ulterioredifferimento, rinviava al 13.2.2024, onde consentire la rinotifica delricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];3) alla indicata udienza, il Collegio, dato atto che nessuno dei resistentiera presente, nonostante la ritualità delle notifiche, si riservava perla decisione.In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, iltermine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienzaalla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamentedalla legge. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistentenotifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto dispontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovotermine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica(Cass., Sez. U, Sentenza n. 5700 del 12/03/2014; conf. Cass., Sez. U,Sentenza n. 9558 del 02/05/2014 e Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26267del 16/10/2019; già in precedenza Cass., Sez. 6 - 2, Sentenza n. 8421 del10/04/2014).Anche di recente questa Sezione ha ribadito (Cass., Sez. 2, Ordinanza n.15763 del 06/06/2023) che, in caso di opposizione al decreto di rigetto exNumero registro generale 24489/2024Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 7232/2026Data pubblicazione 25/03/2026art. 5-ter l. n. 89 del 2001, il termine concesso all'opponente per notificareil ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza non è perentorio, di talché,in caso di omessa o inesistente notifica, può concedersi un nuovo termineche, diversamente dal primo, ha natura perentoria e la cui violazionedetermina l'estinzione del processo ex art. 307, comma 3, c.p.c..Nello stesso tempo occorre considerare che il principio secondo cui, nellecontroversie soggette al rito del lavoro, il termine concesso dal giudice perla notifica ex novo del ricorso o per la rinnovazione della stessa, con rinviodella causa ad altra udienza, pur in assenza di esplicita qualificazione, deveessere ritenuto necessariamente perentorio, si applica, stante la identità dipresupposto delle due fattispecie, consistente nella mancata osservanza diun'ordinanza emessa dal giudice, anche nel caso in cui il giudice abbiaconcesso al ricorrente un termine per il deposito del ricorso notificato allacontroparte (Cass., Sez. L, Sentenza n. 12690 del 29/08/2003).Nel caso di specie, il Collegio, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel rinviare allanuova udienza del 19.12.2023, ha di fatto concesso un termine al Ministeroper il deposito della prova dell’avvenuta notifica del ricorso (avendoevidentemente il Ministero asserito di aver provveduto alla stessa). Taletermine, coincidente con la data dell’udienza di rinvio, deve considerarsiperentorio secondo il principio sopra indicato. Entro tale data il Ministeroavrebbe dovuto dare la prova della notifica già compiuta o, in alternativa,provvedere alla sua rinnovazione. Essendo il medesimo termine decorsoinvano, il Collegio, come risulta dalla precedente esposizione, ha fissato lanuova udienza del 13.2.2024 per provvedere ai medesimi incombenti,concedendo di fatto un nuovo termine, ciò che non avrebbe potuto fare.Infatti, la concessione del nuovo termine è equivalsa alla proroga deltermine perentorio originariamente concesso, che è vietata espressamentedall'art. 153 c.p.c., salva l’ipotesi, non ravvisabile  nel caso in esame, «chel'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentataprima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza,idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata»(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 228298 del15/10/2021).Numero registro generale 24489/2024Numero sezionale 164/2026Numero di raccolta generale 7232/2026Data pubblicazione 25/03/2026Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del motivoin esame, il decreto impugnato va cassato senza rinvio, ai sensi del terzocomma dell’art. 382 c.p.c., non potendo il giudizio di opposizione essereproseguito.2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2-bis, comma 1, l. n. 89/2001, in relazione agli artt.6, par. 1, CEDU, 1 primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost., conriferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d’appelloritenuto che la complessità del fallimento giustificasse una riduzionedell’indennizzo sino ad euro 300,00 annui, in tal guisa riconoscendo unimporto risarcitorio inferiore al minimo previsto di euro 400,00.2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delprimo motivo, il decreto impugnato va cassato senza rinvio, non potendo ilgiudizio di opposizione essere proseguito.Il decreto adottato dal consigliere delegato del Tribunale di Milano resta,pertanto, fermo. Si liquidano solo le spese del giudizio di legittimità, attesala mancata costituzione degli attuali ricorrenti nel giudizio di opposizione. P.Q.MAccoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo;cassa senza rinvio, in accoglimento del detto motivo, il decreto impugnato;condanna il resistente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 1.900,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborsoforfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 22.1.2026.Il PresidenteDott. Giuseppe  TedescoP.Q.MAccoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo;cassa senza rinvio, in accoglimento del detto motivo, il decreto impugnato;condanna il resistente al rimborso delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 1.900,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborsoforfettario nella misura del 15%, Iva e Cap.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 22.1.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 07232/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris