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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 marzo 2024

Cassazione n. 08539/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31357/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 2009/2021 depositata il 19/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. La società Gartner KG convenne dinanzi al Tribunale di Livorno la società [OSCURATO:PERSONA] (già HP Commerce) chiedendone la condanna al risarcimento di euro 8.842,83, oltre interessi e spese legali, a titolo di danni sostenuti per la contaminazione occorsa ad un carico di prodotto liquido chimico (tipo Hyblene 113), trasportato con autocisterna della [OSCURATO:PERSONA] dall’Italia in Polonia presso la destinataria [OSCURATO:PERSONA] SA di Raciborz (Polonia). [OSCURATO:PERSONA] sostennne di avere, quale primo vettore contrattuale, sub-delegato tale trasporto alla [OSCURATO:PERSONA], e di essere poi stata informata dal proprio committente, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che all ’ arrivo del prodotto in Polonia la destinataria aveva rifiutato di prendere in consegna il carico, avendo constatato che il prodotto presentava una colorazione giallognola ed odorante di petrolio ed era quindi priva delle caratteristiche originarie del prodotto.

Sempre secondo la ricostruzione della Gartner, a fronte del rifiuto del prodotto da parte del destinatario [OSCURATO:PERSONA] SA, la mittente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le aveva quindi addebitato la somma di euro 7.097,04 di cui euro 3.219,04 corrispondenti al valore della merce avariata, euro 2.548,00 per spese peritali ed analisi sul prodotto contaminato ed euro 1.330,00 per maggiori costi per il rientro del prodotto avariato dalla Polonia in Italia.

2. Costituendosi in giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] contestò la domanda di Gartner per carenza di legittimazione attiva della stessa, giacché la merce era stata consegnata a destino senza riserve, come da lettera di vettura internazionale CMR emessa il 9/3/2016.

Tale lettera di vettura recava la firma per accettazione e ricezione della merce indicata della destinataria [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna riserva o protesta. [OSCURATO:PERSONA] osservava dunque che l’unico soggetto legittimato a chiedere eventuali risarcimenti derivanti dal trasporto alla Gartner (quale primo vettore contrattuale) ovvero alla [OSCURATO:PERSONA] (quale sub-vettore effettivo) sarebbe stata la sola destinataria [OSCURATO:PERSONA].

E ciò in quanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale anche di legittimità, la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti derivanti dal contratto di trasporto (ivi inclusi quelli aventi ad oggetto l’eventuale risarcimento del danno per la perdita o l’avaria del carico) avviene - ex art. 1689 cod.civ. e/o ex artt. 12-13 della Convenzione CMR sul trasporto internazionale di merci su strada (ratificata con l. 06/12/1960, n. 162161)- nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale per il loro arrivo, il destinatario le riceve o ne richiede la riconsegna al vettore, con ciò manifestando la sua adesione al contratto.

Osservò perciò la [OSCURATO:PERSONA] come la scelta della Gartner di rimborsare ciononostante la mittente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ossia un soggetto che non aveva più titolo e legittimazione verso il vettore, fosse stata del tutto discrezionale e non prevista per legge, donde non poteva a sua volta legittimarla verso la [OSCURATO:PERSONA] per chiedere il rimborso di somme da essa del tutto arbitrariamente e discrezionalmente pagate alla mittente. [OSCURATO:PERSONA] evidenziò altresì come nessun accertamento sul prodotto consegnato fosse mai avvenuto in contraddittorio tra le parti, non essendo stata la [OSCURATO:PERSONA] mai invitata a partecipare nonostante le sue richieste; rimarcò, ancora, come sarebbe comunque stato onere della Gartner, trattandosi di un carico di prodotto liquido chimico (tipo Hyblene 113) pompato dal deposito della mittente direttamente all’interno dell’autocisterna della [OSCURATO:PERSONA], e quindi notoriamente non verificabile dall’autista, dimostrare che le condizioni di tale prodotto al momento della sua caricazione fossero diverse rispetto a quelle riscontrate allo scarico; e ciò a maggior ragione in quanto la cisterna del camion LJHP 0003 della ricorrente era stata accuratamente lavata presso gli impianti interni della [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ossia il giorno prima del viaggio de quo). [OSCURATO:PERSONA] eccepì, infine, la totale inutilizzabilità della documentazione, composta da fogli informali, di parte e neppure firmati, che la Gartner aveva prodotto per dimostrare l’asserita contaminazione del prodotto riscontrata a destino.

3. Con sentenza n. 312/2020 il Tribunale di Livorno accolse l ’ eccezione preliminare proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarò la carenza di legittimazione attiva della Gartner, ritenendo che le prove documentali in atti dimostrassero l’avvenuta consegna della totalità della merce al destinatario e il conseguente trasferimento in capo a quest’ultimo del diritto di richiedere al sub vettore ([OSCURATO:PERSONA] d.o.o.) il risarcimento del danno per i vizi della merce.

Gartner KG sarebbe stata legittimata ad agire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] D.o.o., quale sub vettore, solo nel caso in cui la merce non fosse stata accettata e consegnata al destinatario, circostanza che il Tribunale giudicava non provata documentalmente, con conseguente assorbimento dell’esame del merito.

4. Avverso la predetta sentenza Gartner propose gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, formulando tre distinti motivi di appello e insistendo per l’ammissione dei propri capitoli testimoniali.

5. Si costituì la società [OSCURATO:PERSONA] contestando sia l ’ ammissibilità che la fondatezza del gravame avversario.

6. All ’ udienza del 21/06/2021 la Presidente Relatrice della prima Sezione dispose il rinvio della causa ai sensi dell’art. 281 sexiesc.p.c. al [OSCURATO:DATA_NASCITA] per lettura di sentenza contestuale, con deposito di note entro 10 giorni prima dell’udienza.

7. Con provvedimento del 13 – 17 settembre 2021, concernente un blocco di cause comprendente anche quella in esame ( n. 1649/2012), la Corte di Appello, nel dettare nuove disposizioni generali riorganizzative dell’Ufficio, dispose che l ’ udienza del 19/10/2021 avrebbe invece avuto luogo “mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni riservando al giudice la successiva adozione fuori udienza del provvedimento richiesto” e nel contempo assegnò alle parti termine sino a 5 giorni prima dell’udienza per il deposito in via telematica delle “proprie conclusioni definitive”e riservò “alla Corte, previo riscontro di tutti i presupposti per trattenere la causa in decisione, l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusionali a decorrere dalla comunicazione del provvedimento”.

8. Nei dieci giorni indicati nella ordinanza del 21/06/2021, e precisamente l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’appellante (ma non l’appellato) depositò telematicamente brevi note conclusive facendo seguire, il 13/10/2021, il deposito di quelle per la trattazione scritta dell’udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA], precisando le conclusioni ed esprimendo rinuncia alla lettura in aula della motivazione e/o del dispositivo della decisione.

9. In data 11/10/2021, e quindi entro i 5 giorni prima dell ’ udienza concessi dalla Corte con l ’ ordinanza del 13 - 17 settembre 2021 , la difesa di [OSCURATO:PERSONA] depositòle proprie conclusioni definitive, chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per poter nella conclusionale meglio argomentare, anche alla luce dell’istruttoria tenutasi anche in secondo grado, le ragioni ritenute più che fondate per un integrale rigetto dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA].

10. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d ’ Appello di Firenze ha pubblicato la sentenza emessa in pari data.

Quindi i difensori della [OSCURATO:PERSONA], invece che ricevere dalla Corte di Appello l’attesa e richiesta concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, in data 20/10/2021, hanno ricevuto telematicamente dalla cancelleria della Corte di appello di Firenze la comunicazione dell’avvenuta emissione a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. della sentenza.

11. Con la predetta sentenza n. 2009/2021, depositata in data 19/10/2021, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento dell’appello di Gartner, ha riformato la sentenza del Tribunale di Livorno, condannando HP Commerce d.o.o. al pagamento in favore della Gartner KG dell’importo di euro 7.097,04, oltre rivalutazione annuale e interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla notifica della citazione al saldo, oltre alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado.

12. Avverso la predetta sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] D.oo propone ricorso affidato a tre motivi, cui Gartner K.G. resiste con controricorso.

13. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Nullità del procedimento e/o della sentenza impugnata per violazione degli artt. 190 e 352 c.p.c. e più in generale del diritto di difesa della [OSCURATO:PERSONA] nonché del contradditorio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 c.p.c.”, per non avere la Corte territoriale assegnato/rispettato i termini di cui all’art. 190 c.p.c.

L’error in procedendo nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale è quello di aver omesso di concedere i termini per deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Il che, a detta della ricorrente, comporta violazione del diritto di difesa della [OSCURATO:PERSONA] e, più in generale, il principio del contraddittorio.

La rico r rente lamenta che i propri difensori, invece di ricevere dalla Corte di Appello l’attesa e richiesta concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, in data 20 ottobre 2021 hanno ricevuto telematicamente dalla cancelleria della Corte di appello di Firenze la comunicazione dell’avvenuta emissione a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. della sentenza numero 2009/2021.

2. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (cd.

“Convenzione CMR”) e dell’art. 1689 codice civile in punto legittimazione della Gartner e in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”,lamentando che la Corte territoriale, pur riconoscendo che parte del prodotto trasportato da [OSCURATO:PERSONA] era stato comunque richiesto e ricevuto dal destinatario, ha, ciò nonostante, ritenuto che la mittente Sasoil avesse ancora il diritto di chiedere i danni al vettore contrattuale Gartner e questi, a sua volta, alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quale vettore effettivo.

3. Con il terzo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 17 della Convenzione CMR e/o dell’art. 1693 c.c. nonché dell’art. 2697 c.c. e in generale dei principi del nostro ordinamento che regolano l’onere probatoria in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ” , lamentando che la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di onere probatorio, non avendo ritenuto che era preliminare e fondamentale onere di Gartner, quale attrice, al fine di sostenere un inadempimento del vettore, prima di tutto di fornire la prova che le condizioni del prodotto chimico affidate al vettore [OSCURATO:PERSONA] alla partenza in Italia erano diverse rispetto a quelle riscontrate alla riconsegna in Polonia.

4. Il primo motivo è fondato.

5. Come risulta dalla narrativa di cui sopra , con ordinanza del 21/06/2021 la Corte territoriale, esaurita la fase istruttoria e in linea con la previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 352 c.p.c., rinviò la causa, ai sensi dell’art. 281 sexiesc.p.c., “al 19/10/2021 h 11.00 per lettura di sentenza contestuale, deposito di note 10 gg. prima dell’udienza”.

Con successivo provvedimento del 13–17/09/2021 la Corte disposeper la trattazione scritta dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei termini riportati al punto

7. È evidente che il riferimento compiuto in ricorso a un’ordinanza del 19/07/2021 è frutto di un errore materiale, in quanto l’ordinanza trascritta è quella del 13–17/09/2021 (e la stessa controricorrente dato conto di tale ordinanza come successiva a quella del 21/06/2021), con la quale la Corte ha revocato implicitamente la precedente ordinanza del 21/06/2021 che aveva as segnato un termine fino a 10 giorni prima dell’udienza per note conclusive.

Atteso che, in conformità all’ordinanza del 13-17 settembre 2021, la ricorrente ha richiesto la concessione dei termini per conclusionali e replica e che la Corte non vi ha provveduto, procedendo direttamente all’emissione della sentenza, ricorre la nullità lamentata dalla [OSCURATO:PERSONA], in conformità a Cass. Sez.

Un. n. 36596/2021. 5.1 Va rilevato , al riguardo, che la parte che proponga l ’ impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia.

La violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (così Cass., Sez.

Un, sent. 25/11/2021, n. 36596).

6. In accoglimento del primo motivo , assorbiti i motivi secondo e terzo, la sentenza va dunque cassatacon rinvio alla Corte territoriale.

7. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31357/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - Controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 2009/2021 depositata il 19/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. La società Gartner KG convenne dinanzi al Tribunale di Livorno la società [OSCURATO:PERSONA] (già HP Commerce) chiedendone la condanna al risarcimento di euro 8.842,83, oltre interessi e spese legali, a titolo di danni sostenuti per la contaminazione occorsa ad un carico di prodotto liquido chimico (tipo Hyblene 113), trasportato con autocisterna della [OSCURATO:PERSONA] dall’Italia in Polonia presso la destinataria [OSCURATO:PERSONA] SA di Raciborz (Polonia). [OSCURATO:PERSONA] sostennne di avere, quale primo vettore contrattuale, sub-delegato tale trasporto alla [OSCURATO:PERSONA], e di essere poi stata informata dal proprio committente, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che all ’ arrivo del prodotto in Polonia la destinataria aveva rifiutato di prendere in consegna il carico, avendo constatato che il prodotto presentava una colorazione giallognola ed odorante di petrolio ed era quindi priva delle caratteristiche originarie del prodotto. Sempre secondo la ricostruzione della Gartner, a fronte del rifiuto del prodotto da parte del destinatario [OSCURATO:PERSONA] SA, la mittente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le aveva quindi addebitato la somma di euro 7.097,04 di cui euro 3.219,04 corrispondenti al valore della merce avariata, euro 2.548,00 per spese peritali ed analisi sul prodotto contaminato ed euro 1.330,00 per maggiori costi per il rientro del prodotto avariato dalla Polonia in Italia. 2. Costituendosi in giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] contestò la domanda di Gartner per carenza di legittimazione attiva della stessa, giacché la merce era stata consegnata a destino senza riserve, come da lettera di vettura internazionale CMR emessa il 9/3/2016. Tale lettera di vettura recava la firma per accettazione e ricezione della merce indicata della destinataria [OSCURATO:PERSONA] senza alcuna riserva o protesta. [OSCURATO:PERSONA] osservava dunque che l’unico soggetto legittimato a chiedere eventuali risarcimenti derivanti dal trasporto alla Gartner (quale primo vettore contrattuale) ovvero alla [OSCURATO:PERSONA] (quale sub-vettore effettivo) sarebbe stata la sola destinataria [OSCURATO:PERSONA]. E ciò in quanto, per consolidato orientamento giurisprudenziale anche di legittimità, la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti derivanti dal contratto di trasporto (ivi inclusi quelli aventi ad oggetto l’eventuale risarcimento del danno per la perdita o l’avaria del carico) avviene - ex art. 1689 cod.civ. e/o ex artt. 12-13 della Convenzione CMR sul trasporto internazionale di merci su strada (ratificata con l. 06/12/1960, n. 162161)- nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale per il loro arrivo, il destinatario le riceve o ne richiede la riconsegna al vettore, con ciò manifestando la sua adesione al contratto. Osservò perciò la [OSCURATO:PERSONA] come la scelta della Gartner di rimborsare ciononostante la mittente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ossia un soggetto che non aveva più titolo e legittimazione verso il vettore, fosse stata del tutto discrezionale e non prevista per legge, donde non poteva a sua volta legittimarla verso la [OSCURATO:PERSONA] per chiedere il rimborso di somme da essa del tutto arbitrariamente e discrezionalmente pagate alla mittente. [OSCURATO:PERSONA] evidenziò altresì come nessun accertamento sul prodotto consegnato fosse mai avvenuto in contraddittorio tra le parti, non essendo stata la [OSCURATO:PERSONA] mai invitata a partecipare nonostante le sue richieste; rimarcò, ancora, come sarebbe comunque stato onere della Gartner, trattandosi di un carico di prodotto liquido chimico (tipo Hyblene 113) pompato dal deposito della mittente direttamente all’interno dell’autocisterna della [OSCURATO:PERSONA], e quindi notoriamente non verificabile dall’autista, dimostrare che le condizioni di tale prodotto al momento della sua caricazione fossero diverse rispetto a quelle riscontrate allo scarico; e ciò a maggior ragione in quanto la cisterna del camion LJHP 0003 della ricorrente era stata accuratamente lavata presso gli impianti interni della [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] (ossia il giorno prima del viaggio de quo). [OSCURATO:PERSONA] eccepì, infine, la totale inutilizzabilità della documentazione, composta da fogli informali, di parte e neppure firmati, che la Gartner aveva prodotto per dimostrare l’asserita contaminazione del prodotto riscontrata a destino. 3. Con sentenza n. 312/2020 il Tribunale di Livorno accolse l ’ eccezione preliminare proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarò la carenza di legittimazione attiva della Gartner, ritenendo che le prove documentali in atti dimostrassero l’avvenuta consegna della totalità della merce al destinatario e il conseguente trasferimento in capo a quest’ultimo del diritto di richiedere al sub vettore ([OSCURATO:PERSONA] d.o.o.) il risarcimento del danno per i vizi della merce. Gartner KG sarebbe stata legittimata ad agire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] D.o.o., quale sub vettore, solo nel caso in cui la merce non fosse stata accettata e consegnata al destinatario, circostanza che il Tribunale giudicava non provata documentalmente, con conseguente assorbimento dell’esame del merito. 4. Avverso la predetta sentenza Gartner propose gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze, formulando tre distinti motivi di appello e insistendo per l’ammissione dei propri capitoli testimoniali. 5. Si costituì la società [OSCURATO:PERSONA] contestando sia l ’ ammissibilità che la fondatezza del gravame avversario. 6. All ’ udienza del 21/06/2021 la Presidente Relatrice della prima Sezione dispose il rinvio della causa ai sensi dell’art. 281 sexiesc.p.c. al [OSCURATO:DATA_NASCITA] per lettura di sentenza contestuale, con deposito di note entro 10 giorni prima dell’udienza. 7. Con provvedimento del 13 – 17 settembre 2021, concernente un blocco di cause comprendente anche quella in esame ( n. 1649/2012), la Corte di Appello, nel dettare nuove disposizioni generali riorganizzative dell’Ufficio, dispose che l ’ udienza del 19/10/2021 avrebbe invece avuto luogo “mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni riservando al giudice la successiva adozione fuori udienza del provvedimento richiesto” e nel contempo assegnò alle parti termine sino a 5 giorni prima dell’udienza per il deposito in via telematica delle “proprie conclusioni definitive”e riservò “alla Corte, previo riscontro di tutti i presupposti per trattenere la causa in decisione, l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese conclusionali a decorrere dalla comunicazione del provvedimento”. 8. Nei dieci giorni indicati nella ordinanza del 21/06/2021, e precisamente l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’appellante (ma non l’appellato) depositò telematicamente brevi note conclusive facendo seguire, il 13/10/2021, il deposito di quelle per la trattazione scritta dell’udienza fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA], precisando le conclusioni ed esprimendo rinuncia alla lettura in aula della motivazione e/o del dispositivo della decisione. 9. In data 11/10/2021, e quindi entro i 5 giorni prima dell ’ udienza concessi dalla Corte con l ’ ordinanza del 13 - 17 settembre 2021 , la difesa di [OSCURATO:PERSONA] depositòle proprie conclusioni definitive, chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per poter nella conclusionale meglio argomentare, anche alla luce dell’istruttoria tenutasi anche in secondo grado, le ragioni ritenute più che fondate per un integrale rigetto dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 10. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d ’ Appello di Firenze ha pubblicato la sentenza emessa in pari data. Quindi i difensori della [OSCURATO:PERSONA], invece che ricevere dalla Corte di Appello l’attesa e richiesta concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, in data 20/10/2021, hanno ricevuto telematicamente dalla cancelleria della Corte di appello di Firenze la comunicazione dell’avvenuta emissione a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. della sentenza. 11. Con la predetta sentenza n. 2009/2021, depositata in data 19/10/2021, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento dell’appello di Gartner, ha riformato la sentenza del Tribunale di Livorno, condannando HP Commerce d.o.o. al pagamento in favore della Gartner KG dell’importo di euro 7.097,04, oltre rivalutazione annuale e interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla notifica della citazione al saldo, oltre alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. 