CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 novembre 2023
Cassazione n. 35755/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 37560/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Roma, al V ia le Europa n. 190 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale apposta a margine de l ric orso , dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso l’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 190. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , con sede in Bologna , alla V ia Stalingrado n. 45 , in persona del procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia inRoma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 145. - c ontroricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 9887 /201 9 , del TRIBUNALE DI ROMAdepositata in data 11/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/11/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. citò [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. innanzi al Giudice di Pace di Roma chiedendone, previa declaratoria di responsabilità, la condanna, tra l’altro, al pagamento della somma di € 3.500,00, oggetto di un assegno di traenza non trasferibile emesso (da [OSCURATO:SOCIETA]. con cui aveva sottoscritto una convenzione di assegno) all’ordine di [OSCURATO:PERSONA], che fu negoziato dalla società convenuta pagandolo a persona diversa dal legittima beneficiario, attraverso un’asserita condotta negligente, in violazione dell'art. 43 legge ass.. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che contestò l’avversa pretesa, l’adito Giudice di Pace accolse la domanda dell’attrice e condannò la menzionata convenuta al pagamento di € 3.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. 2. Il gravame proposto da quest’ultima avverso tale decisione è stato respinto dal Tribunale di Roma, con sentenza dell’11 maggio 2019, n. 9887, che ha ritenuto responsabile l’appellante per non avere la stessa fornito la prova di avere osservato la diligenza professionale richiesta dall’art. 1176, comma 2, cod. civ., in particolare essendosi limitata ad accertare l’identità del richiedente con un unico documento di identità (patente di guida) in violazione dei criteri contenuti nella circolare del 7 maggio 2001 adottata dall’[OSCURATO:PERSONA]. 3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandosi a due motivi. Resiste, con controricorso,corredato da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ., la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] 1.Rileva pregiudizialmente il Collegio che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato una memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. in cui afferma (cfr. la relativa epigrafe) di essere rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] “come da procura in atti”. 1.1. Tale procura, tuttavia, non si rinviene in atti (ricordandosi, peraltro, che, costituendosi con il proprio controricorso, la medesima [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva dichiarato di essere difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura ritualmente allegata in calce all’atto predetto), né detta memoria indica quando essa sarebbe stata depositata, sicchéla stessa deve considerarsi inammissibile. 2. Tanto premesso, i l primo motivo di ricorso è così rubricato: « Art. 360, comma 1, nn. 3 e5, c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del r.d. n. 1736/33, in riferimento agli artt. 1218, 1176, comma 2, e 1992 c.c. e legge n. 445/2000 - omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti». Invocandosi, sul punto, i principi enunciati da Cass., SU, n. 12477 e 12478 del 2018, si contesta al tribunale di per avere ravvisato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. malgrado quest’ultima avesse dedotto e dimostrato la piena diligenza, ex art. 1176, comma 2, cod. civ., del proprio concreto operato nella negoziazione dell’assegno de quo. Rileva, in proposito , la ricorrente che la norma dell'art. 43 legge assegni viene a delineare una ipotesi di responsabilità per mancata diligenza, non già di tratto oggettivo. Fissata in tal modo la prospettiva di inquadramento del tema, passa ad osservare che l'esame dei documenti prodotti nei gradi del merito non mostra segni evidenti di contraffazione, né sul titolo negoziato, né sui documenti di riconoscimento acquisiti. L'operatore postale - così si specifica in via ulteriore - ha, da una parte, svolto un attento esame circa l'autenticità del titolo e ha verificato l'assenza di segni di contraffazione e quindi di irregolarità o alterazioni; dall'altra, ha verificato l'identità della persona a favore della quale, in conformità al contenuto del titolo, veniva resa disponibile la somma da esso portata. 2.1. Allo scrutinio di questa doglianza giova premettere che: i) è incontroverso che l’odierna vicenda ha riguardato un assegno di traenza non trasferibile, emesso da [OSCURATO:SOCIETA]., incaricatane dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con cui intratteneva una convenzione di assegno, all’ordine di [OSCURATO:PERSONA], che fu negoziato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. pagandolo a persona diversa dalla legittima beneficiaria; ii) l'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (cd. legge assegni) sancisce che “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento”. 2.2. Rileva il Collegio, poi, che le Sezioni Unite di questa Corte, intervenute per dirimere un contrasto insorto tra le sezioni semplici in ordine alla interpretazione di detta norma, con le sentenze del 21 maggio 2018, n. 12477 e 12478, hanno ribadito o pronunciato i seguenti principi di diritto: a) la menzionata norma si applica anche all'assegno circolare, all'assegno bancario libero della Banca d'Italia ed all'assegno di traenza (usualmente utilizzato, in luogo del bonifico bancario, per il pagamento di un soggetto che non sia titolare di un conto corrente o di cui non si conoscono le coordinate bancarie) munito della clausola di intrasferibilità;b) l'espressione «colui che paga», adoperata dall'art. 43, comma 2, l.ass., si riferisce non solo alla banca trattaria (o all'emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento; c) ha natura contrattuale la responsabilità cui si espone il banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata; d) specificamente: «ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.» (cfr.Cass., SU, n. 12477 del 2018).2.2.1. A sostegno di tale conclusione, è stata richiamata la precedente sentenza delle stesse Sezioni Unite che, risolvendo il contrasto di giurisprudenza riguardante la responsabilità della banca, ne aveva escluso la natura extracontrattuale, ravvisandovi, invece, un'ipotesi di responsabilità contrattuale cd. da contatto sociale, fondata sull'obbligo professionale di protezione (preesistente, specifico e volontariamente assunto), posto a carico della banca nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità delle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (cfr. Cass., SU, n. 14712 del 2007). Nel ribadire tale principio, la nuova pronuncia ne ha evidenziato l'incompatibilità con la natura oggettiva della responsabilità, predicabile soltanto in riferimento a fattispecie d'illecito extracontrattuale, precisando che, al fine di sottrarsi alla responsabilità, la banca è tenuta a provare di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve. E' stato chiarito, inoltre, che lo scopo della clausola di intrasferibilità consiste non solo nell'assicurare all'effettivo prenditore il conseguimento della prestazione dovuta, ma anche e soprattutto nell'impedire la circolazione del titolo: ed a conferma di tale assunto è stato richiamato l'art. 73 del r.d. n. 1736 del 1933, il quale esclude l'ammortamento dell'assegno non trasferibile proprio perché lo stesso non può essere azionato da un portatore di buona fede, conferendo nel contempo al prenditore, ma solo come conseguenza indiretta, la maggior sicurezza di poterne ottenere un duplicato denunciandone lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario o al traente. 2.3. Alla stregua di tali dicta (peraltro ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Cfr. pure nelle rispettive motivazioni, ex aliis, Cass. n. 25581 del 2018; Cass. n. 34107 del 2019; Cass., SU, n. 9769 del 2020; Cass. n. 9842 del 2021; Cass. nn. 15638, 15643, 15651, 15818, 16781 e 16782 del 2022, nonché Cass. 12861 del 2023, tutte rese in controversie assolutamente analoghe a quella odierna), che il Collegio condivide pienamente (ed alle cui ulteriori argomentazioni giustificative può qui farsi rinvio exart. 118 disp. att. cod. proc. civ.), la censura in esame si rivela fondata nella misura in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto sussistente il profilo della colpa, sul rilievo che la prova fornita da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – consistita nell'aver documentato di aver identificato il prenditore del titolo previa esibizione della patente di guida – non sarebbe stata idonea alla liberazione del debitore, essendosi limitata ad accertare l’identità del richiedente con un unico documento di identità (patente di guida) in violazione dei criteri contenuti nella circolare del 7 maggio 2001 adottata dall’[OSCURATO:PERSONA]. 2.4. In proposito, va osservato che questa Corte ha già affermato, nella sentenza n. 34107/2019, che, avuto riguardo alla natura di clausola generale dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta "norma elastica", costituisce una vera e propria attività di interpretazione della norma - e non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto - dando concretezza a quella "parte mobile" della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (cfr. Cass.n. 8047 del 2019. In senso sostanzialmente conforme si vedano pure le più recenti, e già citate, Cass. nn. 15638, 15643, 15651, 15818, 16781 e 16782 del 2022, nonché Cass. n. 12861 del 2023). Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, tale valutazione è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., quando si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con quegli standards valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente (cfr. Cass. n. 3645 del 1999), sempre che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto a quegli standards, conformi ai valori dell'ordinamento (cfr.Cass. n. 5095 del 2011, nonché ancora le predette Cass. nn. 15638, 15643, 15651, 15818, 16781 e 16782 del 2022, e Cass. n. 12861 del 2023). 2.5. Nel caso di specie, non vi è dubbio che la contestazione con cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha censurato il contrasto dell'interpretazione del tribunale (riguardo alla diligenza richiesta, exart. 1176, comma 2, cod. civ., nella identificazione del prenditore di assegno di traenza) con le norme del nostro ordinamento, e, segnatamente, con la legislazione speciale (che ha provveduto ad indicare), sia sufficientemente specifica. 