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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 26 febbraio 2020

Cassazione n. 35783/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13777-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA , in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- i contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , [OSCURATO:SOCIETA] , [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso il decreto RG 1797/2018 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato il 26/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del 26.2.2020, liquidò all'ing. [OSCURATO:PERSONA]Apuzzo la somma di € 12.500,0 a titolo di onorari per l'attività svolta, quale CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo chiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.I., ponendo le spese, in via provvisoria, a carico di tutte le parti in solido; ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di un un unico motivo; - ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] a r.I.; le altri parti del procedimento di ATP, indicate in epigrafe, sono rimaste intimate; il relatore ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso; Ritenuto che: - con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.91, 92, 696, 696 bis c.p.c. e dell'art.8 DPR 115/2002, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., Ric. 2020 n. 13777 sez.

M2 - ud. 21-04-2021 -2- per avere il Tribunale posto le spese a carico di tutte le parti in via solidale e non a carico del richiedente nonostante difetti nel procedimento di ATP una situazione di soccombenza tecnica, che costituisce il presupposto logico-giuridico per la regolamentazione delle spese di lite; il motivo è fondato; il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il Giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c (Cassazione civile sez.

IL 11/09/2020, n.18918); le spese dell'accertamento tecnico preventivo, quindi, devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente in virtù dell'onere dell'anticipazione e del principio di causalità ( Cass.4156/2012 ;Cass. n. 1273 del 2013); di tali spese deve tenersi conto nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente; del resto, la funzione dell'accertamento tecnico preventivo si risolve, ordinariamente, nell'esigenza di preservare (in favore della parte istante) gli effetti di una prova, da assumere in via urgente, attinente ad uno stato dei luoghi o alla qualità o condizione di cose, da Ric. 2020 n. 13777 sez.

M2 - ud. 21-04-2021 -3- poter far valere, in un eventuale (e successivo) giudizio di merito, mentre nella fase relativa all'assunzione del mezzo di istruzione preventiva non si instaura propriamente un procedimento di tipo contenzioso, all'esito del quale deve trovare applicazione la disciplina delle spese processuali contemplata dagli artt. 91 e 92 c.p.c.; ne consegue che, laddove un provvedimento in ordine alla liquidazione di tali spese venga viceversa emesso, si è in presenza di un provvedimento di natura decisoria non previsto dalla legge (Cass. n. 19498 del 2015, in motiv.; Cass. n. 21756 del 2015; Cass. n. 21888 del 2004); nel caso di specie, il Tribunale ha errato nel porre le spese della CTU a carico di tutte le parti in solido tra loro, mentre avrebbero essere poste a carico della parte che ha richiesto l'accertamento tecnico preventivo, a nulla rilevando la circostanza che parte resistente non si sia opposta all'accertamento tecnico preventivo ed abbia chiesto di integrare il quesito; la formulazione del quesito al CTU è infatti demandata al giudice mentre alle parti spetta un generico potere sollecitatorio e di cooperazione; il ricorso va, pertanto, accolto; il provvedimento impugnato va cassato e, sussistendo i presupposti per la decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art.384 c.p.c., il collegio pone le spese della consulenza tecnica preventiva a carico della parte ricorrente; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo; Ric. 2020 n. 13777 sez.

M2 - ud. 21-04-2021 -4- P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo la causa nel merito, pone le spese della consulenza tecnica preventiva a carico della parte ricorrente; condanna i controricorrenti in solido tra loro alle spese del giudizio di legittimità che liquida in 1500,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge; Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, -2 della Corte di Cassazione in data 21 aprile 2021.

Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13777-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA , in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- i contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , [OSCURATO:SOCIETA] , [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso il decreto RG 1797/2018 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato il 26/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del 26.2.2020, liquidò all'ing. [OSCURATO:PERSONA]Apuzzo la somma di € 12.500,0 a titolo di onorari per l'attività svolta, quale CTU nel procedimento di accertamento tecnico preventivo chiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] società consortile a r.I., ponendo le spese, in via provvisoria, a carico di tutte le parti in solido; ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di un un unico motivo; - ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] a r.I.; le altri parti del procedimento di ATP, indicate in epigrafe, sono rimaste intimate; il relatore ha formulato proposta di inammissibilità del ricorso; Ritenuto che: - con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.91, 92, 696, 696 bis c.p.c. e dell'art.8 DPR 115/2002, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., Ric. 2020 n. 13777 sez. M2 - ud. 21-04-2021 -2- per avere il Tribunale posto le spese a carico di tutte le parti in via solidale e non a carico del richiedente nonostante difetti nel procedimento di ATP una situazione di soccombenza tecnica, che costituisce il presupposto logico-giuridico per la regolamentazione delle spese di lite; il motivo è fondato; il procedimento di accertamento tecnico preventivo si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il Giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c (Cassazione civile sez. IL 11/09/2020, n.18918); le spese dell'accertamento tecnico preventivo, quindi, devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente in virtù dell'onere dell'anticipazione e del principio di causalità ( Cass.4156/2012 ;Cass. n. 1273 del 2013); di tali spese deve tenersi conto nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente; del resto, la funzione dell'accertamento tecnico preventivo si risolve, ordinariamente, nell'esigenza di preservare (in favore della parte istante) gli effetti di una prova, da assumere in via urgente, attinente ad uno stato dei luoghi o alla qualità o condizione di cose, da Ric. 2020 n. 13777 sez. M2 - ud. 21-04-2021 -3- poter far valere, in un eventuale (e successivo) giudizio di merito, mentre nella fase relativa all'assunzione del mezzo di istruzione preventiva non si instaura propriamente un procedimento di tipo contenzioso, all'esito del quale deve trovare applicazione la disciplina delle spese processuali contemplata dagli artt. 91 e 92 c.p.c.; ne consegue che, laddove un provvedimento in ordine alla liquidazione di tali spese venga viceversa emesso, si è in presenza di un provvedimento di natura decisoria non previsto dalla legge (Cass. n. 19498 del 2015, in motiv.; Cass. n. 21756 del 2015; Cass. n. 21888 del 2004); nel caso di specie, il Tribunale ha errato nel porre le spese della CTU a carico di tutte le parti in solido tra loro, mentre avrebbero essere poste a carico della parte che ha richiesto l'accertamento tecnico preventivo, a nulla rilevando la circostanza che parte resistente non si sia opposta all'accertamento tecnico preventivo ed abbia chiesto di integrare il quesito; la formulazione del quesito al CTU è infatti demandata al giudice mentre alle parti spetta un generico potere sollecitatorio e di cooperazione; il ricorso va, pertanto, accolto; il provvedimento impugnato va cassato e, sussistendo i presupposti per la decisione della causa nel merito, ai sensi dell'art.384 c.p.c., il collegio pone le spese della consulenza tecnica preventiva a carico della parte ricorrente; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo; Ric. 2020 n. 13777 sez. M2 - ud. 21-04-2021 -4- P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo la causa nel merito, pone le spese della consulenza tecnica preventiva a carico della parte ricorrente; condanna i controricorrenti in solido tra loro alle spese del giudizio di legittimità che liquida in 1500,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge; Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, -2 della Corte di Cassazione in data 21 aprile 2021. Il Presidente
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