CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 14662/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13007/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM. TRIB. REG. MILANO n. 4392/2018 depositata il18/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. la Commissione Tributaria R egionale del la Lombardia, con la sentenza n. n.4392/2018depositata il 12/09/2018 e non notificata, confermava la sentenza di primogrado in forza della quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso gli avvisi di accertamento emessi dal comune di Milano aventi ad oggetto ICI anni 2010 e 2011, rideterminando la base imponibile in euro 1.396.944,96; 2. il Comune di Milano proponericorso per cassazione affidato a due motivi; 3. la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo parte ricorrente deduce , ex art. 360, pri mo comma, n. 3 cod. proc. civ,violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, lett.a) e b) , art. 5, comma 4, d.lgs. n. 504/92, nonché dell’art. 2909 cod. civ., non avendo i giudici di appello considerato che, in ragione della mancata impugnazionead opera della società contribuente, si era formato il giudicato interno in ordine al fatto che l’ ICI doveva essere calcolata sulla base del valore dell’ area fabbricabile e non già sulla base della rendita catastale dell’ edificio demolito e risultando,comunque, violata la normativa in materia di ICI posto che l’ avviso di accertamento de quo era conforme al disposto di cui all’ art. 5, comma 6, d.lgs. 504/1992; 2. con il secondo motivo lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ,violazione e falsa applicazione degli artt. 5, commi 5, 6 e 10,d.lgs. n. 504/92, artt. 52 e 59, comma 1, lett. g) d.lgs. n. 446/97 nonché 115 e 116 cod. proc. civ., non avendo i giudici di appello accertato la congruità del valore stabilito in relazione alle specifiche allegazioni delle parti; 3.il Comune ricorrente ha depositato memoria in data 3 aprile 2023 con la quale ha richiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, in ragione della definizione agevolata ai sensi dall’art. 6, commi 1, 6, 10 e 13 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018 n. 136; 3.1. da lla documentazione prodotta emerge, in effetti, che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stata ammessa alla procedura di definizione agevolata in questione, - come da domanda accettata dall’ ente impositore- ed ha provveduto al conseguente versamento dell’importo stabilito; 3.3. in assenza di rigetto della istanza di definizione agevolata non resta, dunque, che dichiarare l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 721); 4. in ragione della dichiarazione di estinzione del procedimento per sopravvenienza della definizione agevolata, le spese di giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018 (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733).; 4.1.la natura della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude -trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599); P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone in via definitiva le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consig