2.5.1. In particolare, deve osservarsi che, giusta l’art. 35 del d.P.R. n. 445 del 2000 (a tenore del quale “In tutti i casi in cui viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. Nei documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente”), la patente di guida costituisce senz’altro idoneo documento di riconoscimento equipollente alla carta d’identità. Qualche dubbio era sorto, in verità, con l’introduzione del nuovo formato “europeo” della patente, tipo tessera plastificata. Questo perché, rispetto al vecchio formato cartaceo, non è più rilasciata dalla Prefettura, che, in quanto organo periferico del Ministero dell’Interno, è,a tutti gli effetti, un’amministrazione dello Stato, così come richiesto dal d.P.R. n. 445/2000, ma dalla Motorizzazione Civile (inoltre, dal 2013, la patente nemmeno riporta più l’indirizzo di residenza del titolare, omettendo quindi un utile elemento identificativo). Ma, in realtà, è cambiato ben poco perché la Motorizzazione è, a sua volta, un’articolazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’autorità statale emittente la patente di guida e che adesso provvede pure al suo rilascio attraverso le direzioni territoriali della Motorizzazione. Peraltro, la circolare del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2013 ha chiaramente specificato che, nonostante l’eliminazione dell’indicazione della residenza sulla nuova versione del documento di guida, la patente rilasciata in Italia continua a mantenere, sul territorio nazionale, la natura di documento di identità personale. 2.5.2. Va considerato, poi, che la giurisprudenza di legittimità, nella citata sentenza n. 34107 del 2019, ha già rilevato che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti). Ne consegue che una regola di condotta, che imponga prudenzialmente ulteriori accertamenti, non è rintracciabile neanche negli standards valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili all'interno dell'ordinamento positivo. Resta da dire che, come già specificamente sancito da questa Corte, tra i parametri di valutazione della diligenza dell’intermediario non rientra la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (cfr. Cass. n. 38110 del 2022; Cass. n. 35821 del 2022; Cass. n. 34107 del 2019). 2.5.3. Deve osservarsi, altresì, che proprio nei rapporti tra intermediari e clientela, -e non vi è dubbio che quello in esame rientri proprio in questa tipologia, essendo emerso in causa (cfr. il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado riportato alla pagina 5 dell’odierno ricorso) che l’abusivo prenditore del titolo, prima di provvedere al suo incasso, aveva aperto un libretto di risparmio postale su cui poi aveva versato l'assegno - l'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2007 (cd. legge antiriciclaggio), avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede, al comma 1, lett. a), che l'identificazione e la verifica della clientela debbano essere svolte, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. È imposto, invece, alla lett. b) , che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvengano mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio, anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc., solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi. 2.5.4. Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti. 2.5.5. Ne consegue che l'impostazione del tribunale di non ritenere in alcun modo liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione con un unico documento di identità – tenuto conto, peraltro, che, secondo la stessa ricostruzione di quel giudice, non risulta che il titolo presentasse alcun segno di alterazione o contraffazione – si pone in contrasto con i principi dell'ordinamento e con gli standards valutativi esistenti nella realtà sociale (cfr.in tal senso, Cass. n. 3649 del 2021; Cass. n. 12573 del 2021; Cass. n. 3078 del 2022; Cass. n. 6356 del 2022; Cass. nn. 15638, 15643, 15651, 15818, 16781 e 16782 del 2022; Cass. n. 12861 del 2023). Né, in contrario, sarebbero decisive “particolari circostanze”, quali l’essere il portatore dell’assegno sconosciuto alla banca e l’avere aperto appositamente un libretto di deposito, che si rivelano, invece, del tutto “neutre”. Infatti: i) l’essere il portatore del titolo sconosciuto alla banca è proprio la ragione che per cui è necessaria la sua identificazione (se fosse un cliente, il problema dell’identificazione neppure si porrebbe); ii ) l’apertura di uno specifico deposito, poi, è una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato in modo da disporre del tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione (il deposito sul libretto venendo svincolato, usualmente, solo dopo il placet della banca trattaria). 3. Il secondo motivo di ricorso –rubricato «Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.: -violazione e falsa applicazione dell’artt. 83 del d.P.R. n. 156 del 1973 e del d.m. 26/2/2004 (carta della qualità del servizio pubblico postale), in riferimento all’art. 1227 c.c. ed all’art. 43 L.A. Omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti» e che contesta al tribunale di avere omesso di pronunciarsi sulla domanda svolta in via subordinata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nell’atto di appello, nulla avendo detto circa la invocata configurabilità del concorso di colpa della danneggiata, ex art. 1227, comma 1, cod. civ., malgrado l’avvenuta, incauta spedizione, da parte sua, del titolo suddetto tramite la posta ordinaria noncurante che lo stesso arrivasse nelle mani del creditore – può considerarsi assorbito. 4. In conclusione, l’odierno ricorso va accolto quanto al suo primo motivo, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 4.1. Le spese di questo giudizio di legittimità e quelle delle fasi di merito possono essere interamente compensate attesa la formazione di un univoco indirizzo giurisprudenziale sulle questioni trattate solo in epoca successiva alla introduzione della lite. [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarandone assorbito il secondo. Cassa l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel merito, rig