CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 22854/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25/ 20 1 6 R.G., propost o DA l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi in proprio ed in qualità di eredi legittimi della defunta [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Torino, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliat i, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTI avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Val d’Aosta il 6 luglio 2015, n. 17/01/2015; [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 luglio 2024dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricors o per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionaledella Val d’Aosta il 6 luglio 2015, n. 17/01/2015, l a quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisidi liquidazione dell’ imposta di registro (con contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative) in relazione a lla registrazione d’ufficio di unmandato irrevocabile senza obbligo di rendiconto da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], desunto da due procure speciali conferite,a mezzo di scritture private autenticate il 13 giugno 2008, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], il quale, in forza delle medesime, aveva venduto - in proprio ed in qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] - alla “ [OSCURATO:SOCIETA] .” due terreni, di cui l’uno appartenente a [OSCURATO:PERSONA], per il prezzo di € 495.000,00, e l’altro appartenente a d [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il prezzo di € 820.000,00, ricevendo la successiva disponibilità (in parte, il 29 dicembre 2008, e, in parte, il 2 gennaio 2009) della somma complessiva di € 1.315.000,00, dopo l’emersione di un contratto preliminare di compravendita a mezzo di scrittura privata redatta il 5 ottobre 1990, con il quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano promesso di vendere a [OSCURATO:PERSONA], che aveva promesso di acquistare “per sé o per persona da nominare”, un terreno per il prezzo di £ 756.000.000 (pari ad un controvalore di € 390.441,42), da corrispondere “in lavori concordati tra venditore ed acquirente”, ha accolto l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di eredi legittimi della defunta [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diAosta il 2 aprile 2014, n. 29/02/2014, con compensazione delle spese giudiziali; 2. il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva rigettato, dopo la relativa riunione, i ricorsi originari - sul presupposto che l’ amministrazione finanziaria fosse decaduta dall’esercizio del potere impositivo per il decorso del termine triennale, in relazione alle scritture private autenticate il 13 giugno 2008, che erano state allegateall’atto pubblico del 17 novembre 2008; 3. [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di eredi legittimi della defunta [OSCURATO:PERSONA], hanno resistito con controricorso; 4. nelle more, questi ultimi hanno chiesto di avvalersi in via estensiva ex art. 6, comma 14, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell’adesione alla definizione agevolata da parte del coobbligato solidale [OSCURATO:PERSONA] art. 6, comma 2- ter, del medesimo d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nel procedimento pendente dinanzi a questa Corte col n. 5883/2016 R.G. ed avente ad oggetto l’impugnazione dei medesimi avvisi di liquidazione, per la quale è stata dichiarata l’estinzione per cessazione della materia del contendere con decreto reso il 28 luglio 2022, n. 23576.[OSCURATO:PERSONA]: 1. come si è detto, in corso di causa, [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di eredi legittimi della defunta [OSCURATO:PERSONA], hanno chiesto di avvalersi in via estensiva ex art. 6, comma 14, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dell’adesione alla definizione agevolata da parte del coobbligato solidale [OSCURATO:PERSONA], il quale h a presentato d omanda, con il pagamento degli importi dovuti, ai sensi dell'art. 6, comma 2- ter, del medesimo decreto, nel procedimento pendente dinanzi a questa Corte col n. 5883/2016 R.G. ed avente ad oggetto l’impugnazione dei medesimi avvisi di liquidazione; per quest’ultimo procedimento è stata dichiarata l’estinzione per cessazione della materia del contendere con decreto reso il 28 luglio 2022, n. 23576; 2.pertanto, il collegio valuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione anche del presente procedimento per cessazione della materia del contendere; 3.l e spese giudiziali restano a carico d i chi le ha anticipate , stante la specifica previsione dell’art. 6, comma 13, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; 4. in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Romanella camera di con