CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 48096/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 7 luglio 2020, ha confermato la decisione del Tribunale di Trani, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge in relazione all'art. 133 cod. pen., è privo del requisito di specificità previsto a pena di inammissibilità dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte del corretto esercizio, da parte dei giudici del merito, della discrezionalità attribuita mediante l'assolvimento dell'onere motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio, si prospettano deduzioni generiche e non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (si veda pag. 3 sulla dosimetria della pena inflitta, individuata in misura inferiore alla media edittale, e sul diniego delle attenuanti generiche, motivato in ragione della capacità a delinquere del reo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] P ide