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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42978/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , R.G.N. 23191/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi dell'impugnazione attinenti alla configurabilità della valutazione delle prove a carico con riferimento alla responsabilità, alla asserita eccessività e al diniego delle attenuanti generiche, sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata (v. pagg. 1-3 provv. impugn.), nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , R.G.N. 23191/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi dell'impugnazione attinenti alla configurabilità della valutazione delle prove a carico con riferimento alla responsabilità, alla asserita eccessività e al diniego delle attenuanti generiche, sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata (v. pagg. 1-3 provv. impugn.), nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 42978/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris