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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 23414/2023

Testo disponibile della fonte

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Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 19643-2018, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 5055 /1 3 / 2 della [OSCURATO:PERSONA] (SEZ. [OSCURATO:PERSONA]), depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla CTP di Ragusa il silenzio- rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate sulla sua istanza di rimborso delle imposte versate nel triennio 1990/1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002; il giudice di prime cure accertò il diritto al rimborso del contribuente per la somma di € 7.068,05, escluse l e somm e oggetto dell e ritenute operate dal datore di lavoro sul TFR; adita con impugnazioni di entrambe le parti,la CTR siciliana (sez. dist. [OSCURATO:PERSONA]) rigettò l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate (affermando che legittimato a proporre l’istanza doveva ritenersi anche il lavoratore sostituito d’imposta, e che la stessa era stata tempestivamente avanzata), e accolse, invece, quello incidentale, ritenendo dovuto il rimborso (per la percentuale del 90% prevista dalla legge) anche delle ritenute operate dal datore di lavoro in ragione dell’erogazione del TFR a beneficio del lavoratore; avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, nonché memoria exart. 380- bis.1 c.p.c. ; considerato che: con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002 e dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014 (come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, conv. dallal. n. 123/2017), “in combinato disposto con l’art. 2120 c.c.e gli artt. 12 e 14 delle preleggi”, dal momento che, estendendolo anche alle ritenute per il TFR, la CTR “ha, di fatto, riconosciuto il diritto del contribuente al rimborsodi somme relative ad anni di imposta precedenti rispetto alle annualità oggetto della normativa di favore post-sisma” (pag. 5 del ricorso per cassazione), in tal modo attribuendo al contribuente “un indebito vantaggio fiscale, per la circostanza (puramente casuale e fortuita, in assenza di qualsivoglia addentellato normativo) di aver percepito il trattamento di fine rapporto in occasione degli anni interessati dai predetti eventi sismici eda una disciplina fiscale più benevola” (pag. 6); con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014 (come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, conv. dalla l. n. 123/2017), invocando una statuizione che espliciti l’applicabilità della falcidia contemplata dalla suddetta disposizione ( pari al 50% della somma dovuta)anche ai rimborsi oggetto di giudizi (come il presente) pendenti alla data della sua entrata in vigore; il primo motivo di ricorso involge la questione della assoggettabilità alla normativa speciale di favore, dettata per i contribuenti colpiti dal sisma siciliano del 1990, delle ritenute fiscali operate dal datore di lavoroche abbia erogato il TFR al lavoratore nel triennio contemplato dall’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002, in ragione della specifica natura e funzione di tale emolumento, commisurato all’intero arco della vita lavorativa del dipendente; la peculiarità della questione (sulla quale non si riscontrano precedenti di questa Corte) e la sua possibile ricorrenza in altri giudizi analoghi rend ono opportuna la trattazione della causa nella pubblica udienza; P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per tratta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 19643-2018, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 5055 /1 3 / 2 della [OSCURATO:PERSONA] (SEZ. [OSCURATO:PERSONA]), depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla CTP di Ragusa il silenzio- rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate sulla sua istanza di rimborso delle imposte versate nel triennio 1990/1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002; il giudice di prime cure accertò il diritto al rimborso del contribuente per la somma di € 7.068,05, escluse l e somm e oggetto dell e ritenute operate dal datore di lavoro sul TFR; adita con impugnazioni di entrambe le parti,la CTR siciliana (sez. dist. [OSCURATO:PERSONA]) rigettò l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate (affermando che legittimato a proporre l’istanza doveva ritenersi anche il lavoratore sostituito d’imposta, e che la stessa era stata tempestivamente avanzata), e accolse, invece, quello incidentale, ritenendo dovuto il rimborso (per la percentuale del 90% prevista dalla legge) anche delle ritenute operate dal datore di lavoro in ragione dell’erogazione del TFR a beneficio del lavoratore; avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso, nonché memoria exart. 380- bis.1 c.p.c. ; considerato che: con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002 e dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014 (come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, conv. dallal. n. 123/2017), “in combinato disposto con l’art. 2120 c.c.e gli artt. 12 e 14 delle preleggi”, dal momento che, estendendolo anche alle ritenute per il TFR, la CTR “ha, di fatto, riconosciuto il diritto del contribuente al rimborsodi somme relative ad anni di imposta precedenti rispetto alle annualità oggetto della normativa di favore post-sisma” (pag. 5 del ricorso per cassazione), in tal modo attribuendo al contribuente “un indebito vantaggio fiscale, per la circostanza (puramente casuale e fortuita, in assenza di qualsivoglia addentellato normativo) di aver percepito il trattamento di fine rapporto in occasione degli anni interessati dai predetti eventi sismici eda una disciplina fiscale più benevola” (pag. 6); con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014 (come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, conv. dalla l. n. 123/2017), invocando una statuizione che espliciti l’applicabilità della falcidia contemplata dalla suddetta disposizione ( pari al 50% della somma dovuta)anche ai rimborsi oggetto di giudizi (come il presente) pendenti alla data della sua entrata in vigore; il primo motivo di ricorso involge la questione della assoggettabilità alla normativa speciale di favore, dettata per i contribuenti colpiti dal sisma siciliano del 1990, delle ritenute fiscali operate dal datore di lavoroche abbia erogato il TFR al lavoratore nel triennio contemplato dall’art. 9, comma 17, della l. n. 289/2002, in ragione della specifica natura e funzione di tale emolumento, commisurato all’intero arco della vita lavorativa del dipendente; la peculiarità della questione (sulla quale non si riscontrano precedenti di questa Corte) e la sua possibile ricorrenza in altri giudizi analoghi rend ono opportuna la trattazione della causa nella pubblica udienza; P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo per tratta
Sentenza Cassazione n. 23414/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris