CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06955/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:SOCIETA]., che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] delle indagini preliminari aveva disposto il sequestro, ex art. 321, comma 2 -bis, cod. proc. pen., di complessivi euro 1.684.383,32 nella disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA]. nell'ambito di un procedimento per i delitti di malversazione a danno di privati (art. 316-bis cod. pen.) e autoriciclaggio (art. 348-ter cod. pen.), ascritti a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per avere, l'uno in qualità di legale rappresentante/Presidente del consiglio di amministrazione, l'altro in qualità di consulente, consigliere di amministrazione e responsabile amministrativo di [OSCURATO:SOCIETA]., distratto larga parte di un finanziamento (ammontante a dollari 2.000.000,00) erogato dalla società a partecipazione pubblica [OSCURATO:SOCIETA]. e destinato alla realizzazione negli [OSCURATO:PERSONA], da parte della società controllata [OSCURATO:PERSONA] USA (di seguito, CHU), di progetti, contrattualmente previsti, relativi al potenziamento della neo-acquisita società statunitense [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. A seguito di impugnazione, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ancona confermava in veste di giudice del riesame il sequestro a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. di euro 349.132,00 (equivalente di dollari 400.000,00) quale profitto della malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis cod. pen.), relativamente alle sole somme del finanziamento inter-company tra [OSCURATO:SOCIETA]., che sarebbero state usate per ripianare debiti infragruppo e canalizzare parte delle somme nei conti bancari di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], per il resto, il decreto, disponendo la restituzione delle restanti somme sequestrate. 2. Avverso l'ordinanza in epigrafe presenta ricorso [OSCURATO:SOCIETA]., per il tramite del suo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale articola quattro motivi, successivamente integrati da motivi nuovi, congiuntamente sintetizzati di seguito. In via preliminare, il ricorrente svolge considerazioni tese ad escludere vuoi anche il mero inadempimento contrattuale da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. Posto che il contratto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. prevedeva l'installazione di nuove linee di produzione attraverso la riprogettazione del sito industriale e l'acquisto di nuovi macchinari, nel ricorso si afferma che il prestito inter-company che concreterebbe la distrazione non soltanto non ha rappresentato uno sviamento dall'obbiettivo pattuito con [OSCURATO:SOCIETA]., ma ha garantito, al contrario, il conseguimento della finalità che sorreggeva il finanziamento medesimo. Tale operazione avrebbe infatti scongiurato il rischio di un parziale depauperamento dei fondi ricevuti da [OSCURATO:SOCIETA]., conseguente ai tempi di attesa del loro impiego, dovuti alla necessità di rispettare il cronoprogramma concordato. In particolare, CHU ha in tal modo evitato di depositare il denaro su conti bancari statunitensi e di pagare, conseguentemente, interessi negativi; per contro, CHU ha lucrato interessi positivi, che ne hanno arricchito il patrimonio e sono stati poi utilizzati per realizzare il piano strategico concordato con [OSCURATO:SOCIETA]., conformemente a quanto previsto dalle parti e nei termini tra queste stabiliti.Le somme sono state, infatti, impiegate per pagare l'acquisto dei macchinari oggetto del piano di investimenti. Il prestito è stato, d'altronde, restituito da [OSCURATO:SOCIETA]. a CHU tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. 2.1. Tanto premesso, il ricorrente rileva, con il primo motivo, l'insussistenza del fumus commissi delicti del delitto di malversazione, deducendo erronea applicazione della legge penale, quanto alla mancanza dell'oggetto materiale della condotta, nonché vizio della motivazione in ordine a tale aspetto. In base ad una lettura pacifica, avallata anche dalla giurisprudenza, i finanziamenti la cui omessa destinazione configura reato devono essere "agevolati", e cioè caratterizzati da una convenienza economica/onerosità attenuata per il destinatario, come quando comportino tassi di interesse agevolati, garanzie pubbliche, benefici fiscali ecc. Viceversa, il finanziamento di [OSCURATO:SOCIETA]. è stato erogato a condizioni di mercato (il tasso a carico di [OSCURATO:SOCIETA]. ammontava ad un complessivo 14,20%); non prevede condizioni agevolate di accesso al credito; dispone garanzia fideiussoria a carico della controllante di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] dell'operazione è, anzi, dimostrata dalla previsione di una c.d. opzione di put, e cioè dal diritto irrevocabile di opzione a vendere la partecipazione acquisita in CHU da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha completamente pretermesso ogni motivazione sul punto del carattere non agevolato del finanziamento, dedotto nei motivi nuovi in sede di riesame, incorrendo, dunque, nella violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo è dedotta violazione dell'art. 316-bis cod. pen. e dell'art. 3 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (poi rifluito nel d.lgs. 50/2016, c.d. [OSCURATO:PERSONA]), nella parte in cui la sentenza ritiene la natura di ente pubblico dell'ente erogatore [OSCURATO:SOCIETA]. La qualificazione, in sentenza, di [OSCURATO:SOCIETA]. come organismo di diritto pubblico, si basa su una lettura formale del testo di legge e non si confronta con gli orientamenti del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e della Corte di cassazione civile a Sezioni unite, che hanno prediletto un approccio dinamico, funzionale (legato all'analisi dell'attività di volta in volta realizzata dall'ente) ed empirico. Indici e criteri rivelatori della pubblica natura dell'ente sono stati infatti individuati ne: le finalità di pubblico interesse perseguite dall'ente; il fatto che l'ente è stato costituito per volontà di Stato o delle Regioni o di altri enti pubblici; la sottoposizione dell'ente a poteri di ingerenza, di vigilanza, di controllo da parte di Stato, Regioni o altri enti pubblici; il finanziamento pubblico dell'attività dell'ente. Nessuna di queste caratteristiche è ravvisabile in [OSCURATO:SOCIETA]. e nelle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti (di seguito, CDP) di cui [OSCURATO:SOCIETA]. fa parte. È stato infatti rilevato, nell'ordine, CDP e le sue società operano secondo criteri di convenienza economica e non di interesse pubblico; sono state istituite con legge, ma successivamente (nel 2003) privatizzate; pur essendo CDP controllata quasi all'84% dal Ministero Economia e Finanze, è una market unii-, estranea alla [OSCURATO:PERSONA] e non più consolidata nel bilancio dello Stato, che opera, come le sue società, con risorse reperite sul mercato privato, in gran parte derivante dai depositi postali di privati cittadini; non vi è alcuna ingerenza diretta dello Stato, pur azionista di controllo nella gestione societaria, né alcuna forma di controllo e tantomeno una copertura del rischio di impresa da parte dello Stato. Nel caso oggetto del presente giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. è poi intervenuta attraverso risorse proprie, in nessun modo riconducibili a fondi pubblici. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale in rapporto al momento consumativo del reato della fattispecie di malversazione ai danni dello Stato. In proposito, si ribadisce in premessa che nessuno dei flussi contestati ha concretato un'operazione di salvataggio, ristrutturazione o consolidamento di passività tra le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA], in violazione delle clausole contrattuali. L'operazione di finanziamento realizzata da CHU nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., del tutto lecita, è valsa ad evitare il pagamento degli interessi negativi conseguenti al deposito delle somme erogate da [OSCURATO:SOCIETA]. su conti bancari statunitensi e a lucrare, anzi, interessi positivi, per un ammontare di dollari 22.753, 65, effettivamente utilizzati per la realizzazione delle finalità previste nel contratto. Il piano industriale concordato, quindi, lungi dall'essere stato compromesso, è stato attuato in misura anche più consistente delle previsioni e, d'altronde - si insiste - la somma è stata restituita da [OSCURATO:SOCIETA]. a CHU tra il 2020 e il 2021. Né - aggiunge il ricorrente - il modo in cui le somme vengono utilizzate nelle more della scadenza del termine per la loro restituzione può rilevare ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 316-bis cod. pen. Contrariamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dal Tribunale del riesame, e conformemente invece ad altri orientamenti, confermati anche in tempi recenti dal giudice di legittimità, essendo il delitto di malversazione ai danni dello Stato una fattispecie strutturalmente omissiva, la sua consumazione presuppone logicamente la scadenza di un termine. Di conseguenza, il delitto di malversazione ai danni dello Stato può dirsi integrato solo quando risulti irreversibilmente compromessa la possibilità di realizzare l'interesse pubblico per cui il finanziamento è stato erogato: non certo ove il valore incrementato dal beneficiario sia stato interamente devoluto, nel termine essenziale previsto, alla realizzazione dell'opera, esulando dall'area della incriminazione gli impieghi temporanei esauriti prima della sua scadenza. Nel caso in oggetto, il contratto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. prevedeva quale unico termine inderogabile per il conseguimento degli obiettivi la data del 30 giugno 2026. La restituzione del finanziamento intercompany è, pertanto, avvenuto nel rispetto di tale termine e non ha compromesso la realizzazione dell'intervento pattuito, avendola, semmai, favorita, a ciò dovendosi aggiungere che nessun obbligo di rendicontazione era previsto nel contratto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge in rapporto all'art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui l'ordinanza esclude sussista l'obbligo di accertare e motivare la ricorrenza del presupposto del periculum in mora per il giudice che dispone il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Per contro, come peraltro riconosciuto dalla più recente giurisprudenza di legittimità, un'interpretazione costituzionalmente orientata impone di riferire anche all'art. 321, comma 2-bis cod. proc. pen. l'insegnamento di Sez. U n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848, sull'obbligo di motivare le ragioni per cui non è possibile attendere il provvedimento definitorio del giudizio [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito indicate. 2. Invertendo l'ordine assegnato ai motivi dal ricorrente, vanno disattese le deduzioni svolte dalla difesa nel secondo motivo, con riferimento all'asserita natura privata di [OSCURATO:SOCIETA]., società di [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti. 2.1. Vero è che, come rileva il ricorrente, in altre branche del diritto si è da tempo fatta strada una nozione "funzionale" di ente, che dunque viene ritenuto pubblico ad alcuni fini e privato ad altri fini. L'approccio, affermatosi dapprincipio in materia amministrativa e contabile, è stato anche recentemente adoperato, proprio con riferimento ad una società di [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, dalle Sezioni Unite Civili (Sez. U civ., n. 1482 del 18/01/2022, Rv. 663720), considerata privata ai fini dell'affidamento di lavori, servizi o forniture, e come tale svincolata, nella scelta del contraente, dal rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica, con la $)- conseguenza che le relative controversie restano sottratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tuttavia, ai fini penalistici, questa Corte qualifica [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti come ente pubblico addirittura nell'esercizio dell'attività di bancoposta (tra le altre, Sez. 6, n. 993 del 20/11/2018, dep. 2019, Consiglio, Rv. 274938; Sez. 6, n. 14227 del 13/01/2017, Spataro, Rv. 269481; Sez. Sez. 6, n. 18457 del 30/10/2014, dep. . 2015, Romano, . Rv. 263359; Sez. 6, n. 10124 del 21/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262746). In modo corretto l'ordinanza impugnata ha ravvisato altresì in [OSCURATO:SOCIETA]. i requisiti del c.d. organismo di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 21, d.lgs. 12/04/ 2006, n. 163, rifluito nell'art. 3, lett. d), d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) («organismo, anche in forma societaria, 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; 2) dotato di personalità giuridica; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico»), specificando, tra l'altro, come il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale esercita su [OSCURATO:SOCIETA]. il potere di vigilanza. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nell'esercizio della sua funzione istituzionale di erogazione di finanziamenti, sia soggetto pubblico, d'altronde, è già stato pacificamente assunto dalla giurisprudenza di questa Corte (vd., quantomeno, Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, concernente un'ipotesi di truffa ex art. 640-bis cod. pen. per il conseguimento di un suo finanziamento). 3. Quanto alla ritenuta insussistenza dell'oggetto materiale della condotta di malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis cod. pen.), sebbene il dato testuale dell'art. 316-bis cod. pen. richiami in modo esplicito il carattere agevolato dell'erogazione, dalla rado dell'incriminazione si desume pacificamente che il suo beneficiario deve godere di una qualche forma di vantaggio, non comprendendosi, diversamente, le ragioni del rimprovero penale. Sin dal suo esordio, d'altronde, la fattispecie è stata interpretata, in parallelo con quella, quasi coeva, dell'art. 640-bis cod. pen., nel senso che per "contributo" e "sovvenzione" si intendano attribuzioni pecuniarie a fondo perduto; per "finanziamenti" atti negoziali caratterizzati da un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato. Del tutto coerentemente si concludeva che presupposto imprescindibile di entrambe le fattispecie sia l'esistenza di condizioni di favore - fino all'assoluta gratuità - nella prestazione e che quando, invece, tali condizioni manchino, essendo corrispondentemente assente uno scopo legale tipico, si sia fuori dalla rilevanza penale del fatto (Sez. 6, n. 3362 del 28/09/1992, [OSCURATO:PERSONA]. 193155). Tale lettura ha trovato conferma, oltre che nella unanime dottrina, negli arresti successivi della giurisprudenza (vd., per esempio, Sez. 2, n. 22192 del 09/05/2019, Petrilli, Rv. 277015; Sez. 6, n. 23778 det 13/12/2011, dep. 2012, Saia, Rv. 253026), sicché, a questo proposito, è soltanto il caso di precisare - anche alla luce del carattere non tassativo dell'elencazione legislativa e come suggerito dal ricorrente - che il vantaggio per il beneficiario delle erogazioni può essere di vari tipi, potendo consistere in una contribuzione a fondo perduto o in un finanziamento per la cui restituzione sono disposti tassi di interesse agevolati, ma potendo anche concretarsi, ad esempio, sul piano delle condizioni per l'accesso al credito ovvero delle garanzie che lo assistono. Sul punto della natura agevolata (nel senso appena precisato) della erogazione, tuttavia, nulla dice l'ordinanza impugnata, nonostante la deduzione difensiva contenuta nei motivi nuovi. 4. È tuttavia la considerazione delle argomentazioni svolte nel terzo motivo di ricorso ad indurre questo Collegio a disporre l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 4.1. I Giudici del Tribunale di Ancona affermano espressamente di aderire all'orientamento giurisprudenziale che fa coincidere il momento consumativo della fattispecie di malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis cod. pen.) sempre e comunque con quello in cui le somme erogate dall'ente pubblico sono state impegnate dal beneficiario per fini diversi da quelli istituzionali. In realtà, la ratio della fattispecie di cui all'art. 316-bis cod. pen. non è la (peraltro, in questo caso, nemmeno compiutamente indiziata) disobbedienza al vincolo contrattuale, bensì la frustrazione dell'interesse concreto che lo Stato, l'ente pubblico o l'organismo europeo perseguiva attraverso il finanziamento dell'opera o servizio. Finché l'interesse pubblico sotteso all'opera o servizio non risulta frustrato con certezza, non può sussistere il reato, tantomeno nella forma consumata. A ragionare diversamente, nella migliore delle ipotesi, si finirebbe con il sovrapporre indebitamente l'illecito penale all'illecito civile; nella peggiore, la rilevanza penale della condotta potrebbe addirittura trascendere quella civilistica. Comunque, si opererebbe in spregio dell'extrema ratio penale, assegnando alla fattispecie di malversazione una dimensione inammissibilmente e soltanto formale, che confliggerebbe con i principi costituzionali, tradendo oltretutto una pericolosa incomprensione dei delicati meccanismi di funzionamento dell'economia. Ora, può darsi che l'irreversibile compromissione dell'interesse sia desumibile dal contesto, come quando le somme utilizzate avrebbero dovuto essere depositate su un "conto dedicato" o siano state da questo distratte. In questi casi, la valutazione sulla frustrazione degli scopi dell'erogazione può, infatti, ritenersi "anticipata" dalla imposizione, per via normativa o contrattuale, di una tale condizione dalla quale potrebbe, a livello probatorio, desumersi la volontà dell'ente erogatore di immobilizzare le somme, vietandone l'utilizzazione, anche solo temporanea, per scopi diversi da quello istituzionale. Questo, però, non è il caso in esame. Il finanziamento proveniente da [OSCURATO:SOCIETA]. era stato attuato mediante aumento del capitale sociale di [OSCURATO:PERSONA] USA (CHU) e finalizzato all'attuazione di un piano industriale negli [OSCURATO:PERSONA] (nella specie, relativo al potenziamento della neo-acquisita società statunitense [OSCURATO:PERSONA] - HMC), senza che dall'ordinanza si evinca la costituzione di conti dedicati, di vincoli o di altre forme di controllo da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. Vero è che una clausola del contratto (n. 2.2) prevedeva che, in nessun caso, le risorse messe a disposizione da [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi del contratto potessero «essere utilizzate (in tutto o in parte) per il salvataggio, la ristrutturazione/consolidamento delle passività della partner, della società partecipata, della società operativa e/o di società da essi direttamente o indirettamente partecipate o che in essi direttamente o indirettamente partecipano». Tuttavia, quand'anche le somme sequestrate fossero state impiegate per ripianare i debiti della società controllante - circostanza affermata nell'ordinanza, che però non adduce elementi a sostegno della tesi - e, quindi, anche a disattendere la ricostruzione operata dal ricorrente (secondo cui l'operazione era, invece, finalizzata ad implementare il patrimonio di CHU, lucrando interessi positivi da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. ed evitando interessi negativi per effetto della immobilizzazione dei finanziamenti stessi su conti bancari esteri) - la violazione di tale clausola sarebbe in grado di integrare una violazione civilistica. Dal punto di vista del diritto penale, per escludere la responsabilità del ricorrente, conta invece che le somme siano state restituite da [OSCURATO:SOCIETA]. a CHU e che siano state - o che vengano - impiegate per le finalità previste nel contratto entro il termine in esso previsto. Nel caso oggetto del presente giudizio, il termine contrattuale assume cioè un carattere "essenziale", in quanto fissa il momento entro il quale deve essere perseguita la finalità pubblica la cui tutela ha di mira l'art. 316-bis c.p., 2> concorrendo, dunque, a delimitare l'ambito applicativo della fattispecie. E tale termine - si ripete - deve ancora giungere a scadenza, essendo fissato nel 30 giugno 2026. Né possono rilevare i comportamenti tenuti in pendenza di detto termine, rispondendo la struttura dell'art. 316-bis cod. pen. al classico schema del reato omissivo. Quando un termine sia previsto espressamente all'interno della fattispecie legislativa omissiva, dal punto di vista penalistico ciò che conta è quello che l'agente non fa (restando nel limbo dell'irrilevanza penale ogni comportamento naturalistico, nel frattempo, da questi realizzato). Altrettanto accade ove il termine essenziale non sia espressamente previsto in fattispecie ma sia con certezza derivabile altrove, come, ad esempio, da un contratto: nel caso in oggetto, il contratto stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che il reato di malversazione sia consumato, va infine precisato che non potrebbe, allo stato, ravvisarsi neppure un tentativo. Il prestito intercompany è stato, infatti, restituito tra il 2020 e il 2021, sicché gli atti non sono certo idonei e univoci rispetto all'omessa destinazione del finanziamento, che non risulta dimostrata e che avrebbe avuto comunque quale termine ultimo, metà 2026 (ciò, sia detto a prescindere dai rilievi difensivi, in base ai quali le somme sono già state impiegate per la realizzazione del progetto, sicché il contratto è già stato adempiuto). 4.2. Va, in conclusione, ribadita la posizione recentemente (rHemersa all'interno della giurisprudenza di legittimità (già Sez. 6, n. 40375 del 08/11/2002, Cataldi, Rv. 222987) secondo cui, laddove sia previsto un termine essenziale per la realizzazione dell'opera o del servizio, il delitto di malversazione ai danni dello Stato si consuma soltanto allo spirare di detto termine, a meno che non risulti con evidenza l'avvenuta irreversibile compromissione dell'interesse pubblico alla cui attuazione l'erogazione agevolata era preposta, come quando l'erogazione sia subordinata a condizioni e vincoli ulteriori rispetto alla specifica destinazione pubblicistica delle somme erogate, il cui mancato rispetto dimostri sul piano logico che la tutela che la fattispecie intende predisporre è stata irreversibilmente frustrata già con la distrazione e/o al contratto risulti apposto uno specifico obbligo di rendicontazione (Sez. 6, n. 19851 del 06/05/2022, Cestari, Rv. 283267; Sez. 6, n. 32828 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non mass.). Situazioni - come evidenziato - non inveratesi nel caso oggetto del presente giudizio. 5. Il quarto motivo, sulla mancata motivazione del periculum in mora, è conseguentemente assorbito.6. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata va annullata e, con essa, il decreto che disponeva il sequestro di euro 349.132,00 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. Non essendo possibile integrare il provvedimento sul piano del quadro indiziario o motivazionale, inoltre, l'annullamento deve essere disposto senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequ