CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 1976
Cassazione n. 31641/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI )dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto si risolve nella sostanziale riproposizione - peraltro generica - dei motivi di appello il che conduce a ritenere il ricorso aspecifico in quanto non emerge la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr. ex multis Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); ritenuto che lo stesso non supera la soglia di ammissibilità anche perché si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove competenza estranea alla cognizione assegnata al Giudice di legittimità; peraltro il ricorrente non indica alcun vizio decisivo del percorso motivazionale tracciato dalla sentenza impugnata per confermare la responsabilità in relazione al reato contestato la cui sussistenza è stata puntualmente confermata dalla Corte di appello che ha offerto, sul punto, una motivazione prova di illogicità manifeste (pag. 3 della sentenza impugnata), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MIN C;PCE. RIA 20 A 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] f [OSCURATO:PERSONA] Dott. no c in te