CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2024
Cassazione n. 09782/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2020 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato che il Tribunale di Mantova ha riconosciuto l'odierno ricorrente colpevole del reato di cui all'art. 703 cod. pen., condannandolo alla pena di euro 100,00 di ammenda con la concessione dei doppi benefici; Rilevato che la motivazione risulta adeguata e non manifestamente illogica e che il ricorso non si confronta con il provvedimento, limitandosi a reiterare, con doglianze di fatto, la tesi difensiva già respinta dal Tribunale in base alle evidenze emerse all'esito dell'istruttoria, compiutamente esaminate, in tal modo sollecitando in questa sede una (inammissibile) rivalutazione degli elementi di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.