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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10987/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 gennaio 1972 avverso la sentenza resa il 10 marzo 2021 dalla CORTE di APPELLO di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Messina il 12 febbraio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di truffa aggravata dal danno patrimoniale di particolare gravità e condannato alla pena ritenuta di giustizia e a risarcire il danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 178, 179 e 420 ter cod.proc.pen. poiché la corte di appello ha rigettato l'eccezione di nullità delle ordinanze pronunziate dal tribunale, con cui sono state respinte le istanze di differimento per legittimo impedimento del difensore presentate per le udienze del 16 dicembre 2019 e del 12 febbraio 2020, udienze nelle quali il giudice ha svolto attività istruttoria di fondamentale importanza per la difesa.

Per l'udienza del 16 dicembre 2019, il giudice di primo grado, violando quanto stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte, non ha accolto l'istanza di rinvio, osservando che la data era stata previamente concordata con il sostituto del difensore di fiducia intervenuto nell'udienza precedente e, pur riconoscendo la obiettiva sussistenza del concomitante impegno, ha ritenuto che la mancata segnalazione di tale impegno all'udienza precedente potesse consentire di rigettare l'istanza difensiva; così, trascurando di considerare che l'impedimento professionale era sopravvenuto all'udienza in cui era stato stabilito il rinvio e che l'istanza presentata dal difensore era tempestiva in quanto presentata non appena era stata conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e si riferiva ad una causa che meritava la precedenza sia in ordine all'autorità che stava celebrando il processo sia in ordine alle imputazioni e all'attività difensiva che avrebbe dovuto essere esplicata.

In relazione all'udienza del 12 febbraio 2020, osserva che era impegnato in altro giudizio nei confronti del medesimo ricorrente e aveva segnalato che quel processo era stato fissato in precedenza, ma il giudice ha ritenuto di rigettare l'istanza rilevando la non tempestività poiché la stessa era stata depositata il 10 febbraio 2020 e non emergeva la impossibilità di nominare sostituti processuali, mentre il difensore aveva chiaramente precisato nell'istanza l'impossibilità di nominare sostituti processuali idonei, dovendo in quella udienza espletare la discussione difensiva finale.

A fronte di queste osservazioni la corte ha giustificato il rigetto del tribunale con argomentazioni non condivisibili, non considerando che il difensore si era attivato tempestivamente per riuscire ad ottenere la certificazione necessaria e depositarla in cancelleria. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 640 codice penale poiché la sentenza impugnata non riesce a colmare le lacune già contenute nella sentenza di primo grado, che culminano nel cosiddetto travisamento dei fatti.

In particolare il ricorrente lamenta che sia stata riconosciuta l'attendibilità della persona offesa che, essendosi costituito parte civile, aveva tutto l'interesse ad ottenere il soddisfacimento economico di sue pretese indebite.

A sua volta, la corte ha completamente disatteso l'obbligo motivazionale in ordine alla credibilità della testimonianza della persona offesa. 2.3 violazione di norma processuale e dell'articolo 546 numero 3 cod.proc.pen. poiché la sentenza emessa con contestuale motivazione e trasmessa in copia il giorno dopo è stata rilasciata nell'assenza della sottoscrizione da parte del presidente del collegio giudicante, e la mancanza della firma configura una nullità che impone l'annullamento senza rinvio da parte di questa Corte e la restituzione degli atti al collegio di secondo grado, affinché si provveda alla sanatoria mediante redazione della sentenza.

Il ricorrente osserva inoltre che nella sentenza impugnata è del tutto assente l'indicazione del numero della sentenza e l'attestazione della data del deposito.2.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 61 n. 7 codice penale poiché l'aggravante in parola è stata riconosciuta in assenza di adeguata motivazione, e le attenuanti generiche non sono state concesse senza alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché generico, in quanto costituisce una pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l'atto di appello non si confronta con le motivazioni rese al riguardo dal collegio di secondo grado.

Le censure sono inoltre manifestamente infondate per le ragioni che verranno esposte. 1.1 II primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente insiste nella eccezione di nullità già sollevata e respinta dalla corte di appello, è generico e manifestamente infondato La corte infatti ha respinto la dedotta violazione di legge in relazione al rigetto della istanza di rinvio dell'udienza del 16 dicembre 2019 osservando che il sostituto dell'avvocato chiedendo di rinviare l'udienza del 4 dicembre aveva concordato la data dell'udienza successiva ; l'avvocato titolare nel presentare il 16 dicembre ulteriore istanza di rinvio non aveva neppure allegato che l'impegno professionale contestuale fosse già preesistente alla data del 4 dicembre.

Al riguardo nel ricorso la difesa deduce che l'impegno professionale concomitante che legittimava l'istanza sarebbe intervenuto successivamente, ma deve rilevarsi che tale circostanza non era stata evidenziata con i motivi di appello, con cui lamentava che il tribunale non aveva preso in considerazione tale eventualità; inoltre tale assunto difensivo è rimasto indimostrato e non contraddice quanto affermato dalla corte, la quale ha sottolineato il mancato assolvimento dell'onere di allegazione del difensore.

In relazione alla istanza di rinvio presentata per l'udienza del 12 febbraio 2020 la corte ha respinto l'eccezione della difesa sottolineando che il processo era stato già rinviato su richiesta della difesa dall'udienza del 29 gennaio 2020 e la richiesta di ulteriore rinvio era stata depositata appena due giorni prima dell'udienza, mentre il contestuale impegno per quella data risaliva al 13 novembre 2019; il legale avrebbe, pertanto, potuto inviare l'istanza di rinvio diversi giorni prima.

La corte ha peraltro sottolineato come nel procedimento di primo grado il difensore ha presentato istanza di rinvio per tutte le altre udienze, palesando scarsa collaborazione processuale.

Trattasi di considerazioni esaustive pienamente condivisibili e conformi ai principi più volte stabiliti da questa giurisprudenza di legittimità. 1.2 La causa di nullità della sentenza, dedotta con il terzo motivo di ricorso per la mancata sottoscrizione della copia trasmessa al difensore, è infondata poiché agli atti è presente la sentenza corredata dalla sottoscrizione del consigliere estensore e del presidente.

È vero che dalla copia allegata al ricorso emerge che la cancelleria, forse per ragioni di rapidità, ha trasmesso alla difesa una copia informale non firmata della motivazione depositata, ma certamente nel caso in esame non ricorre alcuna nullità violazione del diritto di difesa poiché la sentenza depositata è regolare.

Potrebbe I più ritenersi che la notifica di una copia di sentenza non sottoscritta dai giudici non costituisca comunicazione rituale e, trattandosi di processo per iscritto, non faccia decorrere i termini per il deposito dell'impugnazione.

Ma va detto che il difensore ha presentato ricorso tempestivo, così consumando il potere di proporre impugnazione, sicchè non ha interesse a dolersi di tale irregolarità dell'atto notificato. 1.3 Il terzo motivo di ricorso è in parte infondato poiché la corte ha fornito adeguata ed esaustiva risposta allo specifico motivo di appello con cui si invocava l'esclusione dell'aggravante prevista dall'articolo 61 n.7cp , osservando che il danno costituito dalla somma di oltre 250.000 C è stato correttamente ritenuto di rilevante entità, a prescindere da eventuali condizioni soggettive della persona offesa che peraltro non risultano comprovate.

Va poi osservato che le attenuanti generiche sono state riconosciute in primo grado, in misura equivalente rispetto alla contestata aggravante, e la corte di appello ha ribadito che non emergono ragioni per ritenerle prevalenti, sicchè la censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondata.

2. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.

M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma 13 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 gennaio 1972 avverso la sentenza resa il 10 marzo 2021 dalla CORTE di APPELLO di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che chiede il rigetto e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Messina il 12 febbraio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di truffa aggravata dal danno patrimoniale di particolare gravità e condannato alla pena ritenuta di giustizia e a risarcire il danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 178, 179 e 420 ter cod.proc.pen. poiché la corte di appello ha rigettato l'eccezione di nullità delle ordinanze pronunziate dal tribunale, con cui sono state respinte le istanze di differimento per legittimo impedimento del difensore presentate per le udienze del 16 dicembre 2019 e del 12 febbraio 2020, udienze nelle quali il giudice ha svolto attività istruttoria di fondamentale importanza per la difesa. Per l'udienza del 16 dicembre 2019, il giudice di primo grado, violando quanto stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte, non ha accolto l'istanza di rinvio, osservando che la data era stata previamente concordata con il sostituto del difensore di fiducia intervenuto nell'udienza precedente e, pur riconoscendo la obiettiva sussistenza del concomitante impegno, ha ritenuto che la mancata segnalazione di tale impegno all'udienza precedente potesse consentire di rigettare l'istanza difensiva; così, trascurando di considerare che l'impedimento professionale era sopravvenuto all'udienza in cui era stato stabilito il rinvio e che l'istanza presentata dal difensore era tempestiva in quanto presentata non appena era stata conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni e si riferiva ad una causa che meritava la precedenza sia in ordine all'autorità che stava celebrando il processo sia in ordine alle imputazioni e all'attività difensiva che avrebbe dovuto essere esplicata. In relazione all'udienza del 12 febbraio 2020, osserva che era impegnato in altro giudizio nei confronti del medesimo ricorrente e aveva segnalato che quel processo era stato fissato in precedenza, ma il giudice ha ritenuto di rigettare l'istanza rilevando la non tempestività poiché la stessa era stata depositata il 10 febbraio 2020 e non emergeva la impossibilità di nominare sostituti processuali, mentre il difensore aveva chiaramente precisato nell'istanza l'impossibilità di nominare sostituti processuali idonei, dovendo in quella udienza espletare la discussione difensiva finale. A fronte di queste osservazioni la corte ha giustificato il rigetto del tribunale con argomentazioni non condivisibili, non considerando che il difensore si era attivato tempestivamente per riuscire ad ottenere la certificazione necessaria e depositarla in cancelleria. 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 640 codice penale poiché la sentenza impugnata non riesce a colmare le lacune già contenute nella sentenza di primo grado, che culminano nel cosiddetto travisamento dei fatti. In particolare il ricorrente lamenta che sia stata riconosciuta l'attendibilità della persona offesa che, essendosi costituito parte civile, aveva tutto l'interesse ad ottenere il soddisfacimento economico di sue pretese indebite. A sua volta, la corte ha completamente disatteso l'obbligo motivazionale in ordine alla credibilità della testimonianza della persona offesa. 2.3 violazione di norma processuale e dell'articolo 546 numero 3 cod.proc.pen. poiché la sentenza emessa con contestuale motivazione e trasmessa in copia il giorno dopo è stata rilasciata nell'assenza della sottoscrizione da parte del presidente del collegio giudicante, e la mancanza della firma configura una nullità che impone l'annullamento senza rinvio da parte di questa Corte e la restituzione degli atti al collegio di secondo grado, affinché si provveda alla sanatoria mediante redazione della sentenza. Il ricorrente osserva inoltre che nella sentenza impugnata è del tutto assente l'indicazione del numero della sentenza e l'attestazione della data del deposito.2.4 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 61 n. 7 codice penale poiché l'aggravante in parola è stata riconosciuta in assenza di adeguata motivazione, e le attenuanti generiche non sono state concesse senza alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché generico, in quanto costituisce una pedissequa reiterazione delle questioni già sollevate con l'atto di appello non si confronta con le motivazioni rese al riguardo dal collegio di secondo grado. Le censure sono inoltre manifestamente infondate per le ragioni che verranno esposte. 1.1 II primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente insiste nella eccezione di nullità già sollevata e respinta dalla corte di appello, è generico e manifestamente infondato La corte infatti ha respinto la dedotta violazione di legge in relazione al rigetto della istanza di rinvio dell'udienza del 16 dicembre 2019 osservando che il sostituto dell'avvocato chiedendo di rinviare l'udienza del 4 dicembre aveva concordato la data dell'udienza successiva ; l'avvocato titolare nel presentare il 16 dicembre ulteriore istanza di rinvio non aveva neppure allegato che l'impegno professionale contestuale fosse già preesistente alla data del 4 dicembre. Al riguardo nel ricorso la difesa deduce che l'impegno professionale concomitante che legittimava l'istanza sarebbe intervenuto successivamente, ma deve rilevarsi che tale circostanza non era stata evidenziata con i motivi di appello, con cui lamentava che il tribunale non aveva preso in considerazione tale eventualità; inoltre tale assunto difensivo è rimasto indimostrato e non contraddice quanto affermato dalla corte, la quale ha sottolineato il mancato assolvimento dell'onere di allegazione del difensore. In relazione alla istanza di rinvio presentata per l'udienza del 12 febbraio 2020 la corte ha respinto l'eccezione della difesa sottolineando che il processo era stato già rinviato su richiesta della difesa dall'udienza del 29 gennaio 2020 e la richiesta di ulteriore rinvio era stata depositata appena due giorni prima dell'udienza, mentre il contestuale impegno per quella data risaliva al 13 novembre 2019; il legale avrebbe, pertanto, potuto inviare l'istanza di rinvio diversi giorni prima. La corte ha peraltro sottolineato come nel procedimento di primo grado il difensore ha presentato istanza di rinvio per tutte le altre udienze, palesando scarsa collaborazione processuale. Trattasi di considerazioni esaustive pienamente condivisibili e conformi ai principi più volte stabiliti da questa giurisprudenza di legittimità. 1.2 La causa di nullità della sentenza, dedotta con il terzo motivo di ricorso per la mancata sottoscrizione della copia trasmessa al difensore, è infondata poiché agli atti è presente la sentenza corredata dalla sottoscrizione del consigliere estensore e del presidente. È vero che dalla copia allegata al ricorso emerge che la cancelleria, forse per ragioni di rapidità, ha trasmesso alla difesa una copia informale non firmata della motivazione depositata, ma certamente nel caso in esame non ricorre alcuna nullità violazione del diritto di difesa poiché la sentenza depositata è regolare. Potrebbe I più ritenersi che la notifica di una copia di sentenza non sottoscritta dai giudici non costituisca comunicazione rituale e, trattandosi di processo per iscritto, non faccia decorrere i termini per il deposito dell'impugnazione. Ma va detto che il difensore ha presentato ricorso tempestivo, così consumando il potere di proporre impugnazione, sicchè non ha interesse a dolersi di tale irregolarità dell'atto notificato. 1.3 Il terzo motivo di ricorso è in parte infondato poiché la corte ha fornito adeguata ed esaustiva risposta allo specifico motivo di appello con cui si invocava l'esclusione dell'aggravante prevista dall'articolo 61 n.7cp , osservando che il danno costituito dalla somma di oltre 250.000 C è stato correttamente ritenuto di rilevante entità, a prescindere da eventuali condizioni soggettive della persona offesa che peraltro non risultano comprovate. Va poi osservato che le attenuanti generiche sono state riconosciute in primo grado, in misura equivalente rispetto alla contestata aggravante, e la corte di appello ha ribadito che non emergono ragioni per ritenerle prevalenti, sicchè la censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondata. 2. Il rigetto del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 13 gennaio 2
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