CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09307/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, rispettivamente, di ex liquidatore e di socio di [OSCURATO:SOCIETA], rappresentati e difes i , giusta procure special i in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], rinunciante alle procur e , ma non sostituito, col quale elettivamente si domiciliano in Roma, al viale degli Scipioni, n. 134, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona d’una procuratrice speciale del legale rappresentante pro tempore , in proprio e per conto del fondo alternativo di investimento di tipo riservato denominato Shire, rappresentatae difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con la Oggetto: [OSCURATO:SOCIETA]-Società di gestione di fondo d’investimento chiuso- Legittimazione attiva.RG n. 5552/23 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore quale elettivamente si domicilia presso l’indirizzo p.e.c. -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Savoia -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia, depositata in data23 gennaio 2023, n. 156/23; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 25 marzo 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - con la sentenza impugnata la C orte d’appello di Venezia ha rigettato il reclamo contro quella di fallimento di [OSCURATO:SOCIETA], su istanza di [OSCURATO:SOCIETA]; -a sostegno della decisione, per il profilo rimasto d’interesse, che concerne la legittimazione ad agire di [OSCURATO:SOCIETA], ha stabilito che la legittimazione deriva dall’accertamento della qualità di creditore contenuta nel decreto ingiuntivo emesso a conclusione del procedimento di convalida di sfratto, col quale il Tribunale di Vicenza ha ingiunto a [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento della somma di euro 161.387,64 per il mancato pagamento dei canoni relativi all’immobile, di proprietà del Fondo chiuso d’investimento immobiliare “Shire” gestito dall’istante,e condotto in locazione dalla debitrice; - la corte territoriale ha precisato che, benché non si conosca l’esito dell’opposizione al decreto, la pretesa creditoria posta a base dell’istanza di fallimento si deve ritenere ferma, in considerazione dell’intervenuta cancellazione dell’opponente; ha poi aggiunto che Investire ha sempre dichiarato di agire per conto del [OSCURATO:PERSONA], quale società di gestione a norma dell’art. 36, comma 6, del Tuf; - contro questa sentenza l’ex liquidatore e il socio di [OSCURATO:SOCIETA] propongono ricorso per ottenerne la cassazione, che affidano RG n. 5552/23 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore a un unico motivo, cui replica con controricorsos.p.a. [OSCURATO:SOCIETA], che deposita altresì memoria. Considerato che: - co n l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 6 l.fall. e dell’art. 2697 c.c., là dove la corte territoriale si è contentata del conseguimento del decreto ingiuntivo, peraltro non definitivo perché opposto, riconoscendo, pure a fronte di contestazione, la legittimazione sostanziale di [OSCURATO:SOCIETA], nonostante la mancanza di documentazione del titolo di abilitazione alla gestione del fondo d’investimento a carattere chiuso Shire; -il motivo è inammissibile; - indubbiam ente la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e afferisce al merito della decisione, e spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass., sez. un., n. 2951/16), con la conseguenza che il giudice è tenuto a delibare nel merito la relativa questione (Cass. n. 32814/23); - il punto è che nel caso in esame la corte territoriale ha delibato la questione e l’ha ritenuta infondata, facendo leva sull’accertamento della titolarità del rapporto sostanziale compiuto dal giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivoa conclusione del procedimento di convalida di sfratto, che ha ritenuto fermo; -sul punto, si legge in controricorso, nell’intimazione di sfratto per la morosità da cui era scaturita l’emissione del decreto ingiuntivo, [OSCURATO:SOCIETA] aveva prodotto il contratto di compravendita in virtù del quale era succeduta nel rapporto di locazione con [OSCURATO:SOCIETA], che, sia nel costituirsi nel procedimento di convalida, sia nell’opporsi al decreto, nessuna eccezione aveva sollevato in ordine alla legittimazione dell’istante;RG n. 5552/23 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] estensore -giova quindi rilevare che l’ordinanza di convalida di licenza o di sfratto, preclusa l’opposizione tardiva, acquista efficacia di cosagiudicata sostanziale non solo sull’esistenza della locazione, ma anche sulla qualità di locatore dell’intimante e di conduttore dell’intimatoe, quindi, sulla loro legittimazione sostanziale (tra varie, Cass. n. 411/17); - al cospetto della delibazione della questione da parte della corte d’appello, i reclamanti si sono limitati a riproporla, senza tener conto della circostanza, evidenziata in sentenza, che il decreto ingiuntivo è conseguito al procedimento chiusosi con l’ordinanza di convalida dello sfratto e senza conseguentemente tener conto dell’effetto di giudicato dinanzi illustrato derivante dall’ordinanza di convalida dello sfratto; - il ricorso è quindi inammissibile e le spese seguono la soccombenza. Perquesti motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese, che liquida in euro6700,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma,