Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 giugno 2025

Cassazione n. 30988/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Roma in funzione di Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tra reati giudicati con tre sentenze irrevocabili, due relative a reati associativi, la terza per reati di lesioni personali aggravate, ricettazione, violazione della normativa in tema di armi, per due delle quali (quelle sub n. 1 e 2 dell'istanza) la Corte di appello di Roma aveva già riconosciuto la continuazione con ordinanza del 31 maggio 2017. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto dalla difesa, avv.

O. Palnnieri (violazione degli artt. 671, 187 disp. att. cpp. violazione art. 81 cod. pen. e omessa motivazione, tenuto conto che il lasso temporale individuato tra i fatti sarebbe errato perché la data in cui è sorta l'associazione dedita ad attività estorsive non è l'anno 2016 ma è precedente; inoltre si segnala che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare che, come affermato dalla sentenza sub 1, le estorsioni erano state ritenute aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., facendo riferimento a condotte attuate nel territorio di Latina di cui alle sentenze sub 1 e 2) è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché manifestamente infondato non ravvisandosi il lamentato difetto di motivazione.

Rilevato, infatti, che il Giudice dell'esecuzione ha valorizzato l'amplissimo arco temporale che, comunque, intercorre tra i due diversi reati associativi di cui alle sentenze sub 1 e 3, la diversa composizione delle due associazioni, il diverso contesto di riferimento, al di là dell'omogeneità dei titoli di reato, la diversa consistenza dei programmi attuati attraverso le due associazioni.

Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). [OSCURATO:PERSONA], altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa, nel caso al vaglio, con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché tenendo conto anche dell'intervenuto riconoscimento, per alcune condotte, anche in sede di cognizione del vincolo della continuazione, adeguatamente escluso, con motivazione esauriente per i due sodalizi oggetto dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 giugno 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Roma in funzione di Giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tra reati giudicati con tre sentenze irrevocabili, due relative a reati associativi, la terza per reati di lesioni personali aggravate, ricettazione, violazione della normativa in tema di armi, per due delle quali (quelle sub n. 1 e 2 dell'istanza) la Corte di appello di Roma aveva già riconosciuto la continuazione con ordinanza del 31 maggio 2017. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. O. Palnnieri (violazione degli artt. 671, 187 disp. att. cpp. violazione art. 81 cod. pen. e omessa motivazione, tenuto conto che il lasso temporale individuato tra i fatti sarebbe errato perché la data in cui è sorta l'associazione dedita ad attività estorsive non è l'anno 2016 ma è precedente; inoltre si segnala che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare che, come affermato dalla sentenza sub 1, le estorsioni erano state ritenute aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., facendo riferimento a condotte attuate nel territorio di Latina di cui alle sentenze sub 1 e 2) è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché manifestamente infondato non ravvisandosi il lamentato difetto di motivazione. Rilevato, infatti, che il Giudice dell'esecuzione ha valorizzato l'amplissimo arco temporale che, comunque, intercorre tra i due diversi reati associativi di cui alle sentenze sub 1 e 3, la diversa composizione delle due associazioni, il diverso contesto di riferimento, al di là dell'omogeneità dei titoli di reato, la diversa consistenza dei programmi attuati attraverso le due associazioni. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). [OSCURATO:PERSONA], altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa, nel caso al vaglio, con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché tenendo conto anche dell'intervenuto riconoscimento, per alcune condotte, anche in sede di cognizione del vincolo della continuazione, adeguatamente escluso, con motivazione esauriente per i due sodalizi oggetto dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura indicata, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025
Sentenza Cassazione n. 30988/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris