Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:C:2011:529
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑270/10
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus)
«Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee — Art. 14, primo comma — Determinazione del domicilio fiscale del coniuge di un funzionario dell’Unione — Normativa nazionale che prevede una regola secondo cui l’interessato che abbia risieduto per tre anni all’estero non è più
considerato come residente nello Stato e quindi non è più assoggettato all’obbligo fiscale illimitato»
Massime della sentenza
Privilegi e immunità delle Comunità europee — Funzionari e agenti delle Comunità — Domicilio fiscale del coniuge di un funzionario
dell’Unione che non svolga una propria attività professionale
(Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, art. 14, primo comma)
L’art. 14, primo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee deve essere interpretato nel
senso che il coniuge di una persona il quale, per il solo motivo che quest’ultima entra al servizio dell’Unione europea, stabilisca
la propria residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro del domicilio fiscale che possedeva nel
momento in cui detta persona è entrata al servizio dell’Unione, va considerato tuttora fiscalmente domiciliato in quest’ultimo
Stato membro se non esercita una propria attività professionale.
(v. punto 22 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
28 luglio 2011 (
*
)
«Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee – Art. 14, primo comma – Determinazione del domicilio fiscale del coniuge di un funzionario dell’Unione – Normativa nazionale che prevede una regola secondo cui l’interessato che abbia risieduto per tre anni all’estero non è più
considerato come residente nello Stato e quindi non è più assoggettato all’obbligo fiscale illimitato»
Nel procedimento C‑270/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Korkein hallinto-oikeus
([OSCURATO:PERSONA]), con decisione 27 maggio 2010, pervenuta in cancelleria il 31 maggio 2010, nella causa promossa da
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. J.-J. Kasel (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. [OSCURATO:PERSONA] e M. Ilešič, giudici,
avvocato generale: sig. P. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo finlandese, dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente,
– per il governo estone, dalla sig.ra M. Linntam, in qualità di agente,
– per la Commissione europea, dai sigg. I. Koskinen e D. Martin nonché dalla sig.ra M.‑I. Martínez del Peral, in qualità di
agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 14, primo comma, del Protocollo sui privilegi e
sulle immunità delle Comunità europee, inizialmente allegato al Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione
unica delle Comunità europee (GU 1967, 152, pag. 13), e in seguito, in forza del Trattato di Amsterdam, allegato al Trattato CE
(in prosieguo: il «Protocollo»).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento avviato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], diretto a determinare se, per l’esercizio
fiscale 2007, quest’ultima fosse integralmente o solo parzialmente assoggettata all’imposta sul reddito in [OSCURATO:PERSONA].
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
3
L’art. 13 del Protocollo era formulato come segue:
«Alle condizioni e secondo le procedure stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, i funzionari
e gli altri agenti della Comunità saranno soggetti, a profitto di queste ultime, ad un’imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti
dalle stesse versati.
Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità».
4
L’art. 14, primo comma, del Protocollo così stabiliva:
«Ai fini dell’applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni
concluse fra i paesi membri delle Comunità al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e altri agenti delle Comunità,
i quali, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza
sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell’entrata in servizio presso
le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in
quest’ultimo paese qualora esso sia membro delle Comunità. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non
eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo
e in loro custodia».
Il diritto nazionale
5
L’art. 9, n. 1, della legge relativa all’imposta sul reddito [Tuloverolaki (1992/1535)] 30 dicembre 1992 prevede quanto segue:
«È assoggettata all’imposta sul reddito:
1) ogni persona fisica o giuridica, comunità di scopo oppure successione ereditaria domiciliata o aperta in [OSCURATO:PERSONA] durante
l’esercizio fiscale considerato, per i redditi percepiti in [OSCURATO:PERSONA] e all’estero (assoggettamento integrale);
2) ogni persona fisica che non abbia risieduto in [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’esercizio fiscale considerato e ogni persona giuridica
straniera per i redditi percepiti in [OSCURATO:PERSONA] (assoggettamento parziale)».
6
L’art. 11, n. 1, della stessa legge recita come segue:
«Una persona fisica è considerata domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] se vi ha la propria residenza reale o se vi soggiorna in modo continuativo
per più di sei mesi, mentre un’assenza temporanea non impedisce di presumere che il soggiorno sia continuativo. Tuttavia,
si ritiene che un cittadino finlandese sia domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] anche se non ha soggiornato in modo continuativo per più
di sei mesi, qualora non siano passati tre anni dalla fine dell’anno durante il quale egli ha lasciato il paese, a meno che
non dimostri di non avere un legame essenziale con la [OSCURATO:PERSONA] durante l’esercizio fiscale considerato. Salvo prova contraria,
egli non è più considerato [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sopra citato».
Causa principale e questioni pregiudiziali
7
Nella primavera del 2003, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina finlandese, si è stabilita in Lussemburgo con la sua famiglia, quando
il marito ha cominciato una carriera come traduttore presso il Parlamento europeo. Da allora, il Lussemburgo è il luogo di
residenza dei coniugi [OSCURATO:PERSONA].
8
Nel 2007 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era in congedo parentale dal suo impiego di istitutrice di scuola materna a Turku ([OSCURATO:PERSONA]) e non
svolgeva una propria attività professionale in Lussemburgo. [OSCURATO:PERSONA], è proprietaria di alcuni valori mobiliari e di vari
beni immobiliari acquistati a titolo di investimento, che dà in locazione.
9
Per determinare se, riguardo all’esercizio fiscale 2007, essa fosse sempre assoggettata integralmente all’imposta sul reddito
in [OSCURATO:PERSONA], la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha adito la keskusverolautakunta (commissione centrale delle imposte), organo dell’amministrazione
tributaria che, su richiesta di un contribuente, può emettere decisioni preliminari vincolanti in materia tributaria. Nella
decisione preliminare emessa su richiesta della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], detta commissione ha ritenuto che il domicilio fiscale di quest’ultima
fosse sempre situato in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 14 del Protocollo, e che essa, pertanto, fosse assoggettata integralmente
all’imposta sul reddito, dato che non svolgeva una propria attività professionale in Lussemburgo.
10
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso contro tale decisione dinanzi al Korkein hallinto-oikeus.
11
Tale giudice rileva che una soluzione della controversia conforme al Protocollo finirebbe con l’assoggettare l’interessata
ad un trattamento fiscale sfavorevole a causa del suo trasferimento in Lussemburgo, poiché essa sarebbe sempre soggetta ad
un obbligo fiscale illimitato in [OSCURATO:PERSONA], mentre, in applicazione della normativa nazionale, essa potrebbe giovarsi di un
obbligo fiscale limitato in detto Stato a partire dall’esercizio fiscale 2007.
12
In tale contesto, il Korkein hallinto-oikeus ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione
pregiudiziale:
«Se l’art. 14 del Protocollo (…) debba essere interpretato, nella causa vertente sulla [sig.ra] [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, in virtù
delle disposizioni del Protocollo, il suo domicilio fiscale nel 2007 continua ad essere la [OSCURATO:PERSONA], oppure se si debba interpretare
il Protocollo nel senso che, nella fattispecie, sono comunque le disposizioni della normativa nazionale dello Stato membro
che, in definitiva, determinano un obbligo tributario illimitato in uno Stato membro, nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA]».
Sulla questione pregiudiziale
13
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 14, primo comma, del Protocollo debba essere interpretato
nel senso che il coniuge di una persona, il quale, per il solo motivo che quest’ultima entra al servizio dell’Unione europea,
stabilisca la propria residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro del domicilio fiscale che possedeva
nel momento in cui detta persona è entrata al servizio dell’Unione, va considerato tuttora fiscalmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] non esercita una propria attività professionale.
14
Per risolvere detta questione, va rilevato che gli artt. 13 e 14 del Protocollo determinano una ripartizione delle competenze
tributarie fra l’Unione e lo Stato membro in cui il funzionario o l’agente aveva il domicilio fiscale prima dell’entrata in
servizio presso l’Unione (v. sentenze 25 maggio 1993, causa C‑263/91, Kristoffersen, Racc. pag. I‑2755, punto 9, e 17 giugno
1993, causa C‑88/92, X, Racc. pag. I‑3315, punto 11).
15
A norma dell’art. 13 del Protocollo, i funzionari e gli agenti dell’Unione sono soggetti, a profitto di questa, ad un’imposta
sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati, e questi ultimi sono esenti da imposte nazionali (v. sentenza Kristoffersen,
cit., punto 10).
16
Conformemente all’art. 14, primo comma, del Protocollo, ai fini dell’applicazione, in particolare, delle imposte sul reddito,
i funzionari e gli altri agenti dell’Unione che, in ragione esclusivamente dell’esercizio delle loro funzioni al servizio
dell’Unione, stabiliscono la loro residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato del domicilio fiscale che
hanno al momento dell’entrata in servizio presso l’Unione, sono considerati, sia nello Stato membro di residenza, sia nello
Stato del domicilio fiscale, tuttora domiciliati in questo secondo Stato qualora quest’ultimo sia membro dell’Unione (v. sentenze
Kristoffersen, cit., punto 11, e X, cit., punto 9).
17
Ne consegue che, in applicazione di detto art. 14, primo comma, lo Stato membro di origine, nel quale viene mantenuto il domicilio
fiscale del funzionario o dell’agente, resta in via di principio competente a tassare tutti i redditi di tali persone, diversi
dagli stipendi, dai salari e dagli emolumenti versati dall’Unione, e ad assoggettarli all’imposta sul reddito anche se esse
non vi hanno il loro domicilio effettivo (v., in tal senso, sentenza 13 novembre 2003, causa C‑209/01, Schilling e Fleck-Schilling,
Racc. pag. I‑13389, punto 31). La nozione d’imposta sul reddito, ai sensi dell’art. 14, primo comma, del Protocollo, va determinata
secondo i criteri del diritto nazionale applicabile (v. sentenza Kristoffersen, cit., punto 12).
18
Inoltre, dalla giurisprudenza emerge che la ripartizione delle competenze stabilita dall’art. 14 del protocollo sarebbe messa
in discussione se il funzionario o l’agente avesse la libera scelta di stabilire il proprio domicilio fiscale (v. sentenza
X, cit., punto 12).
19
Dato che, conformemente all’art. 14, primo comma, seconda frase, del Protocollo, le disposizioni di detto Protocollo in materia
tributaria si applicano anche al coniuge del funzionario o dell’agente dell’Unione nell’ipotesi in cui il coniuge non svolga
una propria attività professionale, nemmeno la determinazione del domicilio fiscale di quest’ultimo può dipendere dalla volontà
dell’interessato.
20
Ne deriva che, in una fattispecie come quella della causa principale, lo Stato membro in cui era situato il domicilio fiscale
dell’interessata prima che il coniuge entrasse in servizio presso l’Unione conserva la competenza a tassare tutti i redditi
della stessa interessata diversi dagli stipendi, dai salari e dagli emolumenti versati dall’Unione, nei limiti in cui essa
non svolge una propria attività professionale.
21
Tale interpretazione non contrasta con il principio di parità di trattamento, poiché, come emerge da una giurisprudenza consolidata,
non si può ritenere che, dal punto di vista fiscale, i funzionari e gli agenti dell’Unione, nonché i loro congiunti, purché
questi ultimi non esercitino una propria attività professionale nello Stato membro ove il funzionario o l’agente svolge le
proprie funzioni al servizio dell’Unione, si trovino nella medesima situazione di un lavoratore migrante che si stabilisce
in uno Stato membro diverso dal suo Stato di origine (v., in tal senso, sentenza Schilling e Fleck-Schilling, cit., punto
29).
22
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione posta dichiarando che l’art. 14, primo comma,
del Protocollo deve essere interpretato nel senso che il coniuge di una persona il quale, per il solo motivo che quest’ultima
entra al servizio dell’Unione, stabilisca la propria residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro
del domicilio fiscale che possedeva nel momento in cui detta persona è entrata al servizio dell’Unione, va considerato tuttora
fiscalmente domiciliato in quest’ultimo Stato membro se non esercita una propria attività professionale.
Sulle spese
23
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla
Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’art. 14, primo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, inizialmente allegato al Trattato
che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, e in seguito, in forza del Trattato di
Amsterdam, allegato al Trattato CE, deve essere interpretato nel senso che il coniuge di una persona il quale, per il solo
motivo che quest’ultima entra al servizio dell’Unione europea, stabilisca la propria residenza nel territorio di uno Stato
membro diverso dallo Stato membro del domicilio fiscale che possedeva nel momento in cui detta persona è entrata al servizio
dell’Unione, va considerato tuttora fiscalmente domiciliato in quest’ultimo Stato membro se non esercita una propria attività
professionale.
Firme
*
Lingua processuale: il finlandese.