12. Avverso la predetta sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] D.oo propone ricorso affidato a tre motivi, cui Gartner K.G. resiste con controricorso. 13. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Nullità del procedimento e/o della sentenza impugnata per violazione degli artt. 190 e 352 c.p.c. e più in generale del diritto di difesa della [OSCURATO:PERSONA] nonché del contradditorio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 c.p.c.”, per non avere la Corte territoriale assegnato/rispettato i termini di cui all’art. 190 c.p.c. L’error in procedendo nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale è quello di aver omesso di concedere i termini per deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. Il che, a detta della ricorrente, comporta violazione del diritto di difesa della [OSCURATO:PERSONA] e, più in generale, il principio del contraddittorio. La rico r rente lamenta che i propri difensori, invece di ricevere dalla Corte di Appello l’attesa e richiesta concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, in data 20 ottobre 2021 hanno ricevuto telematicamente dalla cancelleria della Corte di appello di Firenze la comunicazione dell’avvenuta emissione a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. della sentenza numero 2009/2021. 2. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 (cd. “Convenzione CMR”) e dell’art. 1689 codice civile in punto legittimazione della Gartner e in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”,lamentando che la Corte territoriale, pur riconoscendo che parte del prodotto trasportato da [OSCURATO:PERSONA] era stato comunque richiesto e ricevuto dal destinatario, ha, ciò nonostante, ritenuto che la mittente Sasoil avesse ancora il diritto di chiedere i danni al vettore contrattuale Gartner e questi, a sua volta, alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quale vettore effettivo. 3. Con il terzo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 17 della Convenzione CMR e/o dell’art. 1693 c.c. nonché dell’art. 2697 c.c. e in generale dei principi del nostro ordinamento che regolano l’onere probatoria in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ” , lamentando che la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi in materia di onere probatorio, non avendo ritenuto che era preliminare e fondamentale onere di Gartner, quale attrice, al fine di sostenere un inadempimento del vettore, prima di tutto di fornire la prova che le condizioni del prodotto chimico affidate al vettore [OSCURATO:PERSONA] alla partenza in Italia erano diverse rispetto a quelle riscontrate alla riconsegna in Polonia. 4. Il primo motivo è fondato. 5. Come risulta dalla narrativa di cui sopra , con ordinanza del 21/06/2021 la Corte territoriale, esaurita la fase istruttoria e in linea con la previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 352 c.p.c., rinviò la causa, ai sensi dell’art. 281 sexiesc.p.c., “al 19/10/2021 h 11.00 per lettura di sentenza contestuale, deposito di note 10 gg. prima dell’udienza”. Con successivo provvedimento del 13–17/09/2021 la Corte disposeper la trattazione scritta dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei termini riportati al punto 7. È evidente che il riferimento compiuto in ricorso a un’ordinanza del 19/07/2021 è frutto di un errore materiale, in quanto l’ordinanza trascritta è quella del 13–17/09/2021 (e la stessa controricorrente dato conto di tale ordinanza come successiva a quella del 21/06/2021), con la quale la Corte ha revocato implicitamente la precedente ordinanza del 21/06/2021 che aveva as segnato un termine fino a 10 giorni prima dell’udienza per note conclusive. Atteso che, in conformità all’ordinanza del 13-17 settembre 2021, la ricorrente ha richiesto la concessione dei termini per conclusionali e replica e che la Corte non vi ha provveduto, procedendo direttamente all’emissione della sentenza, ricorre la nullità lamentata dalla [OSCURATO:PERSONA], in conformità a Cass. Sez. Un. n. 36596/2021. 5.1 Va rilevato , al riguardo, che la parte che proponga l ’ impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia. La violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo (così Cass., Sez. Un, sent. 25/11/2021, n. 36596). 6. In accoglimento del primo motivo , assorbiti i motivi secondo e terzo, la sentenza va dunque cassatacon rinvio alla Corte territoriale. 7. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di legittimità.
Sentenza Cassazione n. 08539/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris