CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2025
Cassazione n. 15668/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dia Est in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-ricorrente-controAgenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] II di Milano in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaLombardia n.1526/2025 depositata il 23/06/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 15054/2025Numero sezionale 1298/2026Numero di raccolta generale 15668/2026Data pubblicazione 22/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.120,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 21/